Equo compenso per i professionisti in vigore: mappa delle novità

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Equo compenso per i professionisti in vigore: mappa delle novità

Dal 20 maggio 2023 entra in vigore la legge 21 aprile 2023, n. 49 recante disposizioni in materia di equo compenso per i professionisti.

La legge è stata approvata dal Parlamento a seguito di un lunghissimo percorso che ha interessato due legislature (la XVIII e l’attuale XIX) e che ha coinvolto tutte le forze politiche in accesi dibattiti e confronti.

Ora che la disciplina per la determinazione del compenso “equo” è in vigore, cosa cambia per i professionisti? Quali professionisti tutela la legge n. 49/2023 e con quali (anche nuovi) strumenti?

Di seguito una guida alla disciplina sull’equo compenso applicabile dal 20 maggio 2023.

Per l'equo compenso per gli avvocati si veda la scheda elaborata dall'Ufficio Studi del Consiglio nazionale forense il 15 maggio 2023, contenente alcune prime osservazioni sul recente testo normativo.

La legge consta di 13 articoli.

Definizione e ambito di applicazione (articoli 1 e 2)

È definito equo il compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme a specifici parametri fissati con decreto ministeriale è ciò anche per i professionisti non iscritti a ordini e collegi (articolo 1, comma 2, legge 14 gennaio 2013, n. 4).

Per i parametri forensi, leggi anche: Compenso avvocati: pubblicati i nuovi parametri forensi


Con riferimento alla committenza, la disciplina si applica:

  • alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolate da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e a favore di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro;
  • alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, con esclusione delle prestazioni rese a società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione.

L’operatività delle disposizioni è estesa a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo e vincolante per il professionista.

Compenso non equo: nullità delle clausole e indennizzo (articolo 3 e 4)

Sono nulle le clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché le pattuizioni rivelatrici di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa: è il caso delle pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Sono inoltre nulle le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

  • nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
  • nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;
  • nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;
  • nella rinuncia del professionista al rimborso delle spese;
  • nella previsione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dal ricevimento della fattura;
  • con esclusivo riferimento all’incarico conferito a un avvocato, nella previsione che in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minor importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;
  • nella previsione che, in caso di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
  • nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
  • nell'obbligo per il professionista di liquidare compensi al cliente o a soggetti terzi per l'utilizzo di servizi di assistenza tecnica la cui fruizione sia richiesta dal cliente stesso.

Non sono nulle invece le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Come sottolineato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, a tutela del professionista, la nullità delle clausole contrattuali non travolge l'intero contratto e, operando solo a suo vantaggio, può essere rilevata anche d'ufficio.

Al Tribunale è affidato il compito di rideterminare il compenso iniquo e condannare l'impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista.

Convenzioni, parametri ministeriali e presunzione di equità (articoli 5 e 6)

Salvo prova contraria, gli accordi, vincolanti per il professionista, conclusi tra quest'ultimo e le imprese committenti a cui si applica la disciplina sull’equo compenso, si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse.

Si presumono equi fino a prova contraria invece i compensi individuati dal modello standard di convenzione adottato dall’impresa e concordato con le rappresentanze professionali.

Il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa ovvero, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.

I parametri per la determinazione dei compensi professionali sono aggiornati con cadenza biennale.

Ai consigli nazionali delle professioni è riconosciuta la legittimazione ad agire in giudizio in caso di violazione delle disposizioni in materia di equo compenso.

Parere di congruità dell’Ordine o del collegio (articolo 7)

Il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio, in alternativa alle procedure di ingiunzione di pagamento (articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile) e a quelle specifiche per le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato (articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2011), acquista efficacia di titolo esecutivo per il professionista, se rilasciato nel rispetto delle procedure e se il debitore non propone opposizione ai sensi dell’articolo 281-undecies c.p.c, entro 40 giorni dalla notificazione del parere stesso.

Prescrizione e azione di classe (articoli 8, 9 e 10)

Il termine di prescrizione dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione.

Viene riconosciuta la possibilità di tutelare i diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di classe proposta dal consiglio nazionale dell'ordine (per le professioni ordinistiche) o dalle associazioni professionali (per le professioni non ordinistiche, di cui alla legge n. 4 del 2013).

È istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso.

Irretroattività e abrogazioni (articoli 12 e 13)

La disciplina sull’equo compenso è irretroattiva e pertanto non si applica alle convenzioni in corso, sottoscritte prima del 20 maggio 2023.

A decorrere dal 20 maggio 2023 sono abrogati:

  • l'art. 13-bis della legge n. 247 del 2012, c.d. legge professionale forense;
  • l'art. 19-quaterdecies del decreto-legge n. 148 del 2017;
  • l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 223 del 2006 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

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