Licenziamento senza contestazione: reintegra anche per le piccole imprese
Pubblicato il 12 novembre 2024
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L'omessa contestazione preventiva degli addebiti determina la nullità del licenziamento disciplinare poiché priva il lavoratore di un elemento fondamentale per esercitare il proprio diritto di difesa. Questa violazione giustifica la reintegrazione del lavoratore, anche nel caso di piccole imprese con meno di 15 dipendenti.
Nullo il licenziamento senza contestazione degli addebiti
Con la sentenza n. 10104 del 12 ottobre 2024, il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, ha esaminato una controversia tra un lavoratore e la società sua datrice di lavoro in merito a un licenziamento disciplinare.
Il lavoratore, assunto con un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, era stato licenziato con una motivazione di giusta causa, basata su presunti comportamenti di insubordinazione e danni economici arrecati all'azienda.
Tuttavia, la società non aveva seguito la corretta procedura disciplinare, omettendo di effettuare la contestazione preventiva degli addebiti, come previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.
Secondo il giudice del lavoro questa omissione comportava la nullità del licenziamento, poiché aveva privato il lavoratore del diritto di difendersi adeguatamente.
La mancanza di una contestazione specifica impedisce infatti al lavoratore di comprendere pienamente le accuse rivoltegli e di esporre le proprie giustificazioni, violando così il principio di immutabilità dei motivi che dovrebbe garantire trasparenza e coerenza nelle motivazioni del licenziamento.
Il giudice del lavoro, in definitiva, ha disposto la reintegrazione del lavoratore nel suo posto e nelle mansioni precedenti, riconoscendogli il pagamento delle differenze retributive arretrate, quantificato in 42.229,80 euro, con l'aggiunta di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Oltre alla reintegrazione, il datore di lavoro è stato condannato a sostenere le spese legali della controparte.
Reintegra applicabile anche nelle piccole imprese
Nella sentenza, il Tribunale ha affrontato anche il tema delle tutele applicabili nelle piccole imprese in caso di licenziamento.
Nella specie, infatti, la controversia coinvolgeva un'azienda con meno di 15 dipendenti, rientrante quindi nella categoria delle piccole imprese per le quali non è prevista la reintegrazione del lavoratore in determinate ipotesi di licenziamento illegittimo.
Il legislatore - si rammenta - ha distinto le tutele in base alla dimensione aziendale, generalmente limitando per le piccole imprese l'applicazione della reintegrazione e prevedendo una tutela di tipo indennitario.
In questo caso specifico, però, il Tribunale ha dichiarato la nullità del licenziamento per difetto di contestazione degli addebiti, riconoscendo al lavoratore il diritto alla reintegrazione indipendentemente dalle dimensioni dell'azienda.
La motivazione del giudice si basa sulla natura di “nullità di protezione” della contestazione preventiva degli addebiti, requisito essenziale per garantire il diritto di difesa.
La mancata contestazione, secondo il giudice, non costituisce un semplice vizio formale, ma incide in modo sostanziale sui diritti del lavoratore, rendendo il licenziamento inefficace a prescindere dal numero dei dipendenti dell'azienda.
Pertanto, il giudice ha applicato l'art. 2 del Decreto legislativo n. 23/2015, riletto alla luce della recente giurisprudenza costituzionale, estendendo la tutela reintegratoria anche a un'azienda di piccole dimensioni.
Tabella di sintesi della decisione
Sintesi del caso | Questione dibattuta | Soluzione del Tribunale |
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Un lavoratore impiegato come pasticciere presso una piccola azienda viene licenziato per motivi disciplinari, senza che gli sia stata fatta una contestazione preventiva degli addebiti. Il lavoratore contesta il licenziamento e richiede la reintegrazione e il pagamento delle differenze retributive. | Se l’omessa contestazione degli addebiti, necessaria per garantire il diritto di difesa del lavoratore, comporti la nullità del licenziamento e l’applicazione della tutela reintegratoria anche per le piccole imprese. | Il Tribunale di Roma ha dichiarato nullo il licenziamento disciplinare per l’omessa contestazione degli addebiti, che costituisce una “nullità di protezione” volta a garantire il diritto di difesa del lavoratore. Ha disposto la reintegrazione del lavoratore, applicando la tutela reintegratoria prevista dall’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2015, anche se l’azienda rientra nella categoria delle piccole imprese. |
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