Voucher digitalizzazione Nuovi chiarimenti MiSE
Pubblicato il 20 novembre 2017
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Il 17 novembre il MiSE ha aggiornato la sezione FAQ del proprio sito web per ciò che riguarda i voucher per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese, istituiti dal DL 145/2013 e successivamente disciplinati anche dal decreto ministeriale 23 settembre 2014 e, più di recente, dal provvedimento del 24 ottobre 2017.
I voucher per la digitalizzazione sono concessi alla micro, piccole e medie imprese, per un importo non superiore a 10.000 euro nel limite delle risorse disponibili pari a 100 milioni di euro, per l’acquisto di hardware, software e servizi specialistici finalizzati alla digitalizzazione dei processi aziendali e all’ammodernamento tecnologico. Tali voucher sono concessi nella misura massima del 50% del totale delle spese ammissibili.
In attesa che si apra lo sportello per l'inoltro delle domande (dal prossimo 30 gennaio 2018, con possibilità per le Pmi di precompilare la domanda già dal 15 gennaio 2018), il MiSE – nel rispondere alle domande più frequenti inoltrate - sta cercando di chiarire gli aspetti ancora dubbi di questa agevolazione fiscale.
FAQ aggiornate al 17 novembre
Una prima serie di FAQ sono state pubblicate in data 31 ottobre 2017 e, con le nuove risposte pubblicate in data 17 novembre 2017, il Ministero chiarisce ulteriori aspetti riguardanti i soggetti destinatari, le spese ammissibili e le modalità di presentazione delle domande.
Tra i chiarimenti resi i seguenti:
- possono presentare domanda di accesso ai voucher digitalizzazione solo micro, piccole e medie imprese costituite in qualsiasi forma giuridica;
- tali PMI devono risultare iscritte al Registro delle Imprese e possedere, alla data della presentazione della domanda, i requisiti previsti all’art. 5 del decreto 23 settembre 2014;
- le imprese possono qualificarsi di micro, piccola o media dimensione secondo quanto stabilito dalla raccomandazione della Commissione europea (2003/361/CE) del 6 maggio 2003 come recepita dal decreto 18 aprile 2005;
- il soggetto che presenta la domanda di accesso alla suddetta agevolazione, alla data di presentazione della domanda, non deve essere sottoposto a una procedura concorsuale e non deve trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- le domande di agevolazioni presentate nel periodo di apertura dello sportello sono considerate come pervenute nello stesso momento. Nel caso in cui le risorse disponibili a livello regionale non siano sufficienti a coprire le richieste pervenute da parte delle imprese, è prevista una procedura di riparto delle risorse finanziarie in proporzione alle richieste delle imprese;
- ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni nella quale è tenuta ad indicare, ai fini della suddivisione su base regionale delle richieste pervenute, l’ubicazione dell’unità produttiva nell’ambito della quale viene realizzato il progetto di digitalizzazione e ammodernamento tecnologico;
- il soggetto proponente assolve l’obbligo relativo all’imposta di bollo provvedendo ad annullare una marca da bollo di importo pari a 16,00 euro e riportando il numero identificativo della stessa nell’apposita sezione del modulo di domanda. Si ricorda al riguardo che: “l'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione della sottoscrizione o della data o di un timbro" e che la marca da bollo deve essere conservata in originale presso la propria sede o uffici per eventuali successivi controlli;
- la domanda di agevolazioni deve essere compilata esclusivamente attraverso la procedura informatica accessibile nella sezione “Voucher digitalizzazione” del sito www.mise.gov.it, utilizzando il modello allegato al Dm 24 ottobre 2017, che sarà effettivamente generato dalla procedura a seguito della compilazione da parte dell’impresa;
- in fase di domanda di agevolazioni, l’impresa è tenuta ad indicare esclusivamente la tipologia di bene e/o servizio previsto e il relativo importo; mentre in fase di erogazione, l’impresa assegnataria del voucher può rendicontare spese riferibili anche a tipologie di beni e/o di servizi diverse rispetto a quanto indicato in domanda, fermo restando che le spese rendicontate possono essere ammissibili nel limite dell’importo previsto in domanda per ciascun ambito di attività e nel rispetto di specifiche condizioni.
- eDotto.com – Edicola del 31 ottobre 2017 - Faq Mise su voucher digitalizzazione Pmi – Pichirallo
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: