Riscatto, ricongiunzione e rendita: attestazioni fiscali 2024
Pubblicato il 18 marzo 2025
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L'INPS, con il messaggio n. 940 del 17 marzo 2025, fornisce indicazioni importanti riguardo alle attestazioni fiscali relative ai pagamenti effettuati nel 2024 per gli oneri da riscatto, ricongiunzione o rendita. Tali attestazioni sono ora disponibili per la visualizzazione e la stampa tramite il Portale dei Pagamenti sul sito ufficiale dell'INPS.
Gli utenti possono accedere alle attestazioni fiscali attraverso il percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > “Portale dei Pagamenti” e proseguire cliccando su “Accedi all’area tematica” per entrare nella sezione specifica di “Riscatti, Ricongiunzioni e Rendite”. Una volta dentro, l’utente può selezionare “Stampa attestazione” nella sezione “Pagamenti effettuati” per ottenere il documento fiscale relativo ai pagamenti effettuati.
Attestazioni fiscali per la pace contributiva
Per le domande di riscatto riguardanti periodi non coperti da contribuzione, cd. pace contributiva, presentate dal 1° gennaio 2024, il contributo versato è deducibile fiscalmente dal reddito complessivo del contribuente, come previsto dall'articolo 1, comma 128, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Di contro, per le domande presentate entro il 31 dicembre 2021, il contributo è detraibile dall’imposta lorda al 50%, con un'ulteriore ripartizione in cinque quote annuali costanti, come stabilito dall'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito nella legge 28 marzo 2019, n. 26.
Come accedere al servizio
Con il messaggio n. 940 del 17 marzo 2025, l'INPS fa presente che, per accedere al servizio, è possibile utilizzare due modalità di autenticazione.
La prima opzione prevede l'accesso tramite codice fiscale e numero pratica (composto da 8 cifre), consentendo la visualizzazione e stampa dell’attestazione relativa a una singola pratica.
La seconda opzione, che richiede un'autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di Identità Elettronica 3.0), o eIDAS, consente l’accesso e la visualizzazione delle attestazioni fiscali relative a più pratiche di riscatto, ricongiunzione o rendita.
Casi particolari
Relativamente alle attestazioni fiscali per i versamenti effettuati da iscritti al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi (ex ENPALS), l'INPS comunica che se le attestazioni non disponibili direttamente sul Portale dei Pagamenti, possono essere richieste utilizzando la casella di posta elettronica polopals.romaflaminio@inps.it.
Con riferimento poi ai versamenti rateali effettuati dagli Enti datori di lavoro pubblici per conto dei dipendenti iscritti alle Gestioni ex INPDAP, tali versamenti non sono visualizzabili tramite il Portale dei Pagamenti poiché gli Enti pubblici, come sostituti di imposta, applicano la deduzione fiscale alla fonte. Tuttavia, è possibile consultare i versamenti effettuati direttamente dagli interessati accedendo alla sezione “Gestione Dipendenti Pubblici: i servizi per lavoratori e pensionati” nel sito dell’INPS.
Nel caso in cui si riscontrino discordanze tra gli importi attestati e quelli effettivamente versati, l'INPS prevede infine la possibilità di richiedere una rettifica del documento attraverso la Struttura territoriale competente. Per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dipendenti con evidenza contabile separata (ex Fondo INPGI-1), è possibile inviare una richiesta di rettifica tramite la casella di posta elettronica InpgiPrestazioni.romaflaminio@inps.it.
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