Al via la pace contributiva 2024–2025. Perché conviene anche alle aziende
Pubblicato il 30 maggio 2024
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La domanda di adesione alla pace contributiva 2024–2025 è presentabile fino al 31 dicembre 2025 anche dal datore di lavoro dell’assicurato che, a copertura dell’onere dovuto, potrà destinare i premi di produzione spettanti al lavoratore godendo di benefici fiscali.
Il lavoratore che ha già aderito all’analoga facoltà di riscatto prevista per il triennio 2019-2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019) potrà presentare un’ulteriore domanda di riscatto nella misura massima di 5 anni.
Inoltre, per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 l’onere versato dal lavoratore non è più detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, ma è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo al 100%.
Sono alcuni dei passaggi chiave della circolare n. 69 del 29 maggio 2024 con cui l’INPS, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, illustra le novità della legge di Bilancio 2024 fornendo le relative istruzioni applicative.
Pace contributiva per il biennio 2024–2025
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, commi da 126 a 130 della legge 30 dicembre 2023, n. 213) reintroduce, per il biennio 2024-2025, l’istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione, cd. pace contributiva.
Il legislatore ripropone, con alcuni significativi ritocchi, la disciplina del riscatto previsto per il triennio 2019-2021 (articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26).
A fini pensionistici, l’istituto consente ai lavoratori con sistema contributivo puro la possibilità di riscattare, in tutto o in parte, i periodi non coperti da contribuzione presso forme di previdenza obbligatoria né soggetti ad alcun obbligo contributivo purché compresi nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.
I periodi oggetto di riscatto sono considerati periodi di lavoro e l’anzianità contributiva è utile sia ai fini del diritto a pensione e sia per la misura del trattamento pensionistico.
Chi può beneficiare della pace contributiva 2024–2025
Si conferma ampio l’ambito di applicazione soggettivo della pace contributiva.
Per il biennio 2024-2025 sono ammessi al riscatto contributivo gli iscritti:
- all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti;
- alle forme sostitutive ed esclusive dell’AGO;
- alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- alla Gestione separata.
Tale condizione è soddisfatta, conferma l’INPS con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.
Gli stessi soggetti devono inoltre risultare:
- privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, avendo riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata alla predetta data, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei regimi previdenziali extraUE;
- non già titolari di pensione diretta in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.
A quali condizioni è ammessa la pace contributiva 2024–2025
Innanzitutto va rilevato che è riscattabile solo il periodo:
- non coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria, comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati;
- non soggetto a obbligo di versamento contributivo, anche se prescritto. Per questi periodi è infatti possibile ricorrere solo alla regolarizzazione contributiva o alla costituzione di rendita vitalizia se i contributi non versati sono prescritti.
Inoltre, sempre nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023, il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative ammesse (AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata).
Il periodo non coperto da contribuzione obbligatorio è riscattabile nella misura massima di 5 anni.
Al lavoratore che ha già effettuato il riscatto dei periodi contributivi nel triennio 2019-2021 è concessa la facoltà di presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di 5 anni.
In tale ipotesi, il lavoratore potrà pertanto cumulare il riscatto di più periodi contributivi fino a un massimo di 5 anni per il triennio 2019-2021 e di ulteriori 5 anni per il biennio 2024–2025.
Costi e benefici della pace contributiva 2024–2025
I periodi oggetto di riscatto sono valutati secondo il sistema contributivo e l’onere da versare è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” (articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184).
Al riguardo l’INPS, con la circolare n. 69 del 29 maggio 2024, chiarisce che:
- si applica l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto
- la base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto.
L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili (nei casi in cui non è espressamente esclusa la rateizzazione dell’onere, come per esempio nelle ipotesi di immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta), ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
L’onere di riscatto può essere sostenuto anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando i premi di produzione spettanti al lavoratore.
Veniamo ora ai benefici fiscali.
A differenza di quanto previsto per il triennio 2019-2021, l’onere versato per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 non è detraibile dall’imposta lorda IRPEF nella misura del 50%. Il contributo versato è invece fiscalmente deducibile al 100% dal reddito complessivo.
Esclusivamente per i lavoratori del settore privato, se è il datore di lavoro dell’assicurato che ha sostenuto l’onere di riscatto con i premi di produzione spettanti al lavoratore a presentare domanda di riscatto in costanza di rapporto di lavoro, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
L'onere versato non concorre a formare il reddito da lavoro dipendente (articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917).
Come presentare domanda di riscatto
La domanda può essere presentata dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025:
- dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini
- per i lavoratori del settore privato, anche dal datore di lavoro dell’assicurato esclusivamente nel corso del rapporto lavorativo con l’apposito modulo “AP135” disponibile online.
La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, direttamente sul sito web dell’INPS attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”.
In alternativa è possibili rivolgersi al Contact center multicanale, agli Istituti di Patronato e agli intermediari
Vantaggi fiscali e previdenziali
Da ultimo, si riepilogano i vantaggi discendenti dall'adesione alla pace contributiva 2024–2025.
Categoria |
Tipo di vantaggio |
Dettaglio |
Lavoratore |
Fiscale |
L’onere versato per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 è deducibile al 100% dal reddito complessivo |
Lavoratore |
Previdenziale |
I periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro. |
L’anzianità contributiva acquisita tramite il riscatto è utile per il conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura. |
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Il lavoratore che ha già effettuato il riscatto dei periodi contributivi nel triennio 2019-2021 può presentare un’ulteriore domanda di riscatto per un massimo di 5 anni per il biennio 2024-2025 |
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Datore di Lavoro |
Fiscale |
Per i lavoratori del settore privato, l’onere di riscatto sostenuto con i premi di produzione è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo. |
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