Gestore di crowdfunding: quando è esclusa la comunicazione all’Anagrafe
Pubblicato il 03 aprile 2024
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L’Agenzia delle Entrate offre precisazioni in merito all’obbligo di comunicazione cui sono tenuti i soggetti che gestiscono un portale di crowdfunding.
In sintesi, non sussiste l’obbligo di fornire i dati richiesti all'Archivio dei Rapporti Finanziari – ARF – per operazioni sotto soglia in presenza di determinati requisiti.
La spiegazione viene data nella risposta ad interpello n. 85 del 2 aprile 2024.
Gestore di servizi di crowdfunding: nozione
Per individuare la figura del gestore di servizi di crowdfunding bisogna richiamare il regolamento UE 2020/1503 del 7 ottobre 2020, recepito dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 30.
Come spiegato nell’articolo 2 del Regolamento 2020/1503, la gestione di un portale di crowdfunding consiste in un’attività di intermediazione finanziaria che mette in contatto titolari di progetti per attività economiche, in cerca di finanziamenti, e investitori tramite l'utilizzo di una piattaforma apposita.
In sostanza il crowdfunding si pone come misura di finanza alternativa per le start up e le piccole e medie imprese (Pmi) che riguarda il più delle volte investimenti modesti.
Chi fornisce servizi di crowdfunding non assume a proprio titolo alcun rischio in quanto si limita a gestire una piattaforma digitale aperta al pubblico per realizzare o facilitare l’incontro tra potenziali investitori o erogatori di prestiti e imprese che cercano finanziamenti.
La prestazione vede coinvolti tre tipi di figure:
- il titolare di progetti che propone il progetto da finanziare,
- gli investitori che finanziano il progetto proposto,
- l'organizzazione di intermediazione che consiste nella fornitura del servizio di crowdfunding al fine di far incontrare i titolari di progetti e gli investitori su una piattaforma online.
Tenuto conto dei rischi legati al crowdfunding, è stata fissata una soglia pari a cinque milioni di euro, nell’arco di 12 mesi, per il progetto da finanziare.
Il regolamento UE 2020/1503 carica sui soggetti che gestiscono il portale di crowdfunding alcuni oneri, al fine di salvaguardare gli investitori; tuttavia, permette agli Stati membri di introdurre obblighi comunicativi per ragioni amministrative o giudiziali.
Crowdfunding in Italia
Nell’ordinamento italiano il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, all'articolo 7, sesto comma, dispone che gli operatori finanziari – ossia banche, società Poste italiane Spa, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento collettivo del risparmio, società di gestione del risparmio – devono osservare i seguenti obblighi:
- raccogliere e tenere in evidenza i dati identificativi, compreso il codice fiscale, di ogni soggetto che intrattenga con loro qualsiasi rapporto o effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi operazione di natura finanziaria (eccetto quelle eseguite con bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro);
- comunicare all'anagrafe tributaria ed archiviare in apposita sezione l'esistenza dei rapporti e l'esistenza di qualsiasi operazione di crowdfunding svolta, compiuta al di fuori di un rapporto continuativo, nonché la natura dei rapporti.
Successivamente il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, modificato dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, ha imposto l’obbligo dal 1° gennaio 2012 agli operatori finanziari di comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria i rapporti sopra specificati.
Sul punto è intervenuta la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32 del 19 ottobre 2006 per precisare che l'obbligo di comunicazione coinvolge tutti i rapporti intrattenuti e formalizzati contrattualmente con il cliente indicati nella ''tabella dei rapporti'', di cui all'Allegato 2 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2005 e nell'allegato 1 del successivo provvedimento del 19 gennaio 2007. In pratica, ogni rapporto in cui è presente come controparte un operatore finanziario.
Servizi di crowdfunding: quando è esclusa la comunicazione
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 85 del 2 aprile 2024, afferma che sono esclusi dall'obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad oggetto la prestazione di servizi di consulenza.
Studiata la situazione della società istante, risulta che non gestisce in alcun modo i flussi di pagamento da e/o verso il titolare di progetto in quanto vengono effettuati interamente e autonomamente da soggetti terzi autorizzati, né è coinvolta nella custodia degli strumenti oggetto dell’offerta, né nell’attività di detenzione delle liquidità dei clienti.
Per concludere, se il gestore della piattaforma di crowdfunding non esercita alcuna forma di controllo, coordinamento o collegamento diretto o indiretto sul prestatore di servizi di pagamento (che genera i c.d. wallet), né alcuna forma di gestione finanziaria degli investimenti, le operazioni sotto soglia non devono essere comunicate all'Anagrafe dei Rapporti Finanziari (ARF).
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