Credito d’imposta ZES Unica 2026: approvato il modello per il contributo aggiuntivo

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Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, è stato approvato il modello denominato “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella ZES unica”, unitamente alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

L’intervento si colloca nell’ambito delle misure di sostegno agli investimenti produttivi effettuati nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) e dà attuazione all’articolo 1, commi 448 e 449, della Legge 30 dicembre 2025, n. 207 (Legge di Bilancio 2026).

La finalità del provvedimento è duplice:

  • disciplinare le modalità operative per l’accesso al contributo aggiuntivo sotto forma di credito d’imposta;
  • garantire il rispetto del divieto di cumulo con il credito d’imposta di cui all’articolo 38 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, per gli stessi investimenti.

Il modello approvato consente alle imprese beneficiarie del credito ZES Unica 2025 di dichiarare, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non aver ottenuto il riconoscimento di ulteriori agevolazioni incompatibili, condizione necessaria per la fruizione del credito aggiuntivo nell’anno 2026.

Il provvedimento rappresenta, pertanto, l’atto attuativo conclusivo del meccanismo di integrazione del beneficio già riconosciuto per gli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025, definendo un quadro procedurale chiaro e uniforme per i contribuenti e per gli intermediari abilitati.

Credito ZES Unica 2025: quadro normativo di riferimento e novità della Legge di Bilancio 2026

Il credito d’imposta per gli investimenti nella Zona Economica Speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica) trova la propria disciplina originaria nell’articolo 16 del Decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 29 aprile 2024, n. 56, nonché nel Decreto del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR del 17 maggio 2024.

La misura è stata concepita quale incentivo automatico, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES Unica, nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Il meccanismo applicato per l’anno 2025

Per l’anno 2025, la fruizione del credito è stata subordinata alla presentazione di:

  1. una comunicazione preventiva con indicazione dell’ammontare degli investimenti programmati (dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025);
  2. una comunicazione integrativa, trasmessa ai sensi dell’articolo 1, comma 486, secondo periodo, della Legge 30 dicembre 2025, n. 207, attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti entro il 15 novembre 2025.

La Comunicazione integrativa è stata presentata nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025.

In applicazione dell’articolo 1, comma 488, della Legge n. 207 del 2025, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 570046 del 12 dicembre 2025, è stata determinata la percentuale effettivamente fruibile del credito richiesto, pari al 60,3811%.

Tale percentuale è stata calcolata in funzione delle risorse disponibili rispetto all’ammontare complessivo dei crediti richiesti.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2026

La Legge 30 dicembre 2025, n. 207 (Legge di Bilancio 2026) è intervenuta con una disciplina integrativa, contenuta nei commi da 448 a 452 dell’articolo 1, introducendo tre principali novità:

a) Istituzione di un contributo aggiuntivo

L’articolo 1, comma 448, ha previsto un credito d’imposta aggiuntivo a favore delle imprese che:

  • hanno validamente presentato la Comunicazione integrativa per il credito ZES Unica 2025;
  • risultano beneficiarie del credito determinato nella misura del 60,3811%;
  • non hanno ottenuto, per i medesimi investimenti, il credito d’imposta di cui all’articolo 38 del Dl n. 19 del 2024.
Il contributo aggiuntivo è pari al 14,6189% dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con la Comunicazione integrativa

La misura è fruibile nell’anno 2026.

b) Introduzione di un obbligo dichiarativo specifico

L’articolo 1, comma 449, ha subordinato la fruizione del credito aggiuntivo alla presentazione di una specifica Comunicazione all’Agenzia delle Entrate, nella quale l’impresa dichiara:

  • di non aver beneficiato del credito di cui all’articolo 38 del Dl n. 19 del 2024 in relazione ai medesimi investimenti.

Tale previsione ha reso necessario l’intervento attuativo del provvedimento n. 56564 del 16 febbraio 2026.

c) Disciplina dei controlli e della decadenza

La Legge di Bilancio 2026 ha inoltre stabilito che:

  • le imprese decadono dal beneficio in caso di insussistenza dei requisiti o di dichiarazioni non veritiere;
  • per quanto non espressamente previsto, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 16 del Decreto legge n. 19 del 2024 e del Decreto ministeriale 17 maggio 2024;
  • trovano applicazione le ordinarie regole in materia di controlli e recupero dei crediti indebitamente utilizzati.

Alla luce delle disposizioni vigenti:

  • il credito ZES Unica 2025 è stato riconosciuto nella misura del 60,3811%;
  • il credito aggiuntivo previsto dalla Legge di Bilancio 2026 è pari al 14,6189%;
  • la copertura complessiva raggiunge il 75% dell’importo richiesto, nei limiti delle condizioni normative previste.

Il quadro normativo delineato dalla Legge di Bilancio 2026 ha quindi l’obiettivo di rafforzare il sostegno agli investimenti già realizzati nella ZES Unica, assicurando al contempo il rispetto del divieto di cumulo e delle regole in materia di aiuti di Stato.

Approvazione del modello di comunicazione per l’accesso al contributo aggiuntivo

Con il provvedimento prot. n. 56564 del 16 febbraio 2026, il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello di Comunicazione per la fruizione del contributo aggiuntivo, unitamente alle relative istruzioni di compilazione e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Il modello è finalizzato alla fruizione del credito d’imposta aggiuntivo pari al 14,6189% dell’ammontare del credito richiesto con la Comunicazione integrativa già trasmessa per il credito ZES Unica 2025.

Soggetti tenuti alla presentazione

La Comunicazione deve essere inviata dalle imprese che:

  • hanno validamente presentato, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, la Comunicazione integrativa relativa agli investimenti realizzati entro il 15 novembre 2025;
  • intendono accedere al contributo aggiuntivo riconosciuto per l’anno 2026;
  • non hanno ottenuto, con riferimento ai medesimi investimenti, il riconoscimento del credito previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19.

Il nuovo adempimento assume natura dichiarativa e costituisce condizione necessaria per l’utilizzo del credito aggiuntivo.

Contenuto della Comunicazione

Nel modello approvato, l’impresa beneficiaria è tenuta a:

  • indicare i dati identificativi;
  • richiamare il credito risultante dalla precedente Comunicazione integrativa;
  • dichiarare formalmente di non aver beneficiato di agevolazioni incompatibili per gli stessi investimenti.

La dichiarazione è resa ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e comporta responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci.

Un aspetto di particolare rilievo operativo riguarda l’ipotesi in cui, successivamente all’invio della Comunicazione integrativa, l’impresa abbia ottenuto altre agevolazioni che comportino una riduzione del credito ZES Unica 2025 spettante. In tale circostanza:

  • nella nuova Comunicazione deve essere indicato l’importo del credito rideterminato in diminuzione;
  • il contributo aggiuntivo sarà calcolato sull’importo effettivamente spettante dopo la riduzione.

Questa previsione rafforza il principio di coerenza tra le diverse misure agevolative e impone un’attenta verifica preventiva da parte dell’impresa e dei professionisti incaricati.

Il modello di Comunicazione e le relative istruzioni sono disponibili gratuitamente sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati nella medesima sezione dedicata, con apposita comunicazione.

Modalità di invio della Comunicazione

Il provvedimento del 16 febbraio 2026 disciplina in modo puntuale le modalità operative per la trasmissione della Comunicazione necessaria alla fruizione del credito d’imposta aggiuntivo.

Periodo di presentazione

La Comunicazione deve essere trasmessa:

  • dal 15 aprile 2026 al 15 maggio 2026;
  • esclusivamente con modalità telematiche.

Non sono ammesse modalità alternative di invio.

Canali di trasmissione

L’invio può essere effettuato:

  • direttamente dall’impresa beneficiaria;
  • tramite un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La trasmissione deve avvenire utilizzando esclusivamente il software messo a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

Ricevuta di presentazione ed esiti

A seguito dell’invio, il sistema rilascia, entro cinque giorni:

  • una ricevuta di presa in carico, oppure
  • una ricevuta di scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.

La ricevuta è resa disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate al soggetto che ha effettuato la trasmissione.

Comunicazioni scartate e ritrasmissione

La Comunicazione si considera tempestiva anche se:

  • trasmessa entro il 15 maggio 2026 o nei quattro giorni precedenti;
  • scartata dal servizio telematico;
  • ritrasmessa entro i cinque giorni solari successivi al termine ordinario.

La ritrasmissione entro i cinque giorni successivi non è ammessa nei casi in cui lo scarto riguardi l’intero file trasmesso, come ad esempio:

  • codice di autenticazione non riconosciuto;
  • incoerenza tra codice fiscale del fornitore e codice fiscale di autenticazione;
  • file non elaborabile.

Sostituzione o annullamento della Comunicazione

Nello stesso periodo (15 aprile – 15 maggio 2026), con le stesse modalità telematiche, è possibile:

  • inviare una nuova Comunicazione sostitutiva, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L’ultima Comunicazione validamente acquisita prevale su tutte le precedenti;
  • annullare la Comunicazione inviata, con conseguente annullamento di tutte le comunicazioni precedentemente trasmesse relative al credito aggiuntivo e decadenza dall’agevolazione.

Comunicazioni tardive e rettifiche

Le comunicazioni trasmesse oltre il 15 maggio 2026 sono scartate in fase di accoglienza.

È prevista un’unica eccezione: possono essere accolte, oltre il termine ordinario, eventuali comunicazioni rettificative dei dati del quadro C, nei casi in cui la Comunicazione sia stata sottoposta a controllo antimafia e risulti incompleta, purché la rettifica sia inviata entro sessanta giorni dal rilascio dell’apposita ricevuta.

Cause di scarto automatico

La Comunicazione è scartata qualora:

  • il richiedente non risulti titolare di una partita IVA attiva alla data di invio;
  • il richiedente non abbia validamente presentato, nel periodo compreso tra il 18 novembre 2025 e il 2 dicembre 2025, la Comunicazione integrativa relativa al credito ZES Unica 2025.

Le modalità operative delineate impongono una pianificazione tempestiva dell’adempimento e una verifica preventiva dei requisiti soggettivi e formali, al fine di evitare scarti che potrebbero compromettere l’accesso al credito aggiuntivo.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta aggiuntivo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mediante modello F24.

L’utilizzo è consentito a partire dal 26 maggio 2026 ed entro il 31 dicembre 2026; comunque non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale l’Agenzia delle Entrate comunica il riconoscimento all’utilizzo del credito.

In ogni caso, il credito non può essere utilizzato prima del rilascio della ricevuta che attesta il riconoscimento del credito ZES Unica 2025.

Qualora l’ammontare complessivo del credito spettante allo stesso beneficiario, risultante dalla somma del credito aggiuntivo e del credito ZES Unica 2024 e 2025, sia superiore a 150.000 euro, l’utilizzo è subordinato all’esito delle verifiche previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia. In assenza delle dichiarazioni richieste nel modello, il beneficiario è tenuto alla compilazione del Quadro C. L’Agenzia delle Entrate comunica l’autorizzazione all’utilizzo del credito in assenza di motivi ostativi.

Ai fini della compensazione:

  • il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione;
  • il modello F24 è scartato qualora l’importo compensato ecceda il credito disponibile oppure in caso di utilizzo oltre il 31 dicembre 2026;
  • le modalità di compilazione del modello F24 saranno definite con successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate.

Le disposizioni operative impongono un attento monitoraggio dell’importo effettivamente utilizzabile e delle tempistiche di compensazione, al fine di evitare scarti automatici e irregolarità formali.

Decadenza dal beneficio e attività di controllo

Il credito d’imposta aggiuntivo è subordinato alla permanenza dei requisiti previsti per il credito ZES Unica 2025 e alla veridicità delle dichiarazioni rese nella Comunicazione.

Il beneficiario decade dall’agevolazione qualora sia accertata l’insussistenza dei presupposti richiesti oppure emergano elementi non veritieri o dichiarazioni false. In tali ipotesi, l’Amministrazione finanziaria procede al recupero del credito indebitamente utilizzato, maggiorato di interessi e sanzioni secondo le regole ordinarie dell’ordinamento tributario.

Restano applicabili le disposizioni in materia di controlli previste per il credito ZES Unica, nonché le verifiche connesse alla normativa antimafia nei casi previsti.

Il quadro complessivo impone alle imprese e ai professionisti incaricati una verifica preventiva puntuale dei requisiti sostanziali e documentali, al fine di garantire la corretta fruizione del beneficio ed evitare contestazioni in sede di controllo.

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