Sgravio contributivo per contratti di solidarietà 2022: modalità di recupero

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Sgravio contributivo per contratti di solidarietà 2022: modalità di recupero

Facendo seguito alla circolare n. 66 del 20 maggio 2024, con il messaggio n. 4252 del 13 dicembre 2024 l’Inps rende note le imprese ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo concesso in caso di contratti di solidarietà difensivi accompagnati da Cigs conclusi entro il 30 giugno 2023, non ricomprese nell’allegato n. 1 alla citata circolare n. 66/2024.

Quadro normativo di riferimento

Lo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà difensivi trov origine nel decreto legge n. 510 del 1° ottobre 1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 608 del 28 novembre 1996, normativa introdotta per incentivare l'adozione di strumenti che consentissero la gestione delle crisi aziendali attraverso la riduzione temporanea dell'orario di lavoro e il contestuale riconoscimento di benefici contributivi alle imprese coinvolte.

Nello specifico, l'articolo 6 del decreto legge n. 510/1996 ha previsto un’agevolazione contributiva a favore delle aziende che, in risposta a situazioni di difficoltà economica, stipulano contratti di solidarietà: l'obiettivo principale è quello di evitare licenziamenti collettivi, promuovendo la riduzione dell’orario lavorativo a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali.

Le successive integrazioni normative hanno poi ampliato il quadro di riferimento, garantendo risorse finanziarie dedicate e consolidando le modalità operative per la fruizione dello sgravio contributivo.

In sintesi, la norma stabilisce che:

  • le imprese ammesse allo sgravio devono stipulare contratti di solidarietà riconosciuti dal ministero del lavoro;
  • la riduzione contributiva si applica ai periodi lavorativi interessati dalla solidarietà, purché supportati da Cigs;
  • il beneficio è riconosciuto tramite conguaglio contributivo, con procedure specifiche definite dall’Inps.

Contratti di solidarietà e Cigs

I contratti di solidarietà, strumento fondamentale di gestione delle crisi aziendali, sono disciplinati dall’articolo 21, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 148/2015 e distinguono in due tipologie principali.

  • Contratti di solidarietà difensivi: finalizzati a evitare licenziamenti collettivi attraverso la riduzione dell’orario di lavoro per tutti o parte dei dipendenti. Questa misura permette di distribuire il carico della crisi in modo equo, riducendo l’impatto economico negativo sia per l’azienda che per i lavoratori.
  • Contratti di solidarietà espansivi: utilizzati per favorire nuove assunzioni o l’ingresso di giovani lavoratori, grazie alla riduzione volontaria dell’orario lavorativo da parte dei dipendenti più anziani.

Nello specifico, lo sgravio contributivo oggetto del messaggio Inps n. 4252 del 13 dicembre 2024 riguarda i contratti di solidarietà difensivi accompagnati dalla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

I principali elementi che caratterizzano i contratti di solidarietà difensivi sono:

  • riduzione dell’orario di lavoro: concordata tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali. La riduzione può essere applicata a singoli reparti o all’intera azienda;
  • integrazione salariale: i lavoratori percepiscono un’indennità economica erogata dall’INPS, compensativa della riduzione dell’orario di lavoro;
  • durata temporanea: i CdS sono sottoscritti per un periodo limitato, coerente con la situazione di difficoltà economica aziendale;
  • intervento autorizzato: i contratti di solidarietà devono essere approvati dal Ministero del Lavoro, che ne valuta la compatibilità con la normativa vigente e rilascia i relativi decreti autorizzativi.

L’associazione tra contratti di solidarietà difensivi e Cigs consente dunque di:

  • preservare i livelli occupazionali riducendo il ricorso ai licenziamenti;
  • sostenere la produttività aziendale attraverso una gestione più equilibrata delle risorse umane;
  • garantire un supporto economico ai lavoratori, limitando le perdite salariali derivanti dalla riduzione dell’orario lavorativo.

Requisiti

Lo sgravio contributivo è destinato a specifiche categorie di imprese che soddisfano determinati requisiti finalizzati a garantire che il beneficio venga riconosciuto esclusivamente alle aziende in reale difficoltà economica e che abbiano adottato strumenti idonei per la gestione della crisi, in particolare attraverso i contratti di solidarietà difensivi accompagnati dalla cassa integrazione guadagni straordinaria.

  • Adozione di contratti di solidarietà difensivi: lo sgravio si applica esclusivamente alle imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c), del decreto legislativo per i dipendenti al fine di evitare licenziamenti collettivi.
  • Autorizzazione del ministero del lavoro: òe imprese beneficiarie devono essere destinatarie di un decreto direttoriale di autorizzazione rilasciato dal Ministero del Lavoro, che certifica la validità del contratto di solidarietà e ne conferma i termini e le modalità applicative.
  • Cigs collegata al contratto di solidarietà: la riduzione dell’orario lavorativo deve essere accompagnata dalla concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria.
  • Periodo di conclusione dei contratti di solidarietà: i contratti di solidarietà devono aver concluso il periodo di riferimento entro il 30 giugno 2023.

Periodi ammissibili

Lo sgravio contributivo oggetto del messaggio Inps n. 4252 del 13 dicembre 2024 è concesso in relazione ai periodi lavorativi coperti dai contratti di solidarietà difensivi che risultano conclusi entro il 30 giugno 2023.

Le condizioni temporali stabilite sono dunque le seguenti.

  • Data di conclusione dei contratti di solidarietà: possono accedere allo sgravio contributivo solo le imprese il cui periodo di cassa Integrazione collegata al contratto di solidarietà è terminato entro il 30 giugno 2023. Eventuali periodi successivi non sono ammissibili ai fini della misura in esame.
  • Retroattività del beneficio: lo sgravio contributivo è riconosciuto per i periodi pregressi coperti dai contratti di solidarietà autorizzati, purché la conclusione sia avvenuta entro il limite temporale indicato. Questo permette alle imprese di recuperare contributi già versati attraverso operazioni di conguaglio contributivo.
  • Limite massimo dell’agevolazione: gli importi oggetto di sgravio sono calcolati sulla base delle somme autorizzate nei decreti direttoriali ministeriali. Tale importo rappresenta la misura massima dell’agevolazione fruibile. Tuttavia, il beneficio effettivo dipende dalle somme realmente spettanti, che devono essere calcolate secondo le indicazioni fornite nella circolare n. 66/2024.

NOTA BENE: le aziende che hanno sospeso o cessato l’attività possono comunque beneficiare dello sgravio tramite le procedure di regolarizzazione contributiva.

Come recuperare lo sgravio contributivo

Verifica dei requisiti di accesso.

  • Prima di procedere, il datore di lavoro deve verificare di essere in possesso dei requisiti necessari: adozione di contratti di solidarietà difensivi approvati dal Ministero del Lavoro, conclusione dei periodi di Ciga entro il 30 giugno 2023, inclusione nell'elenco delle aziende ammesse riportato nell’Allegato 1 al Messaggio Inps.
  • Documentazione necessaria: il datore di lavoro deve presentare alla struttura territoriale competente dell’Inps il decreto direttoriale ministeriale che autorizza il beneficio e ogni altra documentazione comprovante la corretta applicazione dei contratti di solidarietà e della CIGS.
  • Assegnazione del codice di autorizzazione: una volta verificati i presupposti, la sede INPS attribuisce alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le aziende autorizzate alla fruizione dello sgravio. Il significato del codice è: “Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996.”
  • Attivazione della procedura di conguaglio: la riduzione contributiva viene applicata tramite il sistema Uniemens, secondo le istruzioni fornite nei paragrafi successivi.

Come compilare l’Uniemens

All’interno del flusso Uniemens, il datore di lavoro deve:

  • accedere alla sezione <DenunciaAziendale>, dove vengono dichiarate le informazioni relative ai contributi previdenziali aziendali;
  • utilizzare l’elemento <AltrePartiteACredito> per indicare il credito spettante relativo allo sgravio contributivo;
  • compilare i seguenti campi:
  1. <CausaleACredito>: inserire il codice causale “L991”, che corrisponde a “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2015, anno 2022”.

  2. <SommeACredito>: riportare l’importo dello sgravio spettante, calcolato in base ai decreti autorizzativi ministeriali.

Le operazioni di conguaglio contributivo devono essere effettuate entro il 16 marzo 2025.

Aziende cessate o sospese

Anche le aziende che hanno cessato o sospeso l’attività possono accedere allo sgravio contributivo, purché rispettino i requisiti normativi. In questo caso, il recupero del beneficio deve avvenire tramite una procedura di regolarizzazione contributiva.

  • Utilizzo del sistema Uniemens/Vig: le aziende cessate o sospese devono inviare una denuncia di regolarizzazione tramite il sistema Uniemens/Vig, indicando il codice causale “L991” e l’importo dello sgravio spettante.
  • Verifica della documentazione: la sede Inps territorialmente competente procede alla verifica della documentazione presentata e delle somme richieste.
  • Rimborso del beneficio: una volta validata la domanda, lo sgravio contributivo viene riconosciuto e liquidato secondo le procedure previste.

Per la gestione contabile dello sgravio contributivo, l’Inps ha istituito il conto GAW37352, che identifica le somme relative alla riduzione contributiva esposte nel flusso Uniemens con il codice causale “L991”.

Il conto GAW37352 ha lo scopo di:

  • Registrare le quote di sgravio riconosciute alle aziende beneficiarie.
  • Consentire il monitoraggio delle risorse finanziarie stanziate per la misura.

In breve

Adempimenti per i datori di lavoro

Passaggi necessari per avviare la procedura di riduzione contributiva.

- Verifica requisiti
- Presentazione documenti
- Codice autorizzazione: 1W

Utilizzo del sistema Uniemens

Compilazione del flusso Uniemens per il recupero dello sgravio contributivo.

- <CausaleACredito>: Codice “L991”
- <SommeACredito>: Importo da conguagliare

Scadenze per la presentazione

Termine entro cui presentare la domanda di conguaglio contributivo.

Entro il 16° giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione del Messaggio INPS.

Aziende cessate o sospese

Procedura specifica per le aziende che hanno interrotto l'attività.

- Utilizzo Uniemens/Vig
- Documentazione specifica richiesto.

Conto di riferimento

Gestione contabile delle somme relative allo sgravio contributivo.

Conto GAW37352: Ricezione e registrazione delle quote di sgravio.

Gestione rapporti finanziari

Monitoraggio e rendicontazione dei fondi statali utilizzati per coprire l'onere economico della misura.

- Rimborso oneri sostenuti
- Rendicontazione periodica.

Allegati

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