Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

Pubblicato il



Il messaggio INPS n. 3881 del 22 dicembre 2025 fornisce chiarimenti e indicazioni operative in merito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 170 del 29 ottobre 2025, con la quale è stato approvato un nuovo schema di convenzione tra le Regioni e l’INPS. Tale convenzione disciplina le modalità di erogazione, da parte dell’Istituto, degli importi destinati all’attuazione delle azioni di politica attiva del lavoro previste dall’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

La finalità principale dell’intervento è consentire alle Regioni e alle Province autonome di utilizzare le risorse residue già assegnate e accertate per finanziare misure di politica attiva in favore dei lavoratori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale in deroga. In questo contesto, l’INPS assume il ruolo di ente pagatore, operando sulla base delle indicazioni e dei decreti regionali, nel rispetto dei limiti di spesa comunicati e delle risorse effettivamente disponibili.

Il messaggio si inserisce in un quadro di continuità amministrativa e normativa, reso necessario dalla scadenza, al 31 dicembre 2024, della precedente convenzione approvata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022. Alla luce del permanere di risorse non utilizzate e dell’esigenza delle Regioni di avvalersi del supporto operativo dell’INPS, è stato quindi predisposto un nuovo testo convenzionale, volto a garantire la prosecuzione delle attività di pagamento e rendicontazione fino al 31 dicembre 2028, salvo proroghe.

Evoluzione della convenzione tra Regioni e INPS

Lo schema di convenzione originario e le successive proroghe

Il primo schema di convenzione tra Regioni, Province autonome e INPS è stato adottato con determinazione presidenziale 8 novembre 2017, n. 164, con validità inizialmente fissata al 31 dicembre 2019. Tale convenzione regolava l’erogazione degli importi destinati alle politiche attive del lavoro, rinviando alle indicazioni fornite dalla circolare INPS n. 6 del 18 gennaio 2018 per gli aspetti operativi e contabili.

Successivamente, a fronte del protrarsi delle esigenze amministrative, la validità della convenzione è stata estesa con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 17 giugno 2020, che ha approvato un nuovo schema convenzionale, consentendo la prosecuzione dei rapporti tra Regioni e INPS.

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2021

Con l’entrata in vigore della legge n. 178/2020, il legislatore ha ampliato l’ambito di utilizzo delle risorse già assegnate alle Regioni, consentendo la concessione di ulteriori periodi di integrazione salariale in deroga, fino a un massimo di dodici mesi, anche non continuativi. Tali interventi restano subordinati alla verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS e all’adozione di specifici decreti regionali, da trasmettere all’Istituto in modalità telematica.

Un passaggio centrale nell’evoluzione della convenzione è rappresentato dunque dall’attività di accertamento delle risorse residue.

Con il decreto direttoriale 4 agosto 2021, n. 27, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha accertato, sulla base dei dati INPS, la presenza di risorse residue complessive pari a 322.901.172,88 euro, già nella disponibilità delle Regioni e destinate alle azioni di politica attiva del lavoro previste dal decreto legislativo n. 148/2015.

Successivamente, il decreto direttoriale 9 maggio 2025, n. 1395 ha riguardato specificamente la Regione Basilicata, accertando risorse residue per un importo pari a 4.868.027,00 euro, comprensive di un accantonamento destinato a eventuali contenziosi. Tale accertamento ha confermato la necessità di un nuovo schema di convenzione, finalizzato a consentire l’effettivo utilizzo delle somme disponibili per il finanziamento delle politiche attive regionali.

Nuovo schema di convenzione

L’ambito di applicazione del nuovo schema di convenzione è circoscritto all’utilizzo delle risorse residue già assegnate e accertate in favore delle singole Regioni, destinate al finanziamento delle azioni di politica attiva del lavoro poste a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Tali risorse possono essere impiegate sia per la realizzazione di misure di politica attiva in senso stretto, sia, nei limiti previsti dalla normativa vigente, per la concessione di ulteriori periodi di trattamento di integrazione salariale in deroga, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 1, commi 286 e 287, della legge n. 178/2020.

Il nuovo schema chiarisce che esclusivamente le Regioni sono titolari del potere di utilizzo delle risorse accertate, mentre l’INPS opera quale soggetto incaricato dell’erogazione delle somme ai beneficiari finali, sulla base dei decreti regionali e degli elenchi trasmessi in modalità telematica. L’erogazione delle prestazioni resta subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa e alla disponibilità effettiva delle risorse comunicate dalla Regione all’Istituto. In tale prospettiva, la convenzione si configura come uno strumento tecnico-operativo volto a garantire uniformità procedurale, tracciabilità dei pagamenti e corretto utilizzo dei fondi pubblici.

Continuità con il precedente schema convenzionale

Uno degli elementi qualificanti del nuovo schema di convenzione è rappresentato dalla sostanziale continuità con il testo convenzionale approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 70 dell’11 maggio 2022. Il Messaggio INPS n. 3881/2025 evidenzia infatti che restano invariati gli adempimenti delle Parti, il regime fiscale applicabile ai costi del servizio e la disciplina del contenzioso.

La scelta di mantenere un’impostazione coerente con il precedente schema risponde all’esigenza di non introdurre discontinuità operative per le Regioni e per l’INPS, evitando criticità applicative e garantendo la prosecuzione delle attività già avviate. In particolare, continuano a trovare applicazione le istruzioni operative e contabili fornite con la circolare INPS n. 6 del 18 gennaio 2018, per quanto compatibili, nonché i criteri già consolidati in materia di rendicontazione e monitoraggio della spesa.

La continuità riguarda anche il ruolo dell’INPS quale ente pagatore, limitato alla verifica dell’esistenza in vita del beneficiario e all’esecuzione dei pagamenti sulla base delle indicazioni regionali, con esclusione di responsabilità in ordine alla sussistenza dei requisiti sostanziali per l’accesso alle prestazioni. Tale impostazione rafforza il principio di distinzione delle competenze tra Regioni e Istituto, coerentemente con il quadro normativo di riferimento.

Adempimenti delle Regioni e dell’INPS

Il nuovo schema di convenzione approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione INPS n. 170 del 29 ottobre 2025 definisce in modo puntuale gli adempimenti in capo alle Regioni e all’INPS, chiarendo ruoli, responsabilità e flussi procedurali connessi all’erogazione delle risorse destinate alle politiche attive del lavoro. Il Messaggio INPS n. 3881 del 22 dicembre 2025 ribadisce la necessità di una netta distinzione delle competenze tra i soggetti coinvolti, al fine di garantire correttezza amministrativa, certezza dei tempi di pagamento e trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche.

Compiti delle Regioni

Le Regioni rivestono un ruolo centrale nell’attuazione delle misure disciplinate dalla convenzione, in quanto titolari delle risorse e responsabili delle decisioni di concessione dei benefici.

In primo luogo, spetta alle Regioni la individuazione dei beneficiari delle misure finanziate a valere sulle risorse residue di cui all’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148/2015. Tale attività implica la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e regionale di riferimento, nonché l’adozione dei decreti regionali di concessione dei trattamenti o degli interventi di politica attiva.

La responsabilità della corretta individuazione dei beneficiari ricade interamente sull’amministrazione regionale, che opera nell’ambito delle proprie competenze legislative e amministrative. L’INPS, come chiarito dal messaggio, non è chiamato a svolgere controlli sostanziali sui requisiti soggettivi o oggettivi dei destinatari delle prestazioni, limitandosi a dare esecuzione alle disposizioni regionali.

Un ulteriore adempimento essenziale è rappresentato dalla trasmissione telematica all’INPS dei decreti regionali e degli elenchi dei beneficiari, completi di tutti i dati necessari per procedere ai pagamenti. Tali elenchi devono contenere le informazioni anagrafiche, le modalità di pagamento e gli importi da erogare, secondo le specifiche tecniche che verranno comunicate dall’Istituto con successivi messaggi operativi.

Ruolo dell’INPS come ente pagatore

Nel nuovo schema di convenzione, l’INPS assume il ruolo di ente pagatore, operando su mandato delle Regioni e nei limiti delle risorse finanziarie comunicate.

Le verifiche svolte dall’INPS sono limitative e puntualmente circoscritte. In particolare, l’Istituto è tenuto esclusivamente a verificare la sussistenza in vita del beneficiario al momento del pagamento. Restano invece espressamente esclusi controlli relativi alla legittimità del beneficio, alla durata delle prestazioni o alla corretta applicazione dei criteri di accesso, che rimangono di competenza regionale.

Questa impostazione risponde all’esigenza di evitare sovrapposizioni di funzioni e di garantire una gestione efficiente del processo di erogazione, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra amministrazioni.

Il nuovo schema stabilisce che l’INPS si impegna a evadere le richieste di pagamento entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse, purché le comunicazioni regionali risultino complete e conformi alle istruzioni fornite. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per pagamenti effettuati erroneamente sulla base di indicazioni non corrette trasmesse dalla Regione, né è tenuto allo svolgimento di attività di recupero di eventuali indebiti.

Inoltre, eventuali ritardi derivanti da trasmissioni non conformi o incomplete da parte delle Regioni non possono essere imputati all’INPS. Tale previsione rafforza il principio di responsabilità amministrativa dell’ente concedente e tutela l’Istituto da contenziosi connessi a errori di origine regionale.

Flussi informativi e rendicontazione

Un aspetto rilevante del nuovo assetto convenzionale riguarda i flussi informativi e le attività di rendicontazione della spesa.

L’INPS si impegna a fornire, con cadenza mensile e su richiesta, alle Regioni e al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali il dettaglio dei singoli pagamenti effettuati, nonché ogni altro documento utile ad attestare l’avvenuta erogazione delle somme ai beneficiari. Tali informazioni sono funzionali all’avvio delle procedure di controllo, monitoraggio e rendicontazione della spesa pubblica.

La disponibilità di dati puntuali e aggiornati consente alle amministrazioni competenti di verificare l’andamento degli interventi finanziati, assicurando il rispetto dei limiti di spesa e la corretta destinazione delle risorse alle finalità di politica attiva del lavoro.

Durata della convenzione e scadenze operative

La singola convenzione stipulata tra la Regione e l’INPS ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2028, salvo eventuali proroghe. La durata è comunque subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie comunicate dalla Regione all’Istituto.

È prevista la possibilità di proroga della convenzione, da attuarsi prima della scadenza mediante scambio di comunicazioni tramite posta elettronica certificata (PEC). Anche in caso di proroga, resta fermo il limite delle risorse finanziarie assegnate e disponibili, che costituisce un vincolo inderogabile per l’erogazione delle prestazioni.

Infine, il nuovo schema chiarisce che l’INPS può procedere al completamento dei pagamenti anche oltre la data di scadenza della convenzione, a condizione che i nominativi dei beneficiari siano pervenuti entro il termine di vigenza dell’accordo. Questa previsione consente di evitare interruzioni nei pagamenti e garantisce la piena utilizzazione delle risorse legittimamente impegnate dalle Regioni.

Allegati

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito