Comunicazioni di completamento del progetto del Transizione 5.0: data
Pubblicato il 12 settembre 2024
In questo articolo:
- Piano Transizione 5.0: normativa e prassi
- Comunicazioni di completamento dei progetti: apertura piattaforma
- Piano Transizione 5.0.: beneficiari ed esclusi
- Credito d’imposta
- Accesso all’agevolazione
- Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione
- Procedura per la comunicazione di completamento del progetto d’innovazione
- Fruizione del credito d’imposta
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L'articolo 38 del Decreto-legge n. 19, datato 2 marzo 2024, convertito con legge n. 56 del 29 aprile 2024, ha introdotto il Piano Transizione 5.0.
Piano Transizione 5.0: normativa e prassi
La misura offre un incentivo fiscale sotto forma di credito d'imposta alle aziende che pianificano di fare nuovi investimenti tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025.
Questi investimenti devono essere destinati a strutture operative situate in Italia e devono inserirsi in progetti che mirano all'innovazione con l'obiettivo specifico di ridurre l'energia consumata. La riduzione richiesta è del 3% per l'intera struttura produttiva o del 5% per i processi specifici coinvolti.
Il decreto interministeriale del 24 luglio 2024 ha stabilito le regole operative per il nuovo credito d'imposta, indicando chi può beneficiarne, i requisiti per ottenerlo, la misura dell'agevolazione, le norme per accedere al beneficio, come si fruisce di esso e i requisiti documentali necessari.
In aggiunta, il decreto direttoriale del 6 agosto 2024 ha comunicato che dal 7 agosto 2024 alle 12:00 è possibile utilizzare una Piattaforma Informatica per inviare le comunicazioni preventive necessarie per riservarsi il credito d'imposta "Transizione 5.0". È anche necessario inviare comunicazioni di conferma per gli ordini accettati dai venditori con un acconto non inferiore al 20% del costo totale.
Queste comunicazioni devono essere effettuate esclusivamente attraverso un sistema telematico gestito dal GSE, accessibile via SPID e seguendo i modelli e le istruzioni forniti sul sito specifico del GSE.
La circolare con protocollo 25877, datata 16 agosto 2024 e lunga 192 pagine, rilasciata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), ha dettato le Linee guida offrendo dettagli tecnici su aspetti specifici per garantire l'applicazione corretta delle nuove norme agevolative.
Comunicazioni di completamento dei progetti: apertura piattaforma
Il 12 settembre 2024, comunica il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), è aperta la piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del Piano Transizione 5.0.
Piano Transizione 5.0.: beneficiari ed esclusi
Il credito d’imposta transizione 5.0. è fruibile da tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.
Invece, sono escluse dal beneficio le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria o legale, come quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte a procedure concorsuali secondo la Legge fallimentare, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o altre leggi speciali.
Devono aggiungersi anche quelle destinatarie di sanzioni interdittive secondo il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e il Codice antimafia del 6 settembre 2011, n. 159, e quelle che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o non adempiono agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Credito d’imposta
L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento e alla riduzione dei consumi.
Nello specifico:
Quote d'investimento fino a 2,5 milioni di euro
Struttura produttiva |
% riduzione |
Struttura produttiva: 3-6% |
35% |
Struttura produttiva: 6-10% |
40% |
Struttura produttiva: oltre 10% |
45% |
Quote d'investimento da 2,5 a 10 milioni di euro
Struttura produttiva |
% riduzione |
Struttura produttiva: 3-6% |
15% |
Struttura produttiva: 6-10% |
20% |
Struttura produttiva: oltre 10% |
25% |
Quote d'investimento oltre 10 milioni di euro
Struttura produttiva |
% riduzione |
Struttura produttiva: 3-6% |
5% |
Struttura produttiva: 6-10% |
10% |
Struttura produttiva: oltre 10% |
15% |
Accesso all’agevolazione
Per ottenere l'agevolazione fiscale è richiesta la presentazione di due certificazioni:
- una "Ex ante", che deve dimostrare la possibile riduzione dei consumi energetici attraverso gli investimenti pianificati, e
- una "Ex post", che verifica la realizzazione effettiva degli investimenti in linea con quanto previsto dalla certificazione Ex ante.
Nella circolare n. 25877 del 16 agosto 2024 viene fatto presente che va seguita anche una procedura specifica:
- per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione;
- per la comunicazione di completamento del progetto d’innovazione.
Esaminiamole.
Procedura per la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione
L'azienda che beneficia del credito d'imposta deve inviare, entro trenta giorni dalla notifica dell'importo del credito prenotato, una comunicazione attraverso la Piattaforma informatica.
Questa comunicazione deve contenere i dettagli delle fatture degli ordini approvati dal venditore, con un pagamento anticipato che copra almeno il 20% del costo totale di acquisizione e degli investimenti.
Per assicurare la validità della prenotazione del credito d'imposta, dunque, l'azienda beneficiaria è obbligata a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della "Ricevuta di conferma di avvenuta prenotazione" o, se ci sono state sospensioni dovute all'esaurimento delle risorse, dalla notifica che le risorse sono nuovamente disponibili, una dichiarazione sostitutiva che conferma la realizzazione degli ordini accettati dal venditore.
Tali documenti devono essere caricati nella sezione dedicata della Piattaforma informatica.
NOTA BENE: Se questa documentazione non viene presentata nei tempi stabiliti, la prenotazione del credito sarà considerata non valida e le risorse saranno riassegnate.
L'azienda deve inoltre conservare copia degli ordini e delle fatture relativi ai pagamenti anticipati, che devono essere chiaramente associati agli investimenti specifici del progetto di innovazione, e devono includere il codice identificativo univoco alfanumerico fornito dalla piattaforma, identificato dalla sequenza TR5-XXXXX, e riferirsi alle norme dell'articolo 38 del decreto-legge n. 19 del 2024.
A conclusione del caricamento della documentazione, la Piattaforma informatica rilascia una “Ricevuta di avvenuto invio comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)”, indicando un termine di cinque giorni per la notifica della verifica della completezza della documentazione trasmessa. Tale notifica avverrà tramite il rilascio della “Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)”.
Prima di rilasciare la conferma di avvenuta prenotazione, il GSE svolge alcuni controlli sul corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.
ATTENZIONE: Nel processo di comunicazione dell'avanzamento del progetto di innovazione, l'impresa beneficiaria deve segnalare qualsiasi diminuzione o aumento dell'importo degli investimenti rispetto agli ordini precedentemente indicati. Se si verifica una riduzione dell'importo degli investimenti, il nuovo importo minore del credito d'imposta prenotato sarà specificato nella "Ricevuta di convalida comunicazione avanzamento del progetto di innovazione (acconto 20%)".
Se non si adempie al caricamento della documentazione attestante l’effettuazione degli ordini, viene rilasciata tramite la Piattaforma informatica la “Ricevuta di mancato accoglimento di prenotazione” della Comunicazione di prenotazione.
In tal caso, l’impresa beneficiaria può presentare una nuova istanza.
Procedura per la comunicazione di completamento del progetto d’innovazione
Per beneficiare del credito d'imposta, le aziende che hanno già inviato con successo la comunicazione iniziale e le successive comunicazioni periodiche devono presentare, tramite la Piattaforma informatica "TRANSIZIONE 5.0" (accessibile dall'Area Clienti del sito ufficiale del GSE), entro il 28 febbraio 2026, una comunicazione finale che certifica il completamento del progetto di innovazione.
ATTENZIONE: Con decreto direttoriale dell'11 settembre 2024 si dispone l'apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione nell’ambito del Piano Transizione 5.0. a partire dal 12 settembre 2024, ore 12.00.
L'accesso alla piattafirma è consentito tramite SPID.
La documentazione da inviare comprende:
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (DSAN), precompilata sulla base delle informazioni inserite e resa disponibile dalla Piattaforma informatica, debitamente sottoscritta dal Rappresentante Legale o dal suo Delegato;
- documento di identità del Rappresentante Legale/Delegato in corso di validità;
- eventuale delega alla presentazione della comunicazione preventiva;
- schede tecniche DNSH relative agli investimenti realizzati redatte secondo i modelli “Schede tecniche DNSH (allegato VII) e la Certificazione ex post dell'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante;
- documento di identità del soggetto certificatore in corso di validità;
- attestato comprovante il possesso della certificazione contabile di cui all’articolo 17 del decreto “Transizione 5.0” e il possesso della perizia asseverata;
- documentazione attestante l’idoneità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex ante;
- dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore responsabile del rilascio della certificazione ex post;
- dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile;
- attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le caratteristiche richieste;
- dichiarazione relativa al titolare effettivo ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (Normativa antiriciclaggio).
NOTA BENE: Se sono state apportate delle modifiche al progetto di innovazione rispetto a quanto stabilito nella certificazione ex ante, emessa dal valutatore indipendente durante la fase di prenotazione, è necessario fornire una prova di queste modifiche nella certificazione ex post.
Va sottolineato che non è possibile includere nel progetto di innovazione modifiche sostanziali quali, a titolo esemplificativo:
- aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali diverse da quelle inizialmente previste;
- aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoconsumo di energia elettrica diverse da quelle inizialmente previste ovvero un incremento della potenza degli impianti medesimi;
- attività di formazione diverse da quelle inizialmente previste;
- variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici.
ATTENZIONE: La mancata presentazione della documentazione suddetta determina il mancato accoglimento della domanda.
Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di completamento del progetto, il GSE verifica la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate, nonché la conformità ai limiti di costo ammissibili.
Successivamente, comunicherà all'impresa beneficiaria l'ammontare del credito d'imposta che può essere utilizzato in compensazione, calcolato in base ai dati forniti dall'impresa stessa.
Questo valore non supererà mai l'importo del credito d'imposta originariamente prenotato o quello ricalcolato dopo la comunicazione di avanzamento del progetto di innovazione.
Dopo il caricamento della documentazione, la Piattaforma informatica emetterà una "Ricevuta di avvenuto caricamento della comunicazione di completamento", stabilendo un termine di dieci giorni per la notifica della verifica della documentazione inviata.
Questa notifica sarà effettuata attraverso la disponibilità sulla Piattaforma informatica della "Ricevuta di conferma del credito utilizzabile in compensazione".
Fruizione del credito d’imposta
Il GSE invia all'Agenzia delle Entrate un elenco delle imprese beneficiarie insieme all'importo del credito d'imposta maturato, come specificato all'articolo 14, comma 4, del decreto Mimit "Transizione 5.0".
Il credito d'imposta può essere utilizzato solamente in compensazione, in una o più rate, fino al 31 dicembre 2025.
Questo deve essere fatto presentando il modulo F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, altrimenti l'operazione di versamento verrà rifiutata.
L’ammontare del credito d’imposta non utilizzato al 31 dicembre 2025 è fruibile in cinque quote annuali di pari importo.
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