Equo compenso. La guida del CNF sulla nuova legge
Pubblicato il 23 maggio 2023
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Nullità per le clausole che prevedono compensi inferiori ai parametri, revisione biennale di questi ultimi, parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella con funzione di titolo esecutivo.
Sono solo alcune delle novità introdotte con la legge sull'equo compenso dei professionisti (Legge n. 49/2023), per come evidenziate in una scheda elaborata dall'Ufficio studi del Consiglio nazionale forense il 15 maggio 2023, contenente alcune prime osservazioni sul recente testo normativo.
La nuova legge - in vigore dal 20 maggio 2023 - ha introdotto una riforma organica in materia di equo compenso, facendo di quest'ultimo un istituto di carattere generale per il comparto delle professioni intellettuali ed introducendo anche disposizioni tese a migliorare alcune criticità applicative.
In primo luogo, il CNF offre una panoramica sui passaggi e sul contesto socio economico attraverso cui si è giunti alla nuova disciplina sull’equo compenso, quale esito di un processo politico iniziato da qualche anno, da quando, ossia, il legislatore ha cominciato ad estendere le politiche attive di protezione e sostegno anche al lavoro dei professionisti, a partire dalla legge sulla tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale.
La giurisprudenza per prima - viene evidenziato nell'approfondimento - si è accorta della necessità di tutelare i professionisti, avvocati in primis, quale parte debole nei rapporti economici in essere, iniziando una faticosa opera di riequilibrio delle posizioni contrattuali.
Equo compenso: le misure più significative
A seguire, il CNF illustra le principali novità introdotte con la riforma, meritevoli di essere sottolineate.
Tra queste, è evidenziata l'introduzione di un nuovo canale preferenziale per ottenere il pagamento del credito professionale, alternativo alle procedure di ingiunzione e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato: si prevede, in particolare, che il parere di congruità emesso dall’Ordine o dal Collegio professionale sulla equa parcella del professionista costituisca titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate.
E' introdotto, ossia, un nuovo titolo esecutivo stragiudiziale di natura amministrativa, da ritenersi validamente formato decorsi 40 giorni senza che la controparte debitrice abbia proposto opposizione, attraverso il quale il creditore potrà poi procedere alle conseguenti azioni esecutive.
Tra le ulteriori misure, si segnalano:
- la nullità delle clausole che prevedono compensi sotto ai parametri e che vietano al professionista di pretendere acconti o che impongano l’anticipazione di spese, o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati, con indicazione, altresì, di un'ampia serie di clausole fortemente vessatorie, affette da una presunzione di nullità insuperabile;
- oltre alla condanna del cliente al pagamento della differenza tra quanto effettivamente corrisposto al professionista e quanto dovuto in base ai parametri, la possibilità, per il giudice, di disporre anche un indennizzo fino al doppio della differenza, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno;
- la revisione biennale dei parametri;
- la legittimazione, in capo ai Consigli nazionali degli ordini professionali, ad adire l'autorità giudiziaria se vengano ravvisate violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso;
- l'obbligo, per i Consigli nazionali, di introdurre specifiche previsioni deontologiche per sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato;
- la valorizzazione del ruolo dei Consigli nazionali mediante le previsioni, da un lato, della possibilità per le imprese di adottare modelli standard di convenzione, concordati con i medesimi Consigli, dall'altro, della legittimazione a esercitare l'azione di classe per tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti;
- l'istituzione per legge dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso presso il Ministero della giustizia, con il coinvolgimento di un rappresentante per Consiglio nazionale.
Applicazione della nuova disciplina
Nella scheda, viene anche sottolineato come il campo soggettivo di applicazione della disciplina sia limitato alle imprese di una certa dimensione, rimanendone fuori le imprese con meno di 50 persone o con fatturato o totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.
E' l’art. 2 della legge a prevederlo, a conferma della scelta del legislatore di applicare le disposizioni solo a banche, assicurazioni, e appunto imprese dalle dimensioni superiori alle soglie indicate.
Per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni, il legislatore ha inteso rafforzare la vincolatività dell'equo compenso, superando il richiamo al mero principio, e disponendo più chiaramente che le disposizioni della legge "si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione”.
Le nuove disposizioni - viene sottolineato - si applicano “a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista”.
Sono evidenziati, per finire, alcuni dubbi interpretativi in rifermento alla questione della corretta applicazione nel tempo della disciplina dell’equo compenso, con particolare riferimento al problema dei rapporti pregressi, o comunque precedentemente instaurati.
Essendo stata stralciata, durante i lavori parlamentari, la previsione in forza della quale la legge si sarebbe potuta applicare anche ai rapporti in corso, l'attuale art. 11 chiarisce ora che la legge non si applica alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della sua entrata in vigore.
La soluzione cui si è giunti è chiara, ma - secondo il CNF - "poco equa, perché consolida e rende irrimediabili tutti i casi di manifesto abuso contrattuale di clienti forti in danno di professionisti che si sono verificati negli anni passati".
Sarebbe quindi auspicabile, sul punto, una riflessione ulteriore da parte del legislatore.
Avvocati: normativa apprezzabile, migliorato il quadro previgente
Per gli avvocati, in definitiva, si tratta di una normativa complessivamente apprezzabile, che ha portato ad evidenti migliorie del quadro giuridico previgente.
Riguardo al sistema delle fonti, l’avvocatura perde l'art. 13 bis della legge forense, vale a dire la fonte generale in materia, ma la nuova legge, oltre a prevedere comunque il rinvio ai parametri forensi per la determinazione del carattere equo del compenso, si occupa specificamente degli avvocati a proposito della liquidazione giudiziale delle spese di lite.
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