Equo compenso, cosa cambia per i professionisti
Pubblicato il 08 maggio 2023
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In vigore dal 20 maggio 2023, per i rapporti instaurati dopo tale data, la nuova disciplina dell’equo compenso dei professionisti.
E’ stata infatti pubblicata nella GU n. 104 del 5 maggio 2023 la legge n. 49 del 21 aprile 2023 che in tredici articoli riforma ed innova la materia, oggetto di lungo dibattito negli scorsi mesi.
Vediamone i punti salienti.
Equo compenso. Cos’è e quando si applica
Si definisce equo il compenso di avvocati e professionisti, iscritti o meno ad un Ordine professionale, proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto della prestazione professionale e conforme alle rispettive normative.
Per gli avvocati il riferimento è dato dal D.M. n. 247/2012, per i professionisti iscritti agli Ordini professionali dalla L. n. 27/2012 (di conversione del D.L. n. 1/2012), mentre per i professionisti senza Albo dalla L. n. 4/2013 e da un emanando decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono peraltro aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
NOTA BENE: Il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale in relazione al compenso del professionista ha efficacia di titolo esecutivo.
La normativa si applica alla prestazione d'opera intellettuale, anche in forma associata o societaria, svolta in favore di imprese bancarie e assicurative e delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato più di cinquanta lavoratori o presentato ricavi annui superiori a dieci milioni di euro.
Le nuove disposizioni sull’equo compenso si applicano anche alle prestazioni rese in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica; restano invece escluse dalla riforma le prestazioni rese dai professionisti in favore di società di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione (che, peraltro, all'atto del conferimento dell'incarico professionale devono comunque pattuire compensi adeguati all'importanza dell'opera svolta).
La nuova disciplina. Nullità delle clausole vessatorie
Sono considerate vessatorie, con conseguente nullità, le eventuali clausole che non prevedono per il professionista un compenso equo e proporzionato all'opera prestata quali, ad esempio:
- le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dalla normativa di settore;
- le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti, che impongano allo stesso l'anticipazione di spese o che attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto al lavoro svolto;
- il riconoscimento al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- la facoltà per il cliente di di rifiutare la stipula in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- la possibilità per il cliente di pretendere prestazioni aggiuntive gratuite;
- l'anticipazione delle spese a carico del professionista o la sua rinuncia al rimborso delle stesse;
- la previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dal ricevimento della fattura;
- la previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione anche se le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;
- la previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o non ancora definiti o fatturati;
- la previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;
- l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente compensi o rimborsi per l'utilizzo di software, banche di dati e di qualsiasi servizio la cui utilizzazione sia richiesta dal cliente nello svolgimento dell’incarico.
NOTA BENE: la nullità delle clausole, rilevabile d’ufficio, non investe il contratto ed opera solo a vantaggio del professionista.
Prescrizione e indennizzo per il professionista
Il dies a quo per la prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario è dato dal momento in cui cessa il rapporto con l'impresa; in caso di più prestazioni rese a seguito di un unico incarico, la prescrizione decorre invece dal compimento dell'ultima prestazione (da tale ultimo termine decorre anche la prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale).
In caso di controversia sull’applicazione della normativa in esame, il giudice che dovesse accertare il carattere non equo del compenso lo ridetermina condannando il cliente al pagamento della differenza di quanto già versato e, a propria discrezione, di un indennizzo fino al doppio della differenza stessa, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
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