Stretta contro le discriminazioni. Sì della Camera al testo di legge
Pubblicato il 05 novembre 2020
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Nella seduta di ieri, 4 novembre 2020, la Camera dei deputati ha dato il via libera al testo unificato delle proposte di legge in tema di “Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi legati al sesso, al genere, all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alla disabilità”.
Si tratta del testo normativo messo a punto contro le discriminazioni e che prevede interventi volti ad ampliare l'ambito di applicazione dei delitti contro l'uguaglianza.
In questo modo, sono punite le condotte discriminatorie e di istigazione alla discriminazione, le condotte violente e di provocazione alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità.
Modifiche al Codice penale e di procedura penale
Tra le novità, si segnalano alcune modifiche al Codice penale, per quel che riguarda gli articoli 604-bis (Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa) e 604-ter (circostanza aggravante in presenza di reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione).
Nel testo di questi articoli sono aggiunte, alle discriminazioni per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, anche quelle fondate "sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere o sulla disabilità".
E' specificato che non danno luogo a responsabilità penale la libera espressione di convincimenti od opinioni, nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, sempre che le medesime non siano idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti.
A seguire, l’intervento estende le sanzioni accessorie applicabili in caso di condanna per un reato di odio o di discriminazione, anche alle condotte discriminatorie e modifica la disciplina della prestazione del lavoro di pubblica utilità che diviene condizione per la concessione della sospensione condizionale della pena e potrà essere applicata nei casi in cui l'imputato avanzi richiesta di sospensione del procedimento penale con messa alla prova.
Altro ritocco investe il codice di procedura penale, nel quale le persone offese da reati commessi con odio fondato sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, sono inserite tra i soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, tali da giustificare, nell'ambito del procedimento penale, l'adozione di specifiche cautele soprattutto nell'assunzione delle prove.
Il testo passa ora all’esame del Senato.
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