Tremonti ter benefica per i più. Se il bene è nuovo

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L’agevolazione contenuta nella circolare interpretativa 44/E/2009, del 27 ottobre, consiste nell’escludere dall’imposizione sul reddito d’impresa - per ogni soggetto residente in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, e per ogni attività produttiva di reddito d’impresa, senza eccezione per regimi d’imposta o contabili adottati, per natura giuridica, per dimensione e per settore produttivo - un importo pari al 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature (anche prodotti all’estero, purché allocati in strutture produttive del territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo, il “SEE”) che siano compresi nella “divisione 28” - denominata “Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]” - della tabella ATECO 2007, fatti dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto n. 78/2009, e fino al 30 giugno 2010 (seguendo le regole generali della competenza previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR), e in qualunque modo impiegati all’interno del processo produttivo. Ma con esclusione di quelli a qualunque titolo già utilizzati e di quelli trasformati o assemblati per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono ritenuti agevolabili anche gli acquisti di beni con patto di riservato dominio ex articolo 1523 del Codice civile e l'acquisizione del bene mediante contratto di locazione (leasing finanziario), spettando in questo caso il beneficio al solo utilizzatore, non anche al concedente.

E’ conosciuta come Tremonti ter e rubricata “Detassazione degli investimenti in macchinari”, all’articolo 5 del Dl n. 78. E’ attribuita anche ad inizio attività avvenuto il 1° luglio 2009. Vale per gli investimenti in nuovi macchinari e attrezzature appunto compresi nella tabella ATECO 2007 e, nella determinazione del valore dell’investimento agevolabile (articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del TUIR), è semplificata rispetto alle due precedenti agevolazioni con eguale matrice (Tremonti e Tremonti bis), considerato che non rilevano l’ammontare medio degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta precedenti e l’ammontare dei disinvestimenti. Spetta, poi, non già ai fini dell’IRAP, ma ai soli fini dell’IRPEF e dell’IRES ed anche in ipotesi di perdita fiscale (la maggior perdita generata dalla detassazione sarà cioè riportabile negli esercizi successivi secondo regole ordinarie). Infine, può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti qui commentati.

Nel valore dell’investimento si computano anche gli interessi passivi che, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del TUIR, sono “iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge”.

Il costo agevolabile è quello effettivamente sostenuto dall’impresa per acquistare o realizzare il bene strumentale comprensivo degli eventuali oneri accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, montaggio, installazione, collaudo, eccetera) e dell’Iva indetraibile.

L’Agenzia ritiene - per non esservi previsione generale alcuna nel Dl 78/2009, ancora articolo 5 - che il vantaggio fiscale sia cumulabile con altre misure di favore, in particolare con il credito d’imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate, nonché con il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo (Legge n. 296/2006), non altrimenti con la detrazione per la riqualificazione energetica.

Le ipotesi di revoca dall’agevolazione sono elencate come: cessione a terzi o destinazione a fini extraimprenditoriali (a meno che la cessione non avvenga dal 1° gennaio 2011, per i beni acquistati nel 2009, o dal 1° gennaio 2012, per quelli acquistati nei primi sei mesi del 2010); destinazione dei beni al di fuori dello Spazio economico europeo, se interviene entro 4 anni dalla presentazione di Unico contenente la detassazione (per i beni del 2009, dunque, sino al 31 dicembre 2014); cessione o conferimento d’azienda se la società avente causa non si impegna a mantenere il bene agevolato fino alla scadenza del periodo di sorveglianza.

Ultima precisazione, l’investimento si considera realizzato al momento della consegna o spedizione del bene anche per i contribuenti in regime di “minimi” (che applicano il “criterio di cassa"), i quali – con le imprese che adottano il regime delle nuove iniziative imprenditoriali, le società in “tonnage tax” e le aziende agricole - beneficeranno di questo "ripetuto" sconto reddituale che porta la firma del nostro ministro dell'Economia.

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