Piano Transizione 5.0, regole in GU. Operativa la piattaforma per le prenotazioni
Pubblicato il 07 agosto 2024
In questo articolo:
- Credito d'imposta transizione 5.0: che cos'è
- Come calcolare la riduzione dei consumi energetici
- Transizione 5.0, chi sono i soggetti beneficiari e gli esclusi
- Progetti di innovazione
- Criteri di ammissibilità per i progetti di innovazione
- Transizione 5.0, investimenti agevolabili
- Cause di decadenza
- Misura del tax credit concesso alle imprese
- Procedura per l’accesso al credito d’imposta
- Fruizione del credito d’imposta
- Decadenza dal beneficio fiscale del Piano Transizione 5.0
- Termini e modalità di presentazione delle comunicazioni
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Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2024, n. 183, del Decreto del 24 luglio 2024 del Mimit, d’intesa con il MEF e sentito il ministero dell’Ambiente e sicurezza energetica, e del contestuale Decreto Direttoriale del MIMIT che regola le comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d’imposta, si concretizza l'attuazione del Piano Transizione 5.0.
Tutto è finalmente pronto. Questi decreti, infatti, stabiliscono le regole operative e segnano l'avvio effettivo del piano, che mira a incentivare le imprese italiane a investire in progetti di innovazione tecnologica focalizzati sulla riduzione dei consumi energetici.
Attraverso il riconoscimento di un credito d'imposta, il Governo intende promuovere un'evoluzione sostenibile del tessuto produttivo nazionale, inserendosi in un contesto di maggiore responsabilità ambientale e efficienza energetica. Con le regole ora definite, le aziende possono procedere con certezza verso investimenti che contribuiranno significativamente alla transizione energetica del Paese.
Vediamo di seguito cosa è il Piano transizione 5.0, chi sono i soggetti ammessi ed esclusi e come funziona il credito d’imposta.
Credito d'imposta transizione 5.0: che cos'è
Il Piano Transizione 5.0 rappresenta un'avanzata iniziativa nel contesto della strategia italiana per accelerare la trasformazione digitale ed energetica delle imprese, complementare al precedente Piano Transizione 4.0.
Con una dotazione finanziaria di 6,3 miliardi di euro, parte di un impegno complessivo di 12,7 miliardi di euro per il biennio 2024-2025, questo piano si integra perfettamente con le direttive del piano REPowerEU, mirando a medio e breve termine a rafforzare la competitività industriale tramite l'innovazione.
Istituito dall'articolo 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, successivamente convertito nella Legge 29 aprile 2024, n. 56, il Piano Transizione 5.0 introduce un credito d’imposta per incentivare gli investimenti in nuove tecnologie che risultino in una riduzione significativa dei consumi energetici.
Come calcolare la riduzione dei consumi energetici
La riduzione dei consumi energetici necessaria per qualificarsi ai benefici del Piano Transizione 5.0 viene calcolata confrontando i consumi energetici stimati dopo la realizzazione degli investimenti con quelli registrati nell'anno precedente l'inizio del progetto. Questo confronto si applica sia alla struttura produttiva nel suo complesso che ai singoli processi produttivi coinvolti, nel caso di progetti che interessano più processi. Per le nuove imprese, che non dispongono di dati storici di consumo energetico, la riduzione è determinata basandosi su uno scenario controfattuale specificato nel decreto.
Transizione 5.0, chi sono i soggetti beneficiari e gli esclusi
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti sul territorio nazionale, così come le stabili organizzazioni di soggetti non residenti operanti in Italia. L'accesso è garantito a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalle dimensioni dell'impresa e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito.
Tuttavia, sono escluse dal beneficio le imprese che si trovano in condizioni di difficoltà finanziaria o legale, come quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte a procedure concorsuali secondo la Legge fallimentare, il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, o altre leggi speciali.
Sono anche escluse le imprese che sono oggetto di procedimenti per la dichiarazione di tali condizioni, quelle destinatarie di sanzioni interdittive secondo il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e il Codice antimafia del 6 settembre 2011, n. 159, e quelle che non rispettano le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o non adempiono agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Progetti di innovazione
I progetti di innovazione qualificabili per il beneficio devono essere avviati tra il 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025.
Questi progetti devono coinvolgere investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, che portino a una riduzione dei consumi energetici di almeno il 3% per la struttura produttiva o del 5% per i processi produttivi interessati. Sono inoltre agevolabili gli investimenti finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e le spese per attività di formazione legate alla transizione digitale ed energetica.
La data di avvio del progetto è definita come il momento del primo impegno giuridicamente vincolante per l'acquisto dei beni o qualsiasi altro impegno che renda l'investimento irreversibile. Il completamento del progetto si verifica alla data dell'ultimo investimento effettuato, che può riguardare l'acquisto di beni strumentali, la realizzazione di impianti per l'energia rinnovabile o la conclusione di attività formative.
NOTA BENE: Il completamento del progetto si determina in tre scenari differenti:
- per i beni strumentali materiali e immateriali (validi anche per il Piano 4.0), il completamento si verifica secondo quanto stabilito dall'articolo 109 del Tuir;
- per i beni destinati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, la data di completamento corrisponde alla fine dei lavori degli impianti;
- per la formazione, il completamento è definito dalla data in cui si sostiene l'esame finale.
Criteri di ammissibilità per i progetti di innovazione
Possono essere ammessi al beneficio sia singoli che multipli progetti di innovazione, purché riguardino investimenti in una o più strutture produttive dello stesso soggetto beneficiario. Un progetto può qualificarsi per il beneficio solo se, per la struttura produttiva coinvolta, non sono stati avviati altri progetti di innovazione agevolati, salvo nel caso di mancato perfezionamento della procedura o di interventi derivanti da circostanze specificate all'articolo 12.
I progetti già completati, per i quali il credito d’imposta sia utilizzabile in compensazione, non precludono l'ammissibilità di nuovi progetti. In ogni caso, gli investimenti nei progetti di innovazione sono ammissibili fino a un limite massimo di 50 milioni di euro per soggetto beneficiario.
Transizione 5.0, investimenti agevolabili
Ai sensi dell’articolo 6 del Decreto 24 luglio 2024 sono agevolabili i beni elencati nell'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra i quali anche:
- software, sistemi, piattaforme o applicazioni destinati all'intelligenza degli impianti. Questi strumenti permettono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, oltre a introdurre meccanismi di efficienza energetica attraverso l'analisi dei dati, inclusi quelli provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding).
- software per la gestione d'impresa, purché acquistati insieme ai software, sistemi o piattaforme sopra menzionati.
Nel contesto dei progetti di innovazione, sono altresì agevolabili:
- beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa che siano finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, esclusa l'energia derivante da biomasse, inclusi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta.
- spese per la formazione del personale in competenze rilevanti per la transizione dei processi produttivi, entro il limite del 10% degli investimenti nei beni strumentali e un tetto massimo di 300 mila euro.
Cause di decadenza
Il decreto attuativo stabilisce che le cause di decadenza totale o parziale dal beneficio includono la cessione dei beni agevolati a terzi o il loro impiego in strutture produttive diverse da quelle originariamente agevolate, anche se sotto lo stesso soggetto proprietario, prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento del progetto. Questo vale anche nel caso in cui i beni siano stati acquisiti tramite locazione finanziaria e non sia stata esercitata l'opzione di riscatto. Inoltre, l'impresa deve mantenere il livello di riduzione dei consumi energetici raggiunto dal progetto per cinque anni dopo il suo completamento, altrimenti rischia la perdita del beneficio.
Misura del tax credit concesso alle imprese
Il credito d'imposta è calcolato sulla base delle spese per gli investimenti, legate alla riduzione dei consumi energetici dei progetti di innovazione:
- al 35% del costo per gli investimenti fino a 2.500.000 euro, al 15% per quelli oltre 2.500.000 euro fino a 10.000.000 euro, e al 5% per investimenti superiori a 10.000.000 euro, fino a un massimo di 50.000.000 euro, se la riduzione dei consumi energetici è almeno del 3% o, per i processi investiti, almeno del 5%.
- al 40% del costo per investimenti fino a 2.500.000 euro, al 20% per quelli oltre 2.500.000 euro fino a 10.000.000 euro, e al 10% per investimenti oltre i 10.000.000 euro, fino a un massimo di 50.000.000 euro, se la riduzione dei consumi energetici è superiore al 6%, o, per i processi, superiore al 10%.
- al 45% del costo per investimenti fino a 2.500.000 euro, al 25% per quelli oltre 2.500.000 euro fino a 10.000.000 euro, e al 15% per investimenti superiori a 10.000.000 euro, fino a un massimo di 50.000.000 euro, se la riduzione dei consumi energetici è superiore al 10%, o, per i processi, superiore al 15%.
Il beneficio può essere aumentato di fino a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione, e di fino a 5.000 euro per le spese sostenute da soggetti non obbligati alla revisione legale dei conti per lo stesso motivo.
Il credito d'imposta non influisce sulla formazione del reddito o sulla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Procedura per l’accesso al credito d’imposta
L'articolo 12 del decreto MIMIT 24 luglio 2024 delinea il processo per ottenere il credito d'imposta. Inizialmente, l'azienda deve inviare una comunicazione preliminare dettagliando il progetto e l'importo previsto del credito d'imposta, accompagnata da una certificazione ex ante (perizia asseverata) riguardante gli obiettivi di efficienza energetica. Dopo aver effettuato le necessarie verifiche, inclusa la disponibilità di fondi residui, il GSE comunica entro cinque giorni l'ammontare del credito d'imposta riservato per l'azienda, anche parzialmente, riservandosi la possibilità di aggiustamenti futuri se si liberano nuove risorse. Se ci sono errori nei dati forniti, il GSE richiede correzioni entro dieci giorni.
In caso di esaurimento delle risorse, il GSE informa l'azienda sulla disponibilità di nuovi fondi, ad esempio a seguito di rinunce o revoche, e l'azienda ha 10 giorni per confermare la sua precedente comunicazione. Entro 30 giorni dal ricevimento dell'importo prenotato del credito d'imposta, l'azienda deve inviare una comunicazione aggiornata sugli investimenti, dimostrando che è stato speso almeno il 20% dell'importo inizialmente previsto. Entro altri cinque giorni, il GSE comunica il risultato delle verifiche e, se l'investimento è inferiore alle aspettative iniziali, può ridurre il credito d'imposta accordato.
NOTA BENE: Al completamento dell'investimento, o comunque entro il 28 febbraio 2026, l'azienda deve inviare una comunicazione finale.
Tale comunicazione include una attestazione del rispetto degli obblighi del PNRR, una certificazione ex post (perizia asseverata) che conferma i risultati previsti, un'altra perizia che dimostra l'integrazione dei beni acquisiti nel sistema produttivo aziendale o nella rete di fornitura, e una certificazione contabile che attesta la copertura delle spese ammissibili.
Fruizione del credito d’imposta
Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente per compensazioni fiscali, a partire da dieci giorni dopo la ricezione della notifica appropriata. Questo credito può essere impiegato in una o più volte fino al 31 dicembre 2025, mediante il modello F24, che deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; il mancato rispetto di questa modalità comporta il rifiuto dell'operazione. Qualsiasi parte del credito d'imposta non utilizzata entro tale data può essere distribuita in cinque quote annuali uguali nei successivi cinque anni. Inoltre, l'importo utilizzato per la compensazione non deve superare quello approvato, altrimenti l'operazione di versamento verrà rifiutata.
Decadenza dal beneficio fiscale del Piano Transizione 5.0
Un'impresa perde totalmente o parzialmente il diritto al credito d'imposta o vede ridotto l'importo prenotato del credito in diverse circostanze:
- se i beni agevolati vengono ceduti a terzi, utilizzati per scopi non legati all'attività dell'impresa o trasferiti a strutture produttive diverse da quelle originariamente agevolate prima del 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto di innovazione. Questo include anche il mancato esercizio dell'opzione di riscatto per beni acquisiti in locazione finanziaria.
- se l'impresa non mantiene il livello di riduzione dei consumi energetici raggiunto fino al 31 dicembre del quinto anno successivo al completamento del progetto.
- se i beni non entrano in esercizio entro un anno dal completamento del progetto.
- se, alla data della comunicazione del GSE relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile, mancano uno o più requisiti di ammissibilità o la documentazione è irregolare e non sanabile.
- se vengono fornite false dichiarazioni nel processo di richiesta del credito.
- se non vengono rispettate le disposizioni riguardanti il cumulo di agevolazioni e il divieto di doppio finanziamento.
- se non viene rispettato il principio DNSH (Do No Significant Harm).
- se l'impresa non conserva adeguatamente la documentazione necessaria per dimostrare le spese sostenute e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
- se non è possibile effettuare controlli a causa di impedimenti imputabili ai beneficiari.
- se si verificano altre violazioni o inadempienze che risultano in un'ineleggibilità o in una spettanza parziale del credito d'imposta.
Termini e modalità di presentazione delle comunicazioni
Ai sensi dell’articolo 24 del decreto attuativo pubblicato in GU del 6 agosto 2024, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha emanato, nella stessa data, un decreto direttoriale con cui si dispone l’apertura della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
NOTA BENE: I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione, di cui all’articolo 12, comma 6, del citato decreto 24 luglio 2024, saranno individuati con successivo provvedimento del MIMIT.
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