Manovra 2025. Novità Piano Transizione 5.0, cumulabilità e semplificazioni per le imprese

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Manovra 2025. Novità Piano Transizione 5.0, cumulabilità e semplificazioni per le imprese

Nel dibattito sulla Manovra di Bilancio 2025, la Commissione Bilancio della Camera ha presentato un pacchetto di correttivi, con sei proposte dei relatori e un fascicolo di riformulazioni parlamentari, che recepiscono il maxi-emendamento del Governo, suddiviso per materia per agevolarne l’esame.

Tra i principali temi affrontati emergono semplificazioni procedurali, nuove misure a sostegno delle imprese, la proroga del Fondo di Garanzia per le PMI e modifiche rilevanti al Piano Transizione 5.0.

In riferimento a quest’ultimo, dopo una travagliata trattativa e l’approvazione della Commissione Europea, il Governo ha inserito un emendamento alla Manovra che introduce semplificazioni significative al Piano, con l’obiettivo di ampliarne l’accesso e facilitarne l’utilizzo in risposta alle esigenze delle imprese.

Le novità principali includono:

  • la cumulabilità con altri incentivi;
  • l’ampliamento del primo scaglione agevolabile fino a 10 milioni di euro;
  • la riduzione dei vincoli burocratici per il calcolo del risparmio energetico.

NOTA BENE: Tuttavia, a sorpresa, è saltata la proroga dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026 del termine per effettuare gli investimenti.

Queste modifiche mirano a migliorare l’efficacia del Piano Transizione 5.0, promuovendone l’adozione e incentivando la sostenibilità e l’innovazione nel tessuto imprenditoriale italiano.

Cumulabilità del Piano Transizione 5.0: maggiore flessibilità per le imprese

Una delle principali novità introdotte dall’emendamento al Piano Transizione 5.0 è la possibilità di cumulare le agevolazioni del piano con altri incentivi, inclusi quelli finanziati dai fondi europei. Questa misura, fortemente attesa dalle imprese, rappresenta un’eccezione unica tra le iniziative del PNRR, concessa dalla Commissione Europea per semplificare l’accesso e superare le difficoltà nel distinguere i finanziamenti con risorse europee.

In particolare, viene ampliato il perimetro della cumulabilità con agevolazioni quali:

  • il credito d’imposta per investimenti nella ZES Unica Sud, nella Zona Economica Speciale del Mezzogiorno e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS).

Questa apertura, che ha rappresentato uno dei punti più delicati del negoziato con Bruxelles, consente anche di abbinare il Piano Transizione 5.0 ad ulteriori incentivi finanziati dall’Unione Europea, purché non siano coperti gli stessi costi o singoli investimenti del progetto di innovazione.

Il rispetto del divieto di doppio finanziamento rimane una condizione essenziale: le imprese potranno quindi utilizzare un incentivo su una parte del progetto e un altro sulla quota rimanente. Questo cambiamento rende il piano più flessibile e accessibile, facilitando l’integrazione di risorse per sostenere l’innovazione, la sostenibilità e la competitività delle imprese italiane.

Piano Transizione 5.0: riforma degli scaglioni e potenziamento delle aliquote

L’emendamento al Piano Transizione 5.0 introduce una significativa revisione degli scaglioni e delle aliquote per il calcolo del credito d’imposta, con l’obiettivo di semplificare e potenziare le agevolazioni.

Gli scaglioni di investimento passano da tre a due: il primo, che unifica i precedenti due scaglioni, copre investimenti fino a 10 milioni di euro, applicando le aliquote più elevate finora riservate solo agli investimenti sotto i 2,5 milioni. Questo significa che, per progetti fino a 10 milioni, l’aliquota base aumenta dal 15% al 35%, a condizione che il risparmio energetico sia compreso tra il 3% e il 6% (struttura produttiva) o tra il 5% e il 10% (processo produttivo). Per riduzioni energetiche maggiori, le aliquote crescono rispettivamente al 40% e al 45%, con i massimi benefici riconosciuti per risparmi superiori al 10% (struttura produttiva) e al 15% (processo).

Un'altra modifica rilevante riguarda gli impianti fotovoltaici. Lo schema originario, che prevedeva maggiorazioni solo per pannelli di tipo b) e c), è stato ampliato includendo anche i pannelli di tipo a), meno costosi ma penalizzati dalla concorrenza dei prodotti cinesi. Con le nuove disposizioni, il credito d’imposta sale:

  • al 130% per i pannelli di tipo a),
  • al 140% per quelli di tipo b)
  • al 150% per quelli di tipo c).

Questo intervento punta a ridurre il divario di costo tra i pannelli europei e quelli importati da Paesi extra-UE, incentivando la produzione locale.

Queste modifiche non solo aumentano la competitività delle imprese italiane, ma rendono il Piano più accessibile e flessibile, permettendo alle aziende di affrontare progetti più ambiziosi e sostenibili. Inoltre, alcune delle nuove disposizioni, come le aliquote maggiorate per risparmi energetici, sono retroattive per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, subordinatamente alla disponibilità delle risorse nell’ambito del PNRR.

Semplificazioni per il Piano Transizione 5.0

Il Governo ha introdotto importanti semplificazioni per rendere il Piano Transizione 5.0 più accessibile e funzionale, focalizzandosi su due aspetti principali: la sostituzione semplificata dei macchinari obsoleti e il ruolo delle ESCo (Energy Service Company).

  • Macchinari obsoleti: l’emendamento prevede un meccanismo semplificato per la sostituzione di beni interamente ammortizzati da almeno 24 mesi, generalmente con oltre 9 anni di utilizzo. In tali casi, l’efficienza energetica è automaticamente considerata del 3% per la struttura produttiva e del 5% per i processi interessati, salvo che l’impresa dimostri ulteriori benefici. Sono inoltre previste semplificazioni sulla riduzione dei consumi energetici, con automatismi di calcolo nel caso di sostituzione di beni obsoleti e nel rispetto di specifici requisiti, riducendo così gli adempimenti richiesti alle aziende e facilitando l’adozione di nuovi macchinari efficienti.
  • Ruolo delle ESCo: le ESCo possono ora essere beneficiarie dirette del credito d’imposta per progetti di efficienza energetica realizzati presso le aziende clienti. Per i progetti realizzati tramite un contratto di prestazione energetica (EPC), il risparmio energetico è considerato automaticamente conseguito se il contratto prevede una riduzione minima dei consumi: almeno del 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi. Questo principio, già indicato nelle FAQ, viene ora formalizzato in norma primaria.

Un’ulteriore semplificazione riguarda le società di locazione operativa, per le quali l’efficienza energetica dei beni noleggiati può essere verificata rispetto ai consumi del locatario o del noleggiante, aumentando la flessibilità del Piano.

Credito d’Imposta per le ESCo

Le Energy Service Company (ESCo) assumono un ruolo strategico nel promuovere l’efficienza energetica all’interno del Piano Transizione 5.0. Queste aziende specializzate, certificate da organismi accreditati, forniscono servizi tecnici, commerciali e finanziari per realizzare interventi di efficienza energetica, assumendosi l’onere economico degli investimenti e il rischio di mancato risparmio, con i propri utili legati ai risultati garantiti nei contratti.

Questa misura consente alle imprese di avvalersi delle competenze delle ESCo per progetti complessi, mentre le ESCo stesse possono accedere direttamente ai crediti d’imposta per sostenere i loro investimenti. Questa disposizione, insieme alle semplificazioni procedurali, facilita il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, efficienza e transizione ecologica per le imprese italiane.

Salta la proroga, attesa l’approvazione definitiva

Non è stata inserita nell’emendamento 15.8 del Governo al Piano Transizione 5.0 la proroga della scadenza per la realizzazione degli investimenti agevolabili dal 31 dicembre 2025 al 30 aprile 2026. Tuttavia, l’Esecutivo ha assicurato che i tempi di rendicontazione saranno compressi per garantire il rispetto della scadenza europea del 30 giugno 2026. Come spiegato dal MIMIT, questa decisione punta a mantenere il rigore nei tempi previsti, nonostante la mancata estensione della finestra per la realizzazione degli investimenti.

Le nuove disposizioni introdotte dall’emendamento si applicheranno anche alle pratiche già avviate (investimenti effettuati dal 1° gennaio 2024, subordinati alla comunicazione del GSE sulla disponibilità delle risorse), garantendo un impatto immediato per le imprese beneficiarie e facilitando l’accesso alle agevolazioni. Ulteriori chiarimenti operativi arriveranno presto: nuove FAQ sono attese per fornire maggiore supporto alle aziende, proseguendo l’approccio chiarificatore iniziato con quelle pubblicate lo scorso 2 novembre 2024.

Rimane in sospeso il confronto con la Commissione Europea sul DNSH e sulla possibilità di includere le imprese energivore nel piano, un aspetto critico ma ancora lontano da una soluzione definitiva. Questo nodo potrebbe portare a successivi adeguamenti normativi.

NOTA BENE: Per la conferma delle misure, sarà necessario attendere l’approvazione parlamentare del testo definitivo, il cui iter riprenderà con la presentazione in Aula alla Camera, prevista per lunedì 16 dicembre 2024, e si concluderà entro il 31 dicembre con il via libera del Senato.

Tutte queste modifiche rappresentano un passo significativo nell’ottimizzazione del Piano Transizione 5.0, ponendo solide basi per il sostegno e la transizione ecologica delle imprese italiane.

Fondo di garanzia PMI: proroghe, incrementi e inclusione delle small mid cap

Tra le principali modifiche apportate dal Governo, un emendamento alla Manovra 2025 prevede la proroga dell’operatività del Fondo di Garanzia per le PMI, già delineata per il 2024, a partire dal 1° gennaio 2025. La norma estende fino al 31 dicembre 2025 tutte le misure transitorie introdotte dall’art. 15-bis del Dl n.145/2023, con alcune eccezioni. In particolare, la percentuale di garanzia per le operazioni finanziarie destinate alle esigenze di liquidità delle PMI viene ridotta al 50%, indipendentemente dalla fascia di appartenenza. Rimane, invece, confermata la copertura all’80% per i finanziamenti destinati a programmi di investimento e alle start-up, a sostegno dell’innovazione e della crescita imprenditoriale.

Un’ulteriore novità riguarda l’incremento dell’importo massimo garantito per le operazioni cosiddette "a importo ridotto", che passa da 80.000 a 100.000 euro per richieste presentate in modalità di riassicurazione da soggetti garanti autorizzati. Inoltre, la gratuità dell’intervento viene mantenuta per le microimprese, garantendo un sostegno mirato alle aziende di dimensioni più piccole.

Le imprese small mid cap beneficiano di modifiche significative: viene eliminata l’esclusione delle aziende con meno di 250 dipendenti non rientranti nella definizione di PMI, ampliando così l’accesso al Fondo anche per le imprese con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, come già previsto dall’art. 15-bis. Questa correzione risolve un’anomalia normativa, includendo tra le beneficiarie le imprese che, pur non essendo PMI in senso stretto, necessitano di supporto per accedere al credito.

Queste modifiche mirano a rafforzare il sostegno finanziario per le imprese, garantendo maggiore flessibilità e inclusività nell’accesso al Fondo di Garanzia, con un’attenzione particolare alle esigenze di liquidità, agli investimenti innovativi e alle categorie di imprese meno servite dai meccanismi tradizionali di credito.

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