Affitti brevi, in GU il Regolamento della banca dati della ricettività

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Affitti brevi, in GU il Regolamento della banca dati della ricettività

Il Ministero del Turismo ha delineato le modalità di realizzazione e gestione della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi, prevista dal DL n. 34/2019, attraverso il Regolamento attuativo.

Il decreto n. 161 del 29 settembre 2021, recante il Regolamento per la nascita di questa piattaforma, che servirà per mappare le strutture ricettive e gli immobili destinati agli affitti brevi, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2021, circa due anni e mezzo dopo la sua istituzione.

In attuazione dell'articolo 13-quater, comma 4, del Decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019, il decreto disciplina le modalità di:

  • costituzione;

  • gestione e accesso alla banca dati;

  • nonché di acquisizione dei codici identificativi regionali, ove adottati.

Banca dati strutture ricettive ed immobili affittati, informazioni raccolte

Nella banca dati saranno contenute le seguenti informazioni inerenti alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi:

  1. tipologia di alloggio;

  2. ubicazione;

  3. capacità ricettiva;

  4. estremi dei titoli abilitativi;

  5. soggetto che esercita l’attività ricettiva;

  6. codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico (per le strutture ricettive e gli immobili destinati a locazioni brevi ubicati in una Regione o in una Provincia autonoma che non ha adottato un proprio codice identificativo, la banca dati genera un codice alfanumerico, recante l'indicazione della tipologia di alloggio, della Regione o della Provincia autonoma e del Comune di ubicazione).

L’obiettivo è quello di rendere omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.

L’obbligo del codice riguarderà i locatori di immobili con contratti di durata inferiore a 30 giorni, i titolari di strutture ricettive, i soggetti che esercitano intermediazione immobiliare e i portali telematici, pena la sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

Praticamente, ciò vuol dire che anche ogni annuncio di affitto breve pubblicato online dovrà possedere il codice identificativo ed essere quindi iscritto alla banca dati.

Il codice deve essere indicato ed esposto in modo tale da garantirne la visibilità e un facile accesso da parte dell'utenza.

In caso di reiterazione della violazione la multa verrà maggiorata del doppio, da mille a 10mila euro.

Costituzione e gestione della banca dati

La banca dati è realizzata e gestita, attraverso una apposita piattaforma informatica, da un soggetto selezionato, al quale le regioni e le province autonome sono tenute a trasmettere i dati in loro possesso, necessari per il funzionamento e l'implementazione della banca dati.

Il trasferimento dei dati dalle banche dati avviene senza oneri per le regioni e le province autonome.

Le informazioni contenute nella banca dati, nonchè il codice alfanumerico sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del turismo.

Le informazioni sono accessibili agli utenti previa registrazione degli stessi e la riutilizzazione dei dati avviene nel rispetto dei principi sul trattamento dei dati personali.

Come disposto al comma 2 dell’articolo 2 del provvedimento, per generare i codici della banca dati e per definire le modalità di accesso diretto alle banche dati regionali e delle province autonome relative alle strutture ricettive e agli immobili destinati alle locazioni brevi, ai fini dell’alimentazione della piattaforma dovrà essere sottoscritto, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto e, quindi, entro il 14 febbraio 2022, un protocollo d’intesa tra il Ministero del turismo, le regioni e le province autonome con cui sono stabiliti i parametri tecnici utili a definire macro-tipologie omogenee a livello nazionale entro le quali far confluire le diverse fattispecie presenti a livello regionale e provinciale, tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:

  • servizi offerti per l’ospitalità, ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità;

  • numero dei posti letto e relative dotazioni;

  • attrezzature e strutture a carattere ricreativo;

  • attività legate al benessere della persona;

  • aree di sosta e assistenza per autovetture e imbarcazioni.

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