Arriva l'assegno unico e universale. Come fare domanda

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Arriva l'assegno unico e universale. Come fare domanda

Tutto pronto o quasi per l’assegno unico e universale per i figli a carico. Dopo il via libera definitivo del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre scorso, il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021.

Oltre al simulatore per il calcolo dell'importo, l'INPS ha reso disponibile il servizio online per la presentazione, dal 1° gennaio 2022, delle domande di assegno nonchè le prime istruzioni, in attesa di pubblicare una più ampia circolare sulla misura che interesserà circa 7 milioni di nuclei familiari in cui sono presenti circa 9,6 milioni di figli minori e 1,4 milioni di figli maggiorenni con età inferiore ai 21 anni, per un totale di circa 11 milioni di figli.

Chi ne può beneficiare e come chiedere il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico?

Assegno unico e universale: norme e istruzioni

All'esito di un iter politico e burocratico lungo e complesso, lo scorso 30 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 che ufficializza l'istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico a partire dal 1° marzo 2022.
Per dare attuazione al predetto decreto legislativo, che recepisce alcune osservazioni formulate dalle Camere, l'INPS ha pubblicato le prime istruzioni contenute nel messaggio n. 4748 del 31 dicembre 2021, con le indicazioni per presentare la domanda dal 1° gennaio 2022.

È online inoltre il simulatore dell’Assegno unico e universale che consente di simulare l’importo mensile della nuova prestazione.

Assegno unico e universale: a chi spetta

L’Assegno unico universale è il nuovo sostegno economico per le famiglie con figli a carico minorenni e, al ricorrere di determinate condizioni, fino al compimento dei 21 anni di età.

L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF, spetta:

a) per ogni figlio minorenne a carico. Per i nuovi nati decorre dal settimo mese di gravidanza;

b) fino al compimento dei 21 anni di età per ciascun figlio maggiorenne a carico in una delle seguenti condizioni: frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolgimento di un tirocinio ovvero di un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; registrazione come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolgimento del servizio civile universale;

c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

N.B. Per "figlio a carico" si intende quello facente parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

Assegno unico e universale: presentazione dell'ISEE

Erogato su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, l’assegno è attribuito sulla base dell'ISEE presentato al momento della domanda o, in sua assenza, sulla base dei dati autodichiarati in domanda dal richiedente l’assegno unico.

Con ISEE

Se è disponibile l'ISEE del nucleo familiare del beneficiario della prestazione, l’importo dell’assegno unico e universale è determinato sulla base dello stesso e decorre:

  • dalla mensilità di marzo per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno;
  • dal mese successivo a quello di presentazione per le domande presentate dal 1° luglio in poi.

In presenza di figli minorenni, si tiene conto dell'ISEE minorenni e dell'ISEE minorenni corrente (articoli 7 e 9 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Per i figli maggiorenni, il riferimento è all’ISEE ordinario e all'ISEE ordinario corrente (articoli da 2 a 5 e 9 del D.P.C.M. n. 159/2013).

Senza ISEE

Il valore ISEE serve per determinare la misura dell'assegno, ma non è obbligatorio. In sua assenza infatti l’assegno spetta sulla base dei dati autodichiarati nel modello di domanda ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando il rispetto dei criteri di cui al D.P.C.M. n. 159/2013 e nell'importo minimo.

L'ISEE può comunque essere presentato anche successivamente alla presentazione della domanda. Se presentato:

⦁ entro il 30 giugno, l'assegno è conguagliato e spettano tutti gli arretrati dal mese di marzo;

⦁ dal 1° luglio, l'assegno è calcolato sulla base del valore dell’indicatore al momento della presentazione dell’ISEE.

Nell'ipotesi di assenza di ISEE oppure di ISEE pari o superiore a 40.000 euro la prestazione viene calcolata con l’importo minimo di 50 euro per i figli minori e 25 euro per i maggiorenni (articolo 4 del decreto legislativo n. 230/2021).

Assegno unico e universale: requisiti

Il richiedente l'assegno deve poter vantare, dal momento di presentazione della domanda e per l’intera durata del beneficio, i requisiti di cittadinanza o di soggiorno, di residenza e domicilio nonchè essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

Inoltre, deve essere (o essere stato) residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure in alternativa essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

Tali requisiti devono essere posseduti congiuntamente.

Assegno unico e universale: misura

L’importo dell’assegno unico e universale (tabelle 1 e 2 allegate al D.Lgs. n. 230 del 2021), oltre ad essere parametrato ai diversi livelli ISEE, è modulato in base alle diverse tipologie di nucleo familiare come segue:

  • per ciascun figlio minorenne, da un massimo pari a 175 euro al mese nelle famiglie con ISEE inferiore o pari a 15.000 euro fino a raggiungere un valore minimo e costante pari a 50 euro in corrispondenza di ISEE pari o superiore a 40.000 euro;
  • per ciascun figlio maggiorenne, dai 18 anni fino al compimento dei 21 anni di età, da un massimo pari a 85 euro al mese nelle famiglie con ISEE inferiore o pari a 15.000 euro fino a raggiungere un valore minimo e costante pari a 25 euro in corrispondenza di ISEE pari o superiore a 40.000 euro.

Previste poi le seguenti maggiorazioni:

- per ciascun figlio successivo al secondo: maggiorazione d’importo variabile compresa tra 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e 15 euro mensili in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

- per ciascun figlio minorenne con disabilità: maggiorazione fissa differenziata sulla base della condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, da applicare agli importi dell’assegno per i figli minorenni o per i figli successivi al secondo, pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e a 85 euro mensili in caso di disabilità media;

- per ciascun figlio maggiorenne con disabilità (dai 18 anni e fino al compimento del ventunesimo anno di età) è prevista una maggiorazione dell'importo pari a 85 euro mensili per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro e 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari o superiore a 40.000 euro;

- per le madri di età inferiore a 21 anni: maggiorazione fissa pari a 20 euro mensili per ciascun figlio;

- per i nuclei familiari in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro: maggiorazione variabile per ciascun figlio minore (30 euro mensili in misura piena in corrispondenza di un ISEE inferiore o pari a 15.000 euro che si riducono gradualmente fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro);

- per i nuclei familiari con quattro o più figli: maggiorazione forfettaria pari a 100 euro mensili per nucleo familiare a decorrere dal 2022.

Assegno unico e universale: prestazioni compatibili

L’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza (decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26) , l'assegno unico viene riconosciuto di ufficio (quindi non è necessario presentare domanda), ad integrazione del Reddito di cittadinanza con le medesime modalità di erogazione previste per quest'ultimo fino a concorrenza dell'importo dell'assegno spettante in ciascuna mensilità.

Assegno unico e universale: prestazioni abrogate

L'assegno unico assorbe le seguenti prestazioni:

  • dal 1° gennaio 2022: il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani) e l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
  • dal 1° marzo 2022: l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni (le “Detrazioni per carichi di famiglia” di cui all’articolo 12 del TUIR dal 1° marzo 2022 si applicheranno esclusivamente per gli altri familiari a carico e per i figli di età pari e superiore a 21 anni nella misura di base di 950 euro solo ove non spetti l’assegno).

Continua invece a essere riconosciuto, su domanda, il bonus asilo nido.

Assegno unico e universale: domanda

La domanda di assegno unico e universale per i figli è presentata dal genitore una volta sola per ogni anno di gestione e deve indicare tutti i figli per i quali si richiede il beneficio.

Relativamente alle nuove nascite è possibile aggiungere ulteriori figli in corso d’anno.

La domanda può essere presentata:

- sul portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito www.inps.it, con SPID di livello 2 o superiore o Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- tramite Contact Center Integrato o Istituti di Patronato.

La domanda deve essere ripresentata anche da chi percepisce l’Assegno Temporaneo. Resta invece escluso chi ha diritto al Reddito di Cittadinanza che riceverà l’Assegno Unico in automatico.

Assegno unico e universale: tempi e modalità di erogazione

L'INPS ha chiarito che:

  • per le domande presentate a gennaio e febbraio i pagamenti cominceranno ad essere erogati dal 15 al 21 marzo;
  • per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Le mensilità arretrate dal mese di marzo spettano solo a chi presenta la domanda entro giugno 2022.

L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato:

  • in misura intera al genitore richiedente;
  • in misura ripartita tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale (al 50%) a richiesta anche successiva e con effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS. In tutti i casi, il secondo genitore ha sempre la possibilità di modificare la scelta già effettuata dal richiedente accedendo alla domanda con le proprie credenziali.

I figli maggiorenni possono presentare la domanda di assegno in sostituzione dei loro genitori, richiedendo la corresponsione diretta della quota di assegno loro spettante, eventualmente maggiorata se disabili. La domanda presentata da parte del figlio maggiorenne si sostituisce alla scheda figlio eventualmente già presentata dal genitore richiedente.

L’assegno viene erogato nelle seguenti modalità:

a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN, aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA e intestato/cointestato al beneficiario della prestazione medesima, fatta salva l’ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace (conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN);

b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;

c) accredito sulla carta per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Assegno temporaneo per i figli minori: proroga

Per i mesi di gennaio e febbraio 2022 sono prorogate le norme sull'assegno temporaneo per i figli minori che pertanto spetta fino al 28 febbraio 2022 e nel limite di spesa di 440 milioni di euro per l’anno 2022.

Fino alla medesima data del 28 febbraio 2022, è prorogata anche la maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare (articolo 5 del decreto-legge n. 79/2021).

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