Piano Transizione 5.0: nuove FAQ su energie rinnovabili, leasing e incentivi fiscali
Pubblicato il 04 novembre 2024
In questo articolo:
- Riferimento normativo
- Cosa è il Piano Transizione 5.0 e come funziona
- In cosa consiste il Piano Transizione 5.0?
- Procedure per l’accesso all’agevolazione: cantieri temporanei e ESCO
- Beni materiali e immateriali ammissibili: veicoli agricoli e impianti tecnici di servizio
- Calcolo del risparmio energetico
- Impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:
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Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato, in data 2 novembre 2024, un aggiornamento delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0, con l'obiettivo di facilitare l'accesso delle aziende agli incentivi per l’innovazione tecnologica e l’efficienza energetica. Questo piano, che dispone di un plafond di 6,3 miliardi di euro, di cui finora sono stati prenotati solo 70 milioni di euro, mira a incentivare investimenti sostenibili in vari settori, dall’agricoltura all’ospitalità, fino alla logistica.
Il nuovo pacchetto di FAQ fornisce chiarimenti su aspetti chiave del Piano, tra cui:
- le procedure di accesso alle agevolazioni;
- le caratteristiche dei beni materiali e immateriali ammissibili;
- il calcolo del risparmio energetico;
- la determinazione dell’importo del credito d'imposta.
L’aggiornamento delle risposte alle domande più frequenti risponde alla necessità di semplificare l’iter per l’accesso agli incentivi, introducendo specifiche disposizioni per beni destinati a cantieri temporanei e chiarendo i requisiti documentali per veicoli agricoli e impianti di autoproduzione di energia, incentivando così investimenti sostenibili e innovativi nelle aziende italiane.
Prima di vedere quali sono stati i nuovi chiarimenti resi dal MIMIT, ricordiamo brevemente cosa è il Piano Transizione 5.0 e come funziona.
Riferimento normativo
Come specificato nella FAQ 1.2 della sezione relativa alle “Caratteristiche del Piano Transizione 5.0”, questo è regolato dall’articolo 38 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 (Decreto PNRR quater), convertito in Legge il 29 aprile 2024, n. 56. Le modalità di attuazione sono definite nel decreto attuativo del 24 luglio 2024, firmato dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy insieme al MEF. Il MIMIT ha, inoltre, pubblicato una circolare operativa il 16 agosto 2024, contenente istruzioni tecniche per accedere al credito d’imposta, specificando gli investimenti agevolabili, i criteri di risparmio energetico richiesti, i requisiti degli impianti per l’autoproduzione da fonti rinnovabili e le modalità di trasmissione della documentazione necessaria.
Cosa è il Piano Transizione 5.0 e come funziona
Il Piano Transizione 5.0 è un’iniziativa del Governo italiano che, in continuità con il Piano Transizione 4.0, mira a sostenere le imprese nel processo di trasformazione digitale ed energetica. Con un budget complessivo di 6,3 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, il Piano si concentra sull’innovazione dei processi produttivi per rispondere alle sfide della transizione digitale ed ecologica. Il funzionamento del Piano si basa su agevolazioni sotto forma di crediti d’imposta, proporzionali alle spese sostenute per nuovi investimenti in strutture produttive situate in Italia. Per accedere al beneficio, le imprese devono dimostrare una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per l’intera struttura produttiva o del 5% per i processi specifici coinvolti.
Sono incentivati sia i beni materiali, come le attrezzature per l’autoproduzione di energia rinnovabile (ad eccezione delle biomasse), sia i beni immateriali, tra cui software e sistemi per monitorare e ottimizzare i consumi energetici tramite tecnologie come l’IoT e l’Energy Dashboarding. Anche le spese per la formazione del personale su competenze utili alla transizione digitale ed ecologica sono agevolabili, fino a un massimo del 10% degli investimenti in beni strumentali o 300.000 euro.
Il Piano è accessibile a tutte le imprese con sede in Italia, indipendentemente dal settore, dalla dimensione o dalla forma giuridica, con alcune esclusioni legate a situazioni di difficoltà finanziaria o violazioni di normative di sicurezza e previdenza. Il credito d’imposta riconosciuto varia in funzione dell’entità dell’investimento e del risparmio energetico raggiunto, incentivando le aziende a ridurre il proprio impatto ambientale e a migliorare l’efficienza dei processi produttivi.
In cosa consiste il Piano Transizione 5.0?
Il Piano Transizione 5.0 offre un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per le imprese che avviano progetti di innovazione dal 1° gennaio 2024 e li completano entro il 31 dicembre 2025. L’incentivo riguarda investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa, inclusi negli allegati A e B della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che consentano di ottenere una riduzione dei consumi energetici delle strutture produttive di almeno il 3% o, in alternativa, dei processi specifici interessati dall’investimento di almeno il 5%.
Il credito d’imposta concesso varia in base alla quota d’investimento e al livello di risparmio energetico conseguito:
- Investimenti fino a 2,5 milioni di euro: il credito d’imposta è compreso tra il 35% e il 45%, a seconda della riduzione dei consumi.
- Investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro: il credito d’imposta varia dal 15% al 25%.
- Investimenti superiori a 10 milioni di euro: il credito d’imposta oscilla tra il 5% e il 15%.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, decorsi 10 giorni dalla comunicazione del GSE all’Agenzia delle Entrate. Tale compensazione può essere effettuata fino al 31 dicembre 2025; eventuali importi non utilizzati entro questa data possono essere recuperati in cinque quote annuali uguali. Qualsiasi utilizzo del credito superiore all’importo autorizzato comporterà il rifiuto del versamento.
Procedure per l’accesso all’agevolazione: cantieri temporanei e ESCO
Relativamente alle procedure per l’accesso all’agevolazione, le nuove FAQ del 2 novembre 2024, riguardano:
- i beni oggetto del progetto di innovazione quando destinati a cantieri temporanei;
- i soggetti ammissibili al beneficio;
- la fase di conferma dell’avvio dell’investimento nel caso di contratti di leasing.
Al riguardo, il MIMIT ha specificato quanto segue:
- nel caso in cui il processo produttivo di un'impresa preveda l'impiego di beni destinati a cantieri temporanei o utilizzati in siti esterni alla sede principale, come pale gommate, piattaforme aeree, mezzi per lo spurgo o sistemi di movimentazione portuale, la piattaforma informatica per l'invio delle comunicazioni richiede comunque l'indirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento, corredato dai relativi riferimenti catastali. In queste situazioni, l’impresa può semplicemente indicare i dati relativi all'ubicazione della propria sede legale, in luogo dei dati specifici del sito esterno;
- anche le ESCO (Energy Service Company) rientrano tra i beneficiari dell'incentivo previsto dal Piano Transizione 5.0, secondo quanto stabilito dall’art. 3 del Decreto 24 luglio 2024. Attraverso investimenti mirati e contratti EPC (Energy Performance Contract), le ESCO contribuiscono in modo efficace agli obiettivi di sostenibilità ed efficienza energetica del piano. In particolare, il miglioramento energetico realizzato dalle ESCO viene valutato sui processi dei clienti a cui forniscono il servizio, poiché è su questi processi che si ottiene la riduzione dei consumi. In questo modo, le ESCO beneficiano direttamente dell'incentivo per gli interventi di efficientamento energetico realizzati presso le imprese clienti, promuovendo la sostenibilità e l’innovazione;
- in caso di investimento tramite leasing, per soddisfare l'obbligo di avvio dell’investimento, è sufficiente che l’impresa stipuli il contratto di leasing e che la società di leasing sottoscriva l’ordine di acquisto con il fornitore, indipendentemente dall’importo del maxi-canone anticipato, anche se inferiore al 20% del costo di acquisizione. Questo adempimento conferma l’impegno e l’avvio dell’investimento senza necessità di un acconto minimo.
Beni materiali e immateriali ammissibili: veicoli agricoli e impianti tecnici di servizio
I veicoli agricoli e forestali possono beneficiare dell'incentivo Transizione 5.0 a condizione che rispettino sia i requisiti previsti dal precedente piano Transizione 4.0, come specificato per i beni del punto 11 del primo gruppo dell'allegato A della legge 232/2016, sia ulteriori condizioni specifiche. In particolare, per essere ammissibili, il loro utilizzo di combustibili deve essere temporaneo e tecnicamente inevitabile, l'incentivo è applicabile solo per investimenti sostitutivi, e la sostituzione deve permettere il passaggio da motori Stage I (o precedenti) a motori di tipo Stage V. Il passaggio a Stage V si considera verificato quando, all'acquisto del nuovo veicolo, avviene la dismissione di un veicolo identificato con motore Stage I (o precedente). Inoltre, l'uso di combustibili alternativi come HVO o Biodiesel non compromette il rispetto di queste condizioni per l'accesso all'incentivo (FAQ 3.8).
Anche le macchine agricole semoventi con motore endotermico, alimentate a combustibile fossile, possono beneficiare dell’incentivo Transizione 5.0 anche se non sono omologate come trattori secondo il regolamento UE 167/2013. Questi mezzi, come mietitrebbie, falcia-condizionatrici e vendemmiatrici, devono essere destinati a uso agricolo o forestale e possedere la marcatura CE secondo la direttiva macchine. Pur non classificabili formalmente come "veicoli agricoli e forestali" o "trattori", sono considerate ammissibili perché progettate per eseguire autonomamente lavorazioni agricole specifiche. A differenza dei trattori, che generano potenza per azionare attrezzature intercambiabili, queste macchine svolgono direttamente operazioni agricole, combinando funzioni che un trattore eseguirebbe con attrezzi separati. L’incentivo è quindi applicabile a queste macchine agricole semoventi, purché rispettino i requisiti d’uso in ambito agricolo e forestale (FAQ 3.10).
Una novità rilevante per il settore alberghiero e commerciale riguarda l’ammissibilità degli impianti tecnici di servizio, come quelli di illuminazione e climatizzazione, tra gli investimenti incentivabili nel Piano Transizione 5.0. Questi impianti, utilizzati negli alberghi, ospedali e negozi, sono ora inclusi a condizione che siano gestiti da software per l’efficienza energetica. Tradizionalmente esclusi dagli incentivi 4.0, poiché non direttamente collegati al funzionamento di macchinari produttivi, questi impianti sono considerati fondamentali per l’erogazione dei servizi in attività non produttive come alberghi e ospedali. Pertanto, sono ora ammessi all’incentivo se dotati di sistemi intelligenti per la gestione e il monitoraggio dei consumi energetici, con il fine di ottenere le riduzioni richieste dal piano. Rimangono esclusi invece i sistemi di produzione di energia, a meno che non si tratti di impianti di autoproduzione da fonti rinnovabili, come i sistemi di elettrificazione del calore (FAQ 3.9).
Calcolo del risparmio energetico
Alcuni chiarimenti specifici sono stati resi per determinare il risparmio energetico necessario per ottenere le agevolazioni.
Il MIMIT con le FAQ n. 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17 ha precisato:
- nel caso in cui un investimento preveda l'integrazione di una nuova linea produttiva all'interno di una struttura diversa da quella del processo originale, il risparmio energetico può essere calcolato adottando uno scenario controfattuale o confrontando l’indicatore di prestazione energetica della nuova linea con la media degli indicatori delle linee esistenti. Questo metodo è valido anche se il progetto comporta la dismissione o sostituzione di una linea, o il trasferimento con aggiornamento tecnologico (revamping) in un'altra struttura dell’impresa;
- nel caso in cui un'impresa intenda condurre una campagna di misure per stimare il consumo energetico normalizzato, non è richiesta una frequenza minima di campionamento. Tuttavia, è importante che la campagna consenta di ottenere indicatori di prestazione energetica accurati e ripetibili, basati su variabili operative rilevanti. I consumi normalizzati possono così essere calcolati correlando questi indicatori con i volumi produttivi attesi, espressi in termini di variabile operativa;
- nel settore agricolo, la "struttura produttiva" è definita come il terreno agricolo posseduto, gestito o lavorato dall’impresa agricola, anche tramite contratti di affitto o comodato d'uso, dove si svolgono tutti i processi legati a una specifica coltivazione o attività zootecnica. Il "processo produttivo," invece, rappresenta ciascuna fase agronomica, come la preparazione del terreno, la semina, i trattamenti, il diserbo, la concimazione o la raccolta. Ogni fase può essere eseguita da macchine operatrici specifiche, come mietitrebbie o irroratrici, oppure da attrezzature trainate o montate su trattori;
- per una società di locazione operativa che acquista un bene strumentale 4.0, come i carrelli elevatori per noleggio a terzi, i requisiti di riduzione dei consumi energetici previsti dal piano Transizione 5.0 possono essere verificati in due modi alternativi. La società di noleggio può dimostrare l'efficienza energetica internamente, misurando l’efficienza della propria flotta complessiva, oppure può verificare la riduzione dei consumi a livello del cliente, valutando l’efficienza energetica nei processi dell’utilizzatore finale. Una volta scelta una delle due modalità di verifica, questa deve essere applicata in modo coerente;
- nel caso di beni complessi e unici, come una linea di produzione customizzata progettata per un processo specifico, dove non è possibile applicare uno “scenario controfattuale” per la valutazione dell’efficienza energetica, è consentita una soluzione alternativa. Si può scomporre la linea in componenti chiave dal punto di vista dei consumi energetici e applicare lo scenario controfattuale solo su questi elementi, selezionati tramite un’analisi di Pareto per identificare le parti con maggiore impatto sui consumi. Questo metodo permette di stimare l’efficienza energetica in modo accurato, a condizione che l’analisi e la documentazione siano rigorose e trasparenti;
- nella valutazione della riduzione dei consumi per i sistemi di "Power Quality" destinati a ottimizzare l'uso dell'energia elettrica, è possibile concentrarsi esclusivamente sul vettore energia elettrica, includendo anche i servizi generali e ausiliari come illuminazione e condizionamento. Questo metodo, in linea con quanto indicato nella FAQ 4.11, prevede il confronto dei consumi elettrici prima (ex ante) e dopo (ex post) l’installazione del sistema, permettendo di valutare con precisione l'efficienza energetica considerando tutti gli usi elettrici influenzati dal sistema di "Power Quality".
Impianti per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili:
Infine, il MIMIT, riguardo all’autoproduzione di energie da fonti rinnovabili, ha specificato che in attesa della creazione del Registro delle tecnologie per il fotovoltaico, i moduli fotovoltaici ammessi al Piano Transizione 5.0 devono rispettare alcune condizioni. Innanzitutto, devono aderire a specifiche norme tecniche e garantire prestazioni minime per essere considerati idonei. Inoltre, è necessario che dispongano di un attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation) per identificare l'origine del prodotto e siano accompagnati dalle certificazioni ISO 9001 (gestione della qualità), ISO 45001 (salute e sicurezza sul lavoro) e ISO 14001 (gestione ambientale), rilasciate da enti certificatori accreditati per il sito produttivo. Infine, l'impresa richiedente deve ottenere dal produttore dei moduli un’attestazione che certifichi la conformità ai requisiti tecnici e territoriali previsti, da presentare alla conclusione del progetto di innovazione.
Gli impianti solari termici, se utilizzati per produrre calore destinato interamente al processo produttivo, sono considerati ammissibili, nonostante non si tratti di "elettrificazione" in senso stretto. I parametri per il costo massimo ammissibile sono in fase di definizione.
Il fabbisogno energetico per dimensionare gli impianti di autoproduzione può essere "normalizzato" per includere variabili future (come espansioni aziendali o cambiamenti operativi). Ogni variabile considerata deve essere documentata rigorosamente per dimostrare la necessità di adeguare il fabbisogno energetico.
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