Contraddittorio preventivo e sospensione feriale: chiarimenti su termini e applicabilità

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Contraddittorio preventivo e sospensione feriale: chiarimenti su termini e applicabilità

Nel corso di Telefisco 2025, il Convegno annuale organizzato con la stampa specializzata, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’obbligo di contraddittorio preventivo introdotto dall’articolo 6-bis della Legge n. 212/2000. In particolare, è stato affrontato il quesito relativo all’applicabilità della sospensione feriale dei termini al periodo di 60 giorni concesso al contribuente per presentare osservazioni in seguito alla comunicazione dello schema di atto. Tale aspetto riveste particolare rilevanza per la gestione dei procedimenti tributari, incidendo sulle tempistiche a disposizione del contribuente per esercitare il proprio diritto di difesa.

Nuovo contraddittorio preventivo, decorrenza ed eccezioni all’obbligo

A decorrere dal 18 gennaio 2024, l’articolo 6-bis della Legge 212/2000 (Statuto del contribuente), introdotto dal Decreto Legislativo n. 219 del 30 dicembre 2023, ha sancito il principio del contraddittorio preventivo obbligatorio nei procedimenti tributari. Questa disposizione stabilisce l’obbligo di un confronto tra l’Amministrazione finanziaria e il contribuente per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, pena l'annullabilità dell’atto.

Modalità di attuazione del contraddittorio preventivo:

  • Comunicazione dello schema di atto: l'Amministrazione finanziaria deve comunicare al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema dell'atto impositivo che intende adottare.
  • Termine per le controdeduzioni: al contribuente è assegnato un termine non inferiore a 60 giorni per presentare eventuali controdeduzioni o, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.
  • Divieto di emissione anticipata dell'atto definitivo: prima della decadenza del termine assegnato, l'Ufficio non può emettere l'atto definitivo, pena l'annullabilità dello stesso.

Eccezioni all'obbligo del contraddittorio preventivo:

  • atti automatizzati o stanzialmente automatizzati;
  • atti di pronta liquidazione;
  • atti di controllo formale delle dichiarazioni.

Tali atti sono stati specificamente individuati dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 aprile 2024, che ha finalmente definito un elenco tassativo di 14 tipologie di avvisi, recuperi e accertamenti esclusi dall'obbligo di contraddittorio preventivo.

NOTA BENE: Si tratta, in sostanza, di atti che non necessitano di valutazioni discrezionali, poiché un confronto preliminare con il contribuente non potrebbe comunque influenzare l’esito del procedimento. Sono inoltre esclusi i casi in cui vi sia un rischio concreto per la riscossione.

Decorrenza dell'obbligo

Sebbene l'articolo 6-bis sia entrato in vigore il 18 gennaio 2024, l'effettiva applicazione del contraddittorio preventivo obbligatorio è stata posticipata al 30 aprile 2024, data entro la quale è stato emanato il decreto ministeriale che india le fattispecie escluse dall'obbligo.

Questa riforma mira a rafforzare le garanzie procedurali per i contribuenti, promuovendo una maggiore trasparenza e partecipazione nel procedimento tributario.

Sospensione feriale: il nodo interpretativo sugli schemi di atto notificati da giugno 2024

Nei primi mesi di applicazione della nuova norma è emerso un dubbio interpretativo riguardante la sospensione del termine di 60 giorni concesso ai contribuenti per presentare osservazioni allo schema di atto nell’ambito del contraddittorio preventivo obbligatorio. Il quesito nasce dal fatto che il termine di 60 giorni, previsto dall’articolo 6-bis della Legge 212/2000, può sovrapporsi al periodo di sospensione feriale (1°-31 agosto), sollevando incertezze sull’eventuale applicabilità della sospensione prevista per i procedimenti tributari.

ESEMPIO: un contribuente riceve lo schema di atto il 25 giugno 2024. In base alla normativa, il termine per la presentazione delle osservazioni scadrebbe il 24 agosto 2024. Se fosse applicabile la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, il termine effettivo si sposterebbe in avanti di 31 giorni, quindi fino al 24 settembre 2024. Se invece la sospensione feriale non fosse applicabile, il termine rimarrebbe invariato al 24 agosto, imponendo al contribuente la necessità di predisporre e inviare le osservazioni nel pieno del mese di agosto, con possibili difficoltà operative legate alla chiusura degli studi professionali e delle aziende.

Il dubbio è stato alimentato dalla natura non impugnabile dello schema di atto, che lo distingue dagli atti impositivi veri e propri. La Legge n. 742/1969 prevede la sospensione dei termini processuali nel mese di agosto, ma tale previsione si applica ai procedimenti giurisdizionali, mentre lo schema di atto non rientra tra gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria. Questa particolarità ha generato incertezza tra i professionisti e i contribuenti, portando a posizioni discordanti: alcuni ritenevano che la sospensione feriale dovesse applicarsi, altri sostenevano il contrario, sulla base del fatto che lo schema di atto non avvia un vero e proprio procedimento contenzioso.

Inoltre, il dubbio si è acuito per via di un orientamento non uniforme degli uffici dell’Amministrazione finanziaria: mentre alcuni uffici per le vie brevi avevano indicato ai contribuenti che fosse possibile beneficiare della sospensione feriale, altri avevano sostenuto il contrario, ritenendo che la disciplina sulla pausa estiva non fosse applicabile in questo caso.

Per chiarire definitivamente la questione, durante Telefisco 2025, è stata sollecitata una risposta ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

Interpretazione dell’Agenzia delle Entrate sulla sospensione dei termini

Nel corso di Telefisco 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di 60 giorni per la presentazione delle osservazioni allo schema di atto non beneficia della sospensione feriale ordinaria (1°-31 agosto) prevista dall’articolo 1, comma 1, della Legge 742/1969. Poiché lo schema di atto non è un atto impositivo autonomamente impugnabile, non rientra nel processo tributario e, di conseguenza, non può usufruire della sospensione feriale riservata ai termini processuali.

Tuttavia, in un’ottica pro-contribuente, l’Agenzia ha riconosciuto l’applicabilità della sospensione alternativa dal 1° agosto al 4 settembre, prevista dall’articolo 37, comma 11-bis, del Dl 223/2006. Tale disposizione riguarda la trasmissione di documenti e informazioni richiesti dall’Amministrazione finanziaria, con esclusione delle richieste derivanti da accessi, ispezioni e verifiche o procedure di rimborso IVA.

Questa interpretazione, sebbene favorevole ai contribuenti, lascia alcuni margini di incertezza, in quanto lo schema di atto non impone obblighi di trasmissione di documenti, ma concede solo la possibilità di presentare osservazioni. In molti casi, infatti, il contribuente si limita a formulare deduzioni senza allegare nuovi elementi.

Nonostante ciò, la decisione dell’Agenzia garantisce un maggior margine temporale ai contribuenti, evitando che il termine per le osservazioni cada nel mese di agosto, periodo di chiusura per molti studi professionali e imprese. Resta da verificare se questa interpretazione verrà applicata uniformemente dagli uffici, anche nei casi in cui il contribuente presenti solo osservazioni senza depositare documenti.

A seguire una Tabella riassuntiva con le regole principali per il contraddittorio preventivo e la notifica degli schemi di atto.

Aspetto Regola
Normativa di riferimento Articolo 6-bis della Legge 212/2000, introdotto dal D.Lgs. 219/2023
Decorrenza 18 gennaio 2024 (applicazione effettiva dal 30 aprile 2024)
Obbligo di contraddittorio Obbligatorio per tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi alla giurisdizione tributaria
Atti esclusi dal contraddittorio Atti automatizzati, di pronta liquidazione, di controllo formale e atti con fondato pericolo per la riscossione (individuati dal DM del 24 aprile 2024)
Comunicazione dello schema di atto L'Amministrazione finanziaria deve comunicare lo schema di atto con modalità idonee a garantirne la conoscibilità
Termine per le osservazioni Minimo 60 giorni per la presentazione di osservazioni
Possibilità di accesso agli atti Il contribuente può accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, su richiesta
Divieto di emissione anticipata dell’atto definitivo L'atto definitivo non può essere adottato prima della scadenza del termine assegnato, pena l'annullabilità
Sospensione feriale ordinaria (1°-31 agosto) Non applicabile poiché lo schema di atto non è autonomamente impugnabile
Sospensione alternativa (1° agosto - 4 settembre) Applicabile, in base all'Art. 37, comma 11-bis, Dl 223/2006, per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti
Proroga del termine di decadenza Se il termine di decadenza dell'atto definitivo è inferiore a 120 giorni dalla scadenza delle osservazioni, si proroga di 120 giorni
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