Decreto flussi: ripartizione delle quote per lavoro subordinato non stagionale

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La nota direttoriale n. 531 del 16 febbraio 2026 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali rappresenta un passaggio operativo centrale nell’attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, che ha definito la programmazione dei flussi di ingresso legale in Italia per il triennio 2026-2028 .

Il provvedimento interviene specificamente sulla ripartizione territoriale delle quote per lavoro subordinato non stagionale per l’anno 2026, completando il quadro già delineato per il lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico.

Le 43.300 quote per lavoro subordinato non stagionale: composizione e struttura

Per l’annualità 2026, il totale delle quote per lavoro subordinato non stagionale è pari a 43.300 unità . La suddivisione è articolata in tre categorie distinte, previste dall’articolo 6 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025:

  1. 25.000 quote destinate ai cittadini dei Paesi indicati all’art. 6, comma 2, lettera a;
  2. 18.000 quote destinate ai cittadini di Paesi con i quali entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria nel corso del triennio (art. 6, comma 2, lettera b);
  3. 300 quote riservate ad apolidi e rifugiati riconosciuti (art. 6, comma 3, lettera b).

Questa articolazione non è meramente numerica, ma riflette una precisa scelta di politica migratoria. Da un lato, viene garantita una quota stabile e programmata; dall’altro, si valorizza la cooperazione bilaterale con Stati terzi. Infine, si mantiene una finestra dedicata a soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, come apolidi e rifugiati.

Distribuzione territoriale: criteri e logica di riparto

La nota specifica che la ripartizione delle quote è effettuata in coerenza con:

  • l’analisi del fabbisogno di manodopera non comunitaria;
  • i dati relativi alle istanze presentate;
  • l’andamento delle richieste nei diversi territori .

Il criterio adottato non è quindi uniforme, ma calibrato sulle effettive esigenze del tessuto produttivo locale.

Quote ex art. 6, comma 2, lettera a

Le 25.000 quote destinate ai cittadini dei Paesi individuati dall’articolo 6, comma 2, lettera a sono interamente distribuite a livello territoriale.

La Lombardia risulta la regione con il numero più elevato di assegnazioni (7.126 quote), seguita da Campania (3.546), Veneto (2.134) e Lazio (2.268) .

Questa distribuzione è coerente con:

  • la dimensione dei sistemi produttivi regionali;
  • la presenza di comparti ad alta intensità di manodopera;
  • il numero di istanze presentate negli anni precedenti.

All’interno delle regioni, la ripartizione provinciale evidenzia poli territoriali di maggiore attrazione, come Milano, Napoli, Roma e Venezia.

Quote ex art. 6, comma 2, lettera b

Le 18.000 quote destinate ai cittadini di Paesi con accordi di cooperazione migratoria sono ripartite in modo misto:

  • 16.500 quote assegnate a livello territoriale;
  • 1.500 quote assegnate a livello nazionale .

L’assegnazione nazionale risponde a una logica di flessibilità, in considerazione della possibile variabilità delle richieste.

Un elemento rilevante, evidenziato nella nota, riguarda l’attribuzione a livello nazionale delle quote per cittadini provenienti da Etiopia, Ecuador e Uzbekistan, in ragione della limitata numerosità delle domande .

In questi casi, le quote saranno distribuite alle province in ordine cronologico di arrivo delle istanze. Ciò introduce un fattore competitivo rilevante per datori di lavoro e consulenti.

Quote per apolidi e rifugiati

Le 300 quote destinate ad apolidi e rifugiati sono attribuite integralmente a livello nazionale .

Anche in questo caso, l’assegnazione avverrà in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.

Dal punto di vista operativo, si tratta di una categoria numericamente limitata ma giuridicamente significativa, in quanto collegata alla tutela internazionale e alla protezione dei diritti fondamentali.

Il meccanismo dei 50 giorni: possibile redistribuzione delle quote

Un profilo particolarmente rilevante per gli operatori riguarda l’articolo 9, comma 3 del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, richiamato nella nota.

La disposizione prevede che, trascorsi 50 giorni dalla data di imputazione delle quote, il Ministero del lavoro possa procedere a una diversa suddivisione qualora emergano quote significative non utilizzate .

Questo meccanismo ha almeno tre implicazioni operative:

  1. introduce una fase di monitoraggio dinamico dell’utilizzo delle quote;
  2. consente di evitare blocchi territoriali dovuti a sottoutilizzo;
  3. richiede ai professionisti un costante aggiornamento sulle comunicazioni ministeriali.

Dal punto di vista strategico, la gestione delle domande nei primi 50 giorni assume dunque un rilievo determinante.

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