Imposte e Contributi

Le modifiche alla disciplina Irap

02/07/2015

La Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) ha introdotto diverse e significative modifiche alla disciplina dell'Irap, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Decreto Irap). I soggetti Irap, a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014, possono portare in deduzione integralmente dalla base imponibile il costo sostenuto per il lavoro dipendente a tempo indeterminato che eccede le altre deduzioni previste dall’articolo 11 del D.Lgs 446/1997, ovvero:

  • i contributi per assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro;
  • la deduzione forfetaria e i contributi assistenziali e previdenziali per i lavoratori a tempo indeterminato;
  • le spese per apprendisti, disabili, personale assunto con contratti di formazione e lavoro, personale addetto alla ricerca e sviluppo;
  • le indennità di trasferta, per la parte che non concorre al reddito del dipendente, sostenute dalle imprese di autotrasporto merci;
  • la deduzione per le imprese con componenti positivi non superiori a 400mila euro, e la deduzione per l’incremento della base occupazionale.

Quando la somma delle deduzioni già previste è inferiore al costo del lavoro spetta, dunque, un'ulteriore deduzione fino alla totale copertura della spesa sostenuta.

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Differimento dei versamenti di Unico

18/06/2015

Anche per il 2015 sono stati prorogati i termini dei versamenti delle imposte che risultano dal modello Unico 2015 - compresa l’IVA in caso di dichiarazione unificata - e dal modello IRAP 2015.

Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 134 del 12 giugno 2015, è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 giugno 2015 relativo alla suddetta proroga.

Lo slittamento dei termini di versamento non è rivolto a tutti: in particolare riguarda i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e i soggetti che partecipano a società, associazioni ed imprese interessate dagli studi stessi.

La proroga è diretta anche ai contribuenti che applicano il regime dei minimi e il nuovo regime forfettario, istituito dalla Legge di Stabilità 2015.

Con la proroga sono differiti, per i suddetti contribuenti, i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono fissati al 16 giugno 2015.

Oltre all' IRPEF e all'IRES, la proroga riguarda la cedolare secca sugli affitti, l’imposta sul valore degli immobili situati all’estero (IVIE) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE).

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