Riforma del contenzioso tributario: le misure approvate dal Governo
Pubblicato il 02 gennaio 2024
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Tra i provvedimenti attuativi della legge delega di riforma fiscale approvati in via definitiva dall'Esecutivo il 28 dicembre 2023, si annovera anche il testo di un Decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario.
Il provvedimento in esame - che tiene conto dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti e dalla Conferenza unificata - introduce una serie di modifiche al Decreto legislativo n. 546/1992.
Secondo quanto si legge nella Relazione illustrativa del decreto, l'intervento è finalizzato:
- ad ampliare e potenziare l’informatizzazione della giustizia tributaria, mediante la semplificazione della normativa processuale e l’obbligo di utilizzo di modelli predefiniti per la redazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali;
- a snellire, accelerare ed arricchire la fase cautelare del procedimento, prevedendo, a tal fine l’impugnabilità delle ordinanze cautelari del giudice di primo grado ed interventi di deflazione del contenzioso e di rafforzamento del divieto di produzione documentale in secondo grado.
Viene introdotta, tra le novità, una specifica disciplina per l’udienza a distanza, attivabile a richiesta anche di una sola delle parti costituite, con previsione di strumenti volti a garantire la partecipazione di tutte le parti sia in presenza che da remoto.
Ma veniamo alle principali novità.
Informatizzazione del processo tributario, le misure
Il testo, tra le misure, introduce diverse modifiche funzionali alla integrale digitalizzazione del sistema processuale.
Un primo intervento è relativo alla testimonianza scritta e si sostanzia nella previsione secondo cui il testimone, munito di firma digitale, può rendere la testimonianza su un apposito modulo scaricabile sul sito del Dipartimento della Giustizia tributaria e sottoscriverlo in ogni sua parte apponendo una firma digitale che sia dotata dei requisiti prescritti dal CAD, senza necessità di ulteriore autenticazione.
Nel caso in cui il teste non abbia accesso al SIGIT, è il difensore che lo ha citato a dover depositare telematicamente il modulo di testimonianza trasmessogli dal testimone.
Sempre nell'ottica di digitalizzazione del sistema processuale, inoltre, viene introdotta la possibilità, per colui che conferisce l’incarico difensivo al difensore, di apporre la propria firma digitale.
Al difensore, invece, viene attribuita la facoltà di deposito telematico della procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità con l’inserimento della relativa dichiarazione.
La procura alle liti, infine, è considerata apposta in calce all'atto cui si riferisce quando risulti:
- rilasciata su un separato documento informatico, depositato telematicamente insieme all’atto cui si riferisce;
ovvero,
- rilasciata su foglio separato del quale è effettuata copia informatica, anche per immagine, depositata telematicamente insieme all’atto cui la stessa si riferisce.
Ulteriore novità è finalizzata al superamento della distinzione tra fascicolo di parte e fascicolo d’ufficio conseguente all’informatizzazione del processo: gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo telematico non devono essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi ulteriori gradi.
Il giudice - si prevede altresì - non tiene conto degli atti e documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all’originale.
Per potenziare, poi, l’utilizzo delle modalità telematiche nella gestione del processo, viene previsto che sia onere del difensore comunicare ogni variazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) alle altre parti costituite e alla segreteria la quale, in difetto, non è tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore né ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria.
In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
Deflazione del contenzioso
Tra le misure volte a deflazionare il contenzioso e garantire in ogni caso una maggiore effettività della tutela, è introdotta una nuova ipotesi di litisconsorzio che si ha in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l’atto impugnato.
Nella predetta ipotesi, il gravame va proposto nei confronti di entrambi i soggetti.
Da segnalare che sono state modificate, in accoglimento dei pareri resi dalle Commissioni riunite di Camera e Senato, le disposizioni relative alle spese di giudizio per quanto riguarda la compensazione delle stesse.
La compensazione delle spese è prevista, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche laddove la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.
Per semplificare la produzione documentale, si prevede che le comunicazioni vengano fatte mediante avviso della segreteria della Corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento.
E' snellita, pertanto, la modalità residuale di comunicazione tramite raccomandata in quanto le comunicazioni di segreteria e le notificazioni devono essere effettuate con modalità telematiche.
Solo per le controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.
Ulteriori novità riguardano gli atti del processo, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali, che il decreto impone siano redatti in modo chiaro e sintetico.
Salvo i casi eccezionali previsti dalle norme tecniche, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice tributario, dei suoi ausiliari e quelli delle segreterie delle Corti di giustizia tributaria, nonché gli atti delle parti e dei difensori devono essere sottoscritti con firma digitale.
La violazione, da parte dei difensori delle parti, delle previsioni sul deposito degli atti e delle notifiche, dell’obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale, nonché più in generale delle norme tecniche del processo tributario telematico incide nella liquidazione delle spese del giudizio, fermo l’obbligo a carico dei medesimi di provvedere comunque alla eventuale regolarizzazione entro il termine perentorio stabilito dal giudice.
Sono espressamente nulli i provvedimenti giudiziari del giudice tributario non sottoscritti con firma digitale.
In attuazione del criterio direttivo di deflazionare il contenzioso, è disposta l’impugnabilità, tra gli altri, anche del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater, comma 2, della Legge n. 212/2000 di cosiddetta autotutela obbligatoria.
Accogliendo, sul punto, il parere espresso dalle Commissioni riunite, l’impugnabilità del rifiuto di autotutela è stata estesa anche ai casi previsti dall’articolo 10-quinquies della medesima legge.
In questo modo, si è inteso coordinare la disciplina del contenzioso tributario con le nuove disposizioni in materia di autotutela tributaria introdotte dal decreto legislativo di riforma dello Statuto dei diritti del contribuente.
Alla parte che lo abbia richiesto viene garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza.
Inoltre, si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.
Il Legislatore è altresì intervenuto con misure volte alla riduzione del numero di ricorsi in Cassazione e a garantire maggiore celerità della relativa trattazione.
Innanzitutto, ha previsto che le norme sulla conciliazione fuori udienza si applichino, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Suprema Corte.
Inoltre, la facoltà di accordo conciliativo in udienza è stata espressamente estesa alle controversie pendenti in sede di legittimità, con previsione di riduzione delle sanzioni, nel caso di perfezionamento della conciliazione medesima.
Nuove disposizioni, applicazione
Le disposizioni del decreto, per espressa previsione, si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato successivamente al 1° settembre 2024, fatta eccezione per alcune misure, espressamente applicabili ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, a decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore del decreto medesimo.
Tra queste ultime, sono incluse le novità in materia di litisconsorzio, spese, autotutela obbligatoria, fascicolo telematico, discussione e udienza da remoto, sentenza semplificata, lettura immediata del dispositivo, motivazione, tutela cautelare ed impugnabilità delle pronunce rese dal giudice monocratico o collegiale in primo grado, definizione del giudizio all’esito della domanda cautelare.
Applicabili alle cause instaurate dal giorno successivo alla pubblicazione anche le novità su conciliazione fuori udienza anche per i giudizi pendenti in Cassazione, proposta di conciliazione d’ufficio e riduzione delle sanzioni anche in caso di raggiungimento dell’accordo conciliativo in Cassazione nonché le misure su richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata in appello o oggetto di revocazione e divieto di “nova” in appello.
Rientrano, invece, tra le disposizioni che troveranno applicazione per i procedimenti successivi al 1° settembre 2024 quelle relative ai nuovi modelli per la redazione degli atti processuali, per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali, per i quali occorrerà attendente apposito decreto MEF.
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