Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

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Con l’Informativa n. 183 dell’11 dicembre 2025, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) interviene nuovamente sul tema della Formazione Professionale Continua (FPC) in materia di antiriciclaggio, fornendo un chiarimento ufficiale a fronte di quesiti pervenuti da Ordini territoriali e Iscritti all’Albo.

L’intervento si inserisce in un contesto caratterizzato, negli ultimi anni, da interpretazioni non uniformi circa la presunta obbligatorietà di un numero minimo di crediti formativi annuali specificamente dedicati alla normativa antiriciclaggio. L’Informativa ha quindi l’obiettivo di ricondurre la materia entro i corretti confini regolamentari e normativi, distinguendo tra obblighi effettivamente previsti e raccomandazioni di carattere organizzativo e deontologico.

Insussistenza di obbligo di tre crediti formativi annuali in materia di antiriciclaggio

L’Informativa n. 183/2025 chiarisce in modo esplicito che il Regolamento per la Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili non prevede alcun obbligo generalizzato di conseguire tre crediti formativi professionali (CFP) annuali in materia di antiriciclaggio.

L’articolo 5 del Regolamento FPC stabilisce che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo, l’Iscritto all’Albo è tenuto a conseguire 90 crediti formativi nel corso di ciascun triennio formativo. Di questi, almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto le cosiddette materie obbligatorie, tra le quali rientrano:

  • ordinamento professionale;
  • deontologia;
  • organizzazione dello studio professionale;
  • normativa antiriciclaggio;
  • tecniche di mediazione;
  • pari opportunità.

Il Regolamento consente all’Iscritto di scegliere liberamente come ripartire i 9 crediti obbligatori tra le diverse materie indicate, senza imporre un numero minimo di crediti annuali per ciascuna di esse. Ne consegue che la formazione in materia di antiriciclaggio rappresenta una delle opzioni disponibili per l’assolvimento dei crediti obbligatori, ma non è soggetta a un vincolo quantitativo annuale predeterminato.

NOTA BENE: A decorrere dal 1° gennaio 2026, per effetto dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento FPC, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025, le materie obbligatorie saranno ridefinite, includendo comunque la normativa antiriciclaggio tra gli ambiti rilevanti, senza introdurre obblighi numerici annuali specifici.

Formazione antiriciclaggio tra obblighi di legge e autoregolamentazione

Pur escludendo l’esistenza di un obbligo quantitativo annuale, il CNDCEC richiama l’attenzione sul ruolo centrale della formazione antiriciclaggio nel sistema di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il Decreto legislativo n. 231/2007 attribuisce agli Ordini professionali, in qualità di organismi di autoregolamentazione, la responsabilità di promuovere la formazione e l’aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione. In tale quadro, la formazione antiriciclaggio assume una rilevanza significativa per garantire il corretto adempimento degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione delle operazioni sospette.

Il Consiglio Nazionale evidenzia, pertanto, come sia auspicabile un approfondimento sistematico e responsabile della materia, anche alla luce:

In conclusione, l’Informativa n. 183/2025 contribuisce a chiarire il perimetro degli obblighi formativi, distinguendo nettamente tra prescrizioni regolamentari e raccomandazioni, e confermando che la centralità della formazione antiriciclaggio non si traduce, allo stato attuale, in un obbligo di conseguimento di tre crediti formativi annuali specifici.
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