Banca dati strutture ricettive e locazioni brevi: regole di gestione
Pubblicato il 07 ottobre 2021
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il Ministro Garavaglia ha firmato il decreto n. 1782 del 29 settembre 2021 recante la disciplina della banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati agli affitti brevi, prevista dal DL n. 34/2019.
Con l'attuazione della banca dati, in accordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono resi omogenei i dati delle strutture ricettive su base nazionale.
Codici identificativi regionali
Infatti, scopo della disposizione è di riunire in un unico sito gli attuali codici identificativi regionali, se adottati, e impegnare i proprietari degli immobili siti nelle Regioni che non li avessero ancora adottati a richiederli. Ciò consente di migliorare la qualità dell’offerta turistica e da modo ai consumatori di verificare la corrispondenza dell’offerta proposta a quella dichiarata in banca dati in termini di tipologia e servizi.
Nella banca dati saranno indicati:
- la tipologia di alloggio;
- l'ubicazione;
- la capacità ricettiva;
- gli estremi dei titoli abilitativi;
- il soggetto che esercita l’attività ricettiva;
- il codice identificativo regionale, ove adottato, o codice alfanumerico.
Per le regioni o province autonome che non hanno ancora adottato il codice identificativo, il sistema creerà un codice alfanumerico contenente l'indicazione della tipologia di alloggio, della regione o provincia autonoma e del comune di ubicazione.
I dati sono accessibili sul sito del ministero del Turismo previa registrazione da parte degli utenti.
i titolari delle strutture ricettive, i soggetti che concedono in locazione breve immobili a uso abitativo, nonché i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici per l’offerta di alloggi ai fini turistici, sono tenuti a indicare il codice identificativo proprio dell’immobile in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi turistici.
La mancata osservanza della disposizione comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. La sanzione è maggiorata del doppio in caso di reiterazione della violazione.
La banca dati sarà gestita attraverso un'apposita piattaforma informatica.
I parametri secondo cui generare i codici della banca dati dovranno tenere conto:
- dei servizi offerti per l’ospitalità ivi compresi quelli inerenti all’accessibilità per i soggetti disabili;
- del numero dei posti letto e le relative dotazioni;
- delle attrezzature e le strutture a carattere ricreativo;
- della possibilità di fruire di attività legate al benessere della persona;
- della presenza di aree di sosta e assistenza per le autovetture e le imbarcazioni.
Il decreto è in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: