Lavoratori pensionati e massimale contributivo, conta la data di prima iscrizione

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Lavoratori pensionati e massimale contributivo, conta la data di prima iscrizione

Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024, gli opportuni chiarimenti sul massimale pensionistico da applicare nelle ipotesi di reimpiego del lavoratore o di prosecuzione del rapporto successive al conseguimento del trattamento pensionistico.

Vediamo nei dettagli di che si tratta.

Massimale contributivo e articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995

L’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 ha introdotto significative modifiche al sistema previdenziale italiano, ponendo le basi per la regolamentazione del massimale contributivo e pensionabile.

Questo parametro, definito come limite massimo annuo oltre il quale non sono dovuti contributi previdenziali obbligatori, rappresenta infatti un elemento essenziale nella determinazione delle contribuzioni e delle prestazioni pensionistiche.

Nel contesto di questa normativa, l’applicazione del massimale assume particolare rilevanza per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 1996, distinguendosi tra "vecchi" e "nuovi" iscritti al sistema previdenziale.

Cosa stabilisce la legge n. 335/1995

Ebbene, la legge n. 335 del 1995, meglio nota come Riforma Dini, è stata promulgata per riformare il sistema pensionistico italiano con l’obiettivo di assicurare la sostenibilità del sistema pensionistico in risposta all'evoluzione demografica e all’invecchiamento della popolazione, che stavano progressivamente aumentando il carico sulle casse previdenziali.

In particolare, l’articolo 2, comma 18 stabilisce che i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1° gennaio 1996 (i cosiddetti nuovi iscritti) sono soggetti a un limite massimo annuale per la base contributiva e pensionabile: per tali soggetti, dunque, le contribuzioni obbligatorie non vengono calcolate sugli importi che eccedono il massimale annuo stabilito dalla legge e, di conseguenza, anche le prestazioni pensionistiche che verranno erogate saranno calcolate tenendo conto di questo limite, influenzando l’importo della pensione futura.

Il concetto di "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto"

La distinzione introdotta dalla legge n. 335 del 1995 tra "vecchio iscritto" e "nuovo iscritto" non è soltanto formale, ma ha conseguenze pratiche rilevanti ai fini del calcolo del massimale contributivo e, conseguentemente, delle prestazioni pensionistiche future.

In termini generali, viene considerato "vecchio iscritto" il lavoratore che risultava già iscritto a una forma di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996, è definito "nuovo iscritto" chi ha iniziato a versare contributi obbligatori in data successiva a tale riferimento temporale.

Ma cosa succede se un lavoratore, dopo il pensionamento, venga reimpiegato o scelga di continuare la propria attività lavorativa?

Vediamo quanto contenuto nel messaggio n. 3748 dell’11 novembre 2024.

Reimpiego di lavoratore pensionato

Ebbene, nei casi in cui un lavoratore, dopo il pensionamento, venga reimpiegato o scelga di continuare la propria attività lavorativa, lo status di “vecchio iscritto” non viene modificato.

Pertanto, i vecchi iscritti mantengono il diritto a non essere soggetti al massimale contributivo anche nei periodi di riassunzione o prosecuzione dell'attività lavorativa successiva alla pensione.

In risposta ai quesiti posti dalle strutture territoriali, e in accordo con il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il messaggio chiarisce la validità della data di prima iscrizione e lo status contributivo dei lavoratori.

Il Ministero del Lavoro ha infatti confermato che la data di prima iscrizione a una forma pensionistica obbligatoria continua a mantenere la propria efficacia ai fini contributivi anche nel caso di reimpiego del lavoratore in età pensionabile.

Questo significa che, indipendentemente dal conseguimento di un trattamento pensionistico, la data iniziale di iscrizione rappresenta un parametro immodificabile per il calcolo del massimale contributivo. Il massimale, infatti, si applica esclusivamente ai nuovi iscritti, ovvero a coloro che hanno iniziato a versare contributi dopo il 1° gennaio 1996.

Attività libero-professionale post pensionamento

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti specifici anche per quei lavoratori che, dopo il pensionamento, scelgono di intraprendere un’attività libero-professionale.

In queste situazioni, si applicano le disposizioni previste per le attività iscritte presso enti previdenziali regolamentati dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996 che disciplinano, rispettivamente, le casse di previdenza per professionisti ordinistici e per professionisti non ordinistici.

Secondo quanto indicato, l’iscrizione ad un ente previdenziale specifico per le attività libero-professionali post pensionamento implica l’adesione alla disciplina ordinamentale adottata da ciascun ente.

Ciò significa che, per i lavoratori pensionati che avviano una libera professione, la normativa interna dell’ente di previdenza presso cui si iscrivono sarà determinante per definire il regime contributivo.

Ogni ente, infatti, può prevedere regole diverse riguardo ai contributi previdenziali, applicabili anche a coloro che percepiscono già una pensione.

Tuttavia, l’eventuale massimale contributivo previsto dalle casse libero-professionali non si sovrappone al massimale disciplinato dalla legge n. 335 del 1995 per il regime di previdenza obbligatoria, il che comporta che i pensionati che optano per un’attività libero-professionale avranno comunque accesso a una copertura previdenziale separata rispetto alla pensione già percepita.

La normativa degli enti regolati dai decreti legislativi citati garantisce, infatti, la possibilità di incrementare la base pensionabile attraverso il versamento dei contributi sulla nuova attività.

Cosa devono fare i datori di lavoro

I datori di lavoro hanno la responsabilità di assicurarsi che il massimale contributivo venga applicato correttamente, distinguendo tra lavoratori “vecchi iscritti” e “nuovi iscritti” ai fini previdenziali.

È infatti essenziale identificare se il dipendente in questione rientra tra i vecchi iscritti (ossia coloro che erano già iscritti a forme di previdenza obbligatoria prima del 1° gennaio 1996) o i nuovi iscritti, poiché questa distinzione influisce sulla base contributiva su cui calcolare i contributi.

Nei casi di reimpiego di un lavoratore già pensionato o di prosecuzione dell’attività lavorativa, il datore di lavoro deve considerare la data di prima iscrizione del lavoratore a una forma pensionistica obbligatoria, data che come detto resta invariata anche in seguito al pensionamento.

In fase di assunzione o riassunzione, è dunque necessario verificare lo status contributivo del lavoratore e la sua data di prima iscrizione, poiché una corretta classificazione consente di determinare con precisione la base contributiva.

Per facilitare questa verifica, i datori di lavoro possono richiedere al dipendente documentazione ufficiale che attesti la data di prima iscrizione e lo status previdenziale. In caso di dubbi interpretativi, è consigliabile consultare le circolari e i messaggi rilasciati dall’ente previdenziale per assicurarsi della corretta applicazione delle normative.

Faq

1. Cos’è il massimale contributivo?
Il massimale contributivo è un limite massimo annuo oltre il quale non sono dovuti contributi previdenziali obbligatori. Introdotto dalla legge n. 335 del 1995, si applica ai lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 1° gennaio 1996, detti “nuovi iscritti”.

2. A chi si applica il massimale contributivo?
Il massimale contributivo si applica esclusivamente ai “nuovi iscritti”, cioè ai lavoratori che hanno iniziato a versare contributi obbligatori dopo il 1° gennaio 1996. I “vecchi iscritti” (iscritti prima di tale data) non sono soggetti a questo limite.

3. Un lavoratore già pensionato che riprende l’attività lavorativa è soggetto al massimale contributivo?
No, se il lavoratore è un “vecchio iscritto” (iscritto prima del 1° gennaio 1996), il massimale contributivo non si applica, anche se riprende l’attività lavorativa dopo il pensionamento.

4. Come può un datore di lavoro verificare se un dipendente è soggetto al massimale contributivo?
Il datore di lavoro deve verificare la data di prima iscrizione del dipendente a una forma di previdenza obbligatoria. Tale data, se antecedente al 1° gennaio 1996, esonera il lavoratore dal massimale. È possibile richiedere al dipendente documenti che certifichino lo status di “vecchio iscritto” o “nuovo iscritto”.

5. Un lavoratore pensionato che avvia un’attività libero-professionale deve versare contributi previdenziali?
Sì, i pensionati che avviano un’attività libero-professionale sono soggetti ai contributi previdenziali secondo le normative specifiche degli enti previdenziali a cui si iscrivono (D.Lgs. n. 509/1994 e n. 103/1996). La contribuzione per attività libero-professionali non rientra nel massimale della legge n. 335 del 1995.

6. Un datore di lavoro deve aggiornare i dati contributivi di un dipendente riassunto dopo il pensionamento?
Sì, è essenziale verificare i dati contributivi e lo status di “vecchio iscritto” o “nuovo iscritto” di un dipendente riassunto dopo il pensionamento, in modo da applicare correttamente il massimale contributivo o escluderlo, se applicabile.

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