Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

Pubblicato il



L’acconto IVA rappresenta un versamento anticipato dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuta per l’ultimo periodo dell’anno. Per l’anno 2025, il termine ordinario del 27 dicembre cade di sabato e, pertanto, il versamento è automaticamente differito a lunedì 29 dicembre 2025.

Il pagamento dell’acconto deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti dall’Agenzia delle Entrate. L’importo versato a titolo di acconto sarà successivamente scomputato dall’IVA dovuta a saldo, secondo le regole ordinarie di liquidazione.

Di seguito si fornisce una panoramica completa delle istruzioni operative, delle modalità di calcolo e dei soggetti obbligati ed esonerati dal versamento dell’acconto IVA 2025.

Scadenza e modalità di versamento dell’acconto IVA 2025

L’acconto IVA 2025 deve essere versato entro il 29 dicembre 2025, mediante modello F24, compilando la sezione Erario e utilizzando il codice tributo corrispondente alla periodicità di liquidazione:

  • codice tributo 6013 per contribuenti IVA con liquidazione mensile;
  • codice tributo 6035 per contribuenti IVA con liquidazione trimestrale.

L’importo versato sarà detratto:

  • dalla liquidazione IVA di dicembre 2025, per i contribuenti mensili, con versamento del saldo entro il 16 gennaio 2026, in caso di debito;
  • dalla liquidazione IVA annuale 2025, per i contribuenti trimestrali, con versamento del saldo entro il 16 marzo 2026, in caso di chiusura a debito.

L’acconto non è dovuto se l’importo risultante è pari o inferiore a 103,29 euro.

Metodi di calcolo dell’acconto IVA

La normativa consente al contribuente di scegliere, in base alla convenienza, tra tre distinti metodi di calcolo:

  1. metodo storico;
  2. metodo previsionale;
  3. metodo analitico.

La scelta del metodo di calcolo dell’acconto IVA deve essere effettuata tenendo conto della situazione economica e finanziaria del contribuente, nonché dell’andamento delle operazioni nel corso dell’anno. In particolare, il metodo previsionale e quello analitico richiedono una valutazione più attenta, in quanto eventuali stime errate possono determinare insufficienze di versamento.

Il metodo storico, pur risultando meno aderente alla situazione corrente, garantisce generalmente una maggiore semplicità applicativa e un minore rischio di scostamenti.

Calcolo dell’acconto IVA con il metodo storico

Con il metodo storico, l’acconto IVA è determinato in misura pari all’88 per cento dell’imposta dovuta per il corrispondente periodo dell’anno precedente.

Il versamento assunto come base di calcolo deve essere considerato al lordo dell’acconto IVA versato per l’anno precedente.

In particolare, la base di riferimento è costituita dal debito d’imposta risultante:

  • dalla liquidazione IVA di dicembre 2024, per i contribuenti mensili;
  • dalla dichiarazione annuale IVA o dal modello Redditi, per i contribuenti trimestrali ordinari;
  • dalla liquidazione IVA del quarto trimestre 2024, per i contribuenti trimestrali “speciali” (ad esempio autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione di acqua, gas ed energia elettrica).

Per i contribuenti trimestrali, la base di calcolo non deve includere gli interessi dell’1 per cento, come chiarito dalla risoluzione ministeriale n. 157/E del 2004.

Calcolo dell’acconto IVA con il metodo previsionale

Il metodo previsionale consente di determinare l’acconto sulla base di una stima delle operazioni che si prevede di effettuare entro il 31 dicembre 2025.

Anche in questo caso, l’acconto è pari all’88 per cento dell’IVA che il contribuente prevede di dover versare:

  • per il mese di dicembre 2025, se si tratta di contribuenti mensili;
  • in sede di dichiarazione annuale IVA, per i contribuenti trimestrali ordinari;
  • per il quarto trimestre 2025, per i contribuenti trimestrali “speciali”.

Il dato previsionale deve essere considerato al netto dell’eventuale eccedenza di IVA detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente, al fine di rendere omogeneo il confronto con il dato storico.

Calcolo dell’acconto IVA con il metodo analitico

Il metodo analitico si basa sulle operazioni effettivamente effettuate entro il 20 dicembre 2025. In questo caso, l’acconto è pari al 100 per cento dell’imposta risultante da un’apposita liquidazione.

La liquidazione deve includere l’IVA relativa alle seguenti operazioni:

  • operazioni annotate nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi:
    • dal 1° dicembre al 20 dicembre, per i contribuenti mensili;
    • dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali;
  • operazioni effettuate ma non ancora registrate o fatturate:
    • dal 1° novembre al 20 dicembre, per i contribuenti mensili;
    • fino al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali;
  • operazioni annotate nel registro delle fatture di acquisto:
    • dal 1° dicembre al 20 dicembre, per i contribuenti mensili;
    • dal 1° ottobre al 20 dicembre, per i contribuenti trimestrali.

Soggetti obbligati ed esonerati dal versamento

Sono tenuti al versamento dell’acconto IVA tutti i contribuenti IVA che effettuano liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali.

Sono invece esonerati dal versamento i soggetti che non dispongono dei dati necessari per il calcolo storico o previsionale, nonché, a titolo esemplificativo, i contribuenti che:

  • hanno cessato l’attività entro il 30 novembre 2025 (mensili) o entro il 30 settembre 2025 (trimestrali), oppure hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito IVA, anche risultante da liquidazioni periodiche;
  • prevedono di chiudere il periodo d’imposta 2025 con una eccedenza IVA detraibile;
  • presentano un acconto dovuto non superiore a 103,29 euro.

Sono inoltre esonerati dal versamento dell’acconto IVA:

  • i contribuenti che effettuano esclusivamente operazioni non imponibili, esenti o non soggette a IVA;
  • i produttori agricoli di cui all’articolo 34, comma 6, del DPR n. 633/1972;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza fini di lucro e le pro loco in regime forfetario;
  • i raccoglitori e rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e materiali similari, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento;
  • gli imprenditori individuali che hanno concesso in affitto l’unica azienda entro i termini previsti e che non esercitano altre attività soggette a IVA.

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito