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Rossella Schiavone

Rossella Schiavone

Funzionario dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, part-time autorizzata alla libera professione.

Laureata in Consulenza del lavoro, esperta di Diritto del lavoro privato e pubblico, di Privacy nel rapporto di lavoro e Controllo dei lavoratori.

Collaboratrice attiva di numerose testate specialistiche, è stata relatrice con molti anni di esperienza in master di aggiornamento, convegni, seminari, corsi di formazione, percorsi di aggiornamento dei Consulenti del Lavoro e corsi di aggiornamento di Amministrazione del personale nel mondo del lavoro privato e per funzionari della Pubblica Amministrazione.

Autrice di numerosi ebook, saggi e monografie nonché collaboratrice del “Codice Commentato del Lavoro” inerente la privacy nel rapporto di lavoro ed il controllo dei lavoratori.

Nella Redazione Edotto ha elaborato articoli, speciali di approfondimento, ebook, schede specialistiche e guide operative sui temi di specializzazione.


L’esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro

Si analizza la casistica in cui sussiste l’esercizio abusivo della professione di consulente del lavoro per concludersi con la sanzione approntata dal Legislatore (art. 348 c.p.) e il nuovo DDL che intende inasprire la pena. Secondo la legge 12/79, gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti devono essere svolti – se non curati dagli stessi datori di lavoro - dagli iscritti a determinati albi professionali.

La tutela della sicurezza e salute durante la gravidanza ed il puerperio

Il D.Lgs. n. 151/2001 tutela la sicurezza e salute delle donne dall’inizio della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, a patto che queste abbiano avvisato il datore di lavoro del proprio stato. Il datore di lavoro, dal canto suo, è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi specifici per la maternità, tenendo presente non solo i rischi elencati negli allegati A e B al Testo Unico sulla maternità e paternità, ma anche e soprattutto i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C al medesimo Testo, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare.

Apprendistato dopo il Job Act e profili sanzionatori

Le modifiche apportate al Testo Unico dell’apprendistato dall’art. 2, D.L. n. 34 del 20 marzo 2014, hanno ricadute di rilievo sui profili sanzionatori.

La scomparsa del PFI

La prima riforma da analizzare è relativa alla lett. a) del comma 1, art. 2, D.Lgs. n. 167/2011, che richiedeva l’obbligo di forma scritta del contratto, del patto di prova e del Piano Formativo Individuale (PFI) che poteva essere definito anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro trenta giorni dalla stipula del contratto di apprendistato.

Proprio sul PFI erano intervenute di recente anche le Linee Guida sull’apprendistato professionalizzante, che avevano confermato la semplificazione già in vigore dall’1 ottobre 2013, ovvero l’obbligo del Piano esclusivamente in relazione alla formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche.

L’art. 2, del D.L. n. 34/2014, ha eliminato l’obbligo della forma scritta del Piano Formativo Individuale che, logicamente, vale solo per i contratti di apprendistato stipulati dal 21 marzo 2014, data di entrata in vigore del decreto.

La formazione dei formatori per la sicurezza sul lavoro

Dal 18 marzo 2014 è entrato in vigore il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro della Salute del 6 marzo 2013 che individua i criteri per definire la figura del formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In base a detto decreto, i docenti per i corsi di formazione per preposti, dirigenti, lavoratori e datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione e protezione di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, devono avere un livello base di formazione costituito da un “prerequisito” e da almeno uno dei sei criteri che saranno di seguito analizzati.

Permessi retribuiti per grave infermità

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, Legge n. 53 dell’8.3.2000, i lavoratori dipendenti hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso o di documentata grave infermità:

• del coniuge;

• di un parente entro il secondo grado;

• del convivente, purché la stabile convivenza risulti da certificazione anagrafica.

La disciplina di dettaglio relativa ai suddetti permessi è regolamentata dal D.M. n. 278 del 21.7.2000 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della Legge 8 marzo 2000, n. 53).