Servizi di crowdfunding alle imprese, in GU il nuovo Regolamento Consob
Pubblicato il 13 giugno 2023
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Pubblicata nella GU n. 134 del 10 giugno la delibera Consob n. 22720/2023 di adozione del nuovo Regolamento Consob in materia di servizi di crowdfunding, in attuazione del Regolamento UE 2020/1503 sui fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese e degli articoli 4-sexies.1 e 100-ter del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).
NOTA BENE: Il nuovo Regolamento abroga il precedente sulla raccolta di capitali tramite portali on-line, adottato dalla Consob con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013.
Il nuovo Regolamento si suddivide in cinque parti che disciplinano rispettivamente:
- disposizioni generali;
- procedimento di autorizzazione come fornitore di servizi di crowdfunding e di revoca dell’autorizzazione;
- obblighi informativi dei fornitori di servizi di crowdfunding nei confronti della Consob e delle autorità di vigilanza;
- comunicazioni di marketing;
- obblighi dei fornitori di servizi di crowdfunding.
Le nuove norme sono entrate in vigore a partire dall’11 giugno 2023, giorno successivo alla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
ATTENZIONE: L’articolo 48 del suddetto Regolamento (UE) 2020/1503 prevede comunque che, fino al 10 novembre 2023, i fornitori di servizi di crowdfunding potranno continuare ad operare conformemente al diritto nazionale applicabile. Pertanto, fino al 10 novembre, ovvero se precedente fino all’ottenimento dell’autorizzazione prevista dal Regolamento europeo, ai soggetti iscritti nel registro di cui all’art. 50-quinquies, comma 2, TUF continueranno ad applicarsi le disposizioni del Regolamento Consob raccolta di capitali tramite portali on-line.
Vediamo cosa prevede il nuovo Regolamento Consob in vigore.
Svolgimento dei servizi di crowdfunding, procedimenti di autorizzazione
I procedimenti di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di crowdfunding e di relativa estensione sono regolati, rispettivamente, dagli articoli 12 e 13 del Regolamento (UE) 2020/1503, nonché dal Regolamento delegato (UE) 2022/2112.
E’ previsto che la Consob, per i procedimenti per cui è competente ai sensi dell’art. 4-sexies.1 TUF, entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della domanda di autorizzazione ovvero di relativa estensione, verifica la completezza della stessa e comunica alla società la documentazione e le informazioni eventualmente mancanti.
Le informazioni e i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, entro i termini stabiliti da quest'ultima e nel caso in cui l’istante non provveda nei termini assegnati, la Consob comunica l’improcedibilità della domanda.
La Consob può, inoltre, pronunciare la revoca dell’autorizzazione in precedenza concessa entro il termine di tre mesi dalla data di avvio del procedimento.
Fornitori di servizi di crowdfunding, obblighi informativi
Il nuovo Regolamento Consob prevede, poi, una serie di obblighi informativi da parte dei fornitori di servizi di crowdfunding:
- sia verso i potenziali investitori;
- sia verso le autorità competenti.
Nello specifico, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF devono fornire ai potenziali investitori la scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (UE) 2020/1503 (redatta in lingua italiana), rendendola contestualmente disponibile alla Consob, secondo le modalità che sono specificate con apposite istruzioni operative.
Analogamente, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati devono anche comunicare - senza indugio - alla Consob e alla Banca d’Italia:
- le date di avvio di utilizzo dell’autorizzazione, di interruzione e di riavvio della fornitura di servizi di crowdfunding;
- ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2020/1503;
- le informazioni di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2020/1503 (entro la fine del mese di gennaio di ciascun anno).
Criteri generali relativi alle comunicazioni di marketing
Inoltre, le comunicazioni di marketing relative ai servizi di crowdfunding devono soddisfare le seguenti condizioni:
- comprendere la denominazione del fornitore del servizio e il relativo indirizzo internet della piattaforma;
- fornire un’indicazione corretta dei rischi connessi all’investimento, compreso il rischio di perdita parziale o totale del capitale investito;
- rappresentare i rischi tramite un carattere di dimensioni almeno uguali a quelle utilizzate per le altre informazioni fornite, nonché una disposizione grafica tale da assicurare che i rischi siano messi in evidenza;
- non mascherare, minimizzare od oscurare elementi, dichiarazioni o avvertenze importanti;
- essere aggiornate e pertinenti al mezzo di comunicazione utilizzato.
Per di più, quando le comunicazioni di marketing raffrontano servizi di crowdfunding o i risultati delle offerte, i fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF devono garantire che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
- il raffronto è significativo ed è presentato in modo corretto ed equilibrato;
- le fonti di informazione utilizzate per il raffronto sono specificate;
- i fatti e le ipotesi principali utilizzati per il raffronto sono indicati.
Nel caso di utilizzazione di strumenti audiovisivi, l'avvertenza è riprodotta almeno in audio.
All’articolo 10 del nuovo Regolamento Consob vengono disciplinate anche le comunicazioni di marketing che i fornitori di servizi di crowdfunding devono osservare nel caso in cui queste contengano un’indicazione dei risultati di precedenti offerte o di altri servizi di crowdfunding.
ATTENZIONE: Le previsioni contenute nella presente Parte IV si applicano anche ai fornitori di servizi di crowdfunding autorizzati in un altro Paese membro, che abbiano notificato, in conformità dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2020/1503, la propria intenzione di fornire servizi di crowdfunding in Italia.
Servizi di crowdfunding, informazioni relative alle singole offerte
Al fornitore di servizi di crowdfunding autorizzato ai sensi dell’articolo 4-sexies.1 del TUF, sono richieste inoltre informazioni aggiuntive, in relazione a ciascuna offerta.
Per esempio, devono pubblicare:
- l’eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote rappresentative del capitale di società a responsabilità limitata previsto dall’articolo 100-ter, comma 2, del Testo Unico e le relative modalità per esercitare l’opzione di scelta del regime da applicare;
- per ciascuna offerta di obbligazioni o titoli di debito l’indicazione delle modalità di rispetto dei limiti posti dagli articoli 2412 e 2483 del codice civile.
Infine, sono previsti ulteriori obblighi soprattutto con riferimento alle Srl “ordinarie”, che con il Dlgs n. 30/2023 hanno ricevuto il via libera a finanziarsi offrendo le proprie quote di partecipazione al pubblico attraverso le piattaforme di crowdfunding.
Ai fini dell’ammissione dell’offerta sulla piattaforma di crowdfunding, infatti, il fornitore autorizzato verifica che lo statuto o l’atto costitutivo delle società oggetto di una offerta di crowdfunding preveda, in caso di offerte aventi ad oggetto titoli di debito emessi da una società a responsabilità limitata, la possibilità di emettere titoli di debito, in conformità con l’articolo 2483, comma 1, del codice civile.
Pertanto, il fornitore di servizi di crowdfunding deve assicurare che:
- per ciascuna offerta avente ad oggetto obbligazioni, siano rispettati i limiti posti dall’articolo 2412;
- per ciascuna offerta avente ad oggetto titoli di debito, siano rispettati i limiti posti dall’articolo 2483 del codice civile, ove pertinenti, nonché gli ulteriori limiti posti dalla disciplina speciale applicabile.
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