Sostegno alle imprese per acquisire beni strumentali con la Sabatini-bis

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Boccata di ossigeno in arrivo per le Pmi, di tutto lo Stato, che intendono investire, anche attraverso leasing finanziario, in macchinari, impianti ed attrezzature o anche in hardware, software e tecnologie digitali. Previsto dal decreto Mise/Mef del 27 novembre 2013, un contributo in favore delle imprese che copre parte degli interessi sui finanziamenti bancari. Istruzioni per partecipare all'erogazione degli aiuti sono forniti con circolare Mise del 10 febbraio 2014. Domande dal 31 marzo.


INTRODUZIONE


Per dare impulso alle micro, piccole e medie imprese, l'articolo 2 decreto-legge n. 69/2013 – Decreto del Fare – consente l'accesso a finanziamenti e a contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.


L'attuazione della disposizione è arrivata con decreto 27 novembre 2013 dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell'Economia – in Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014 – che ha fissato i requisiti, le condizioni di accesso e la misura massima delle agevolazioni.


Successivamente, per definire i termini e le modalità di presentazione delle domande è stata emanata la circolare Mise n. 4567 del 10 febbraio2014.


Gli aiuti sono così strutturati:


- costituzione presso Cassa Depositi e Prestiti di risorse pari a 2,5 miliardi di euro, che le banche e gli intermediari finanziari, dopo aver sottoscritto apposita convenzione tra il Mise, sentito il Mef, l’Associazione Bancaria Italiana e Cdp (firmata il 14 febbraio 2014), potranno utilizzare per concedere alle Pmi, fino al 31 dicembre 2016, finanziamenti di importo compreso tra 20.000 e 2 milioni di euro a fronte degli investimenti descritti;


- concessione da parte del Mise di un contributo in favore delle Pmi che va a coprire in parte l’ammontare degli interessi a carico delle imprese;


- possibilità di beneficiare della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, fino all'80% dell’ammontare del finanziamento bancario ottenuto dall'impresa, con priorità di accesso.


PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: MODALITA' E TERMINI


La domanda per la richiesta dei contributi può essere presentata a partire dalle ore 9.00 del 31 marzo 2014.


Non sarà considerata la domanda inoltrata prima della data del 31 marzo 2014.


Le imprese interessate al contributo sono tenute a presentare:


< domanda di agevolazione alla banca o all'intermediario finanziario, attenendosi allo schema predisposto dalla circolare n. 4567/2014, e sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa o da un suo procuratore;


< nei casi previsti dalla normativa, la dichiarazione relativa alle informazioni antimafia;


< copia dell’atto di procura e del documento di identità del soggetto che rilascia la procura, nel caso in cui la domanda sia sottoscritta dal procuratore dell’impresa.


L'istanza inoltrata al di fuori degli schemi allegati alla circolare, l'assenza di documenti ed informazioni richieste nonché la mancata sottoscrizione rendono inammissibile la domanda.


I moduli saranno disponibili per la compilazione entro il 10 marzo 2014 nella sezione “Beni strumentali (Nuova Sabatini)” del sito internet del Mise.


L'invio va eseguito agli indirizzi Pec delle banche ed intermediari finanziari
aderenti alla convenzione tra Ministero dello sviluppo economico, Cassa Depositi e Prestiti e Associazione Bancaria Italiana (l'elenco sarà pubblicato sul sito del Mise e della CDP).


E’ fatto divieto di presentare in via contestuale una domanda di agevolazione per lo stesso bene a due o più banche/intermediari finanziari.

Per l'invio della richiesta è obbligatorio utilizzare il canale telematico, in particolare la posta elettronica certificata (PEC); pena l’invalidità, deve essere apposta la firma digitale in base a quanto stabilito dal “Codice dell'amministrazione digitale” (D.Lgs. n. 82/2005).


BENEFICIARI


I soggetti ammessi ad ottenere le agevolazioni devono,
alla data di presentazione della domanda:


> avere
una sede operativa in Italia ed essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese ovvero nel Registro delle imprese di pesca;


> essere
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;


> non trovarsi in liquidazione volontaria o essere sottoposti a procedure concorsuali;


> non essere tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;


> non risultare come impresa in difficoltà ai sensi del regolamento GBER.

Sono escluse dal poter partecipare ai contributi in parola le imprese operanti nei settori:


- dell’industria carboniera;


- delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007);


- della fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.


REQUISITI


E' necessario che sia adottata una delibera di finanziamento, disposta da una banca o da un intermediario finanziario, che:


-> abbia ad oggetto la copertura degli investimenti da effettuare;


-> abbia durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento, comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione;


-> abbia un valore non inferiore a 20.000,00 euro e non superiore a due milioni di euro, anche se frazionato in più iniziative di acquisto, per ciascuna impresa beneficiaria;


-> preveda l'erogazione del finanziamento
in un’unica soluzione, entro trenta giorni dalla stipula del relativo contratto.


In caso di agevolazioni superiori a 150.000,00 euro l'impresa è tenuta a presentare anche la documentazione antimafia
; a tale fine, il modello di domanda deve contenere anche l'apposita dichiarazione prevista dalla relativa normativa.


MISURE AMMESSE A CONTRIBUTO


Gli investimenti possono riguardare strutture produttive già esistenti così come strutture da creare, situate in qualunque zona del territorio italiano.

Il finanziamento ottenuto deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto, anche attraverso leasing finanziario,

di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché di hardware, software e tecnologie digitali,


classificabili, nell'attivo dello stato patrimoniale, alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4, dell'articolo 2424 del codice civile.


Viene richiesto che gli investimenti siano avviati successivamente alla data della domanda di accesso al contributo, tranne che per gli investimenti del settore agricolo che possono essere iniziati solo successivamente al provvedimento di concessione degli aiuti.


Si intende come avvio dell’investimento la data del primo titolo di spesa ammissibile.


Gli investimenti devono essere conclusi entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento.


Il decreto 27 novembre 2013 afferma che devono considerarsi esclusi dal beneficio:


- i costi per commesse interne,


- le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati,


- le spese di funzionamento,


- le spese relative a imposte, tasse e scorte,


- i costi relativi al contratto di finanziamento,


- singoli beni di importo inferiore a cinquecento euro, al netto dell’Iva.


All'impresa non è concesso passare da un finanziamento richiesto per l'acquisto diretto ad uno che preveda l'acquisto in leasing.


I beni acquistati, se si tratta di imprese tenute per legge alla redazione e pubblicazione del bilancio, vanno iscritti all’attivo dello stato patrimoniale; se si tratta di imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, per individuare i beni acquistati va data evidenza dell'applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali, attraverso una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa.


AGEVOLAZIONI CONCESSE


Istituito il finanziamento, può essere riconosciuto un contributo pari all’ammontare complessivo degli interessi calcolati al tasso d’interesse del 2,75 (duevirgolasettantacinque) per cento su un piano convenzionale di ammortamento, a rate semestrali e della durata di cinque anni e d’importo corrispondente al finanziamento.


Le imprese possono anche contare sul “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” fino all’80% dell’ammontare del finanziamento.


Il diritto alle agevolazioni opera esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie. Spetta al Mise comunicare sul proprio sito e su quello della CDP nonché sulla Gazzetta ufficiale l'esaurimento delle risorse disponibili. Ciò dà luogo alla chiusura dello sportello per la presentazione delle domande.


Sarà compito delle banche e degli intermediari finanziari, dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione inoltrata dalle imprese, avanzare alla CDP, una volta al mese, richiesta di controllo della disponibilità delle risorse.


Il Ministero dello Sviluppo Economico prenderà in considerazione le richieste di verifica fondi trasmesse alla CDP ai fini della prenotazione del contributo, in base all'ordine cronologico di presentazione a CDP e se viene dato riscontro positivo dell'esistenza delle risorse.


Una volta esaurite le risorse disponibili, le domande delle imprese presentate alle banche/intermediari finanziari prima della comunicazione di chiusura dello sportello, e non inserite in una richiesta di verifica della disponibilità di provvista a CDP, possono essere ripresentate nel caso di riapertura dello sportello.


Le domande delle imprese presentate dopo la comunicazione di chiusura dello sportello sono irricevibili.


Nel trattare il finanziamento, la banca o l’intermediario finanziario possono ridurre l'importo richiesto dall'impresa oppure modificarne la durata in base a
l merito creditizio dell’impresa beneficiaria.


EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO


Il contributo è erogato dal Ministero secondo il piano temporale indicato nel decreto di concessione, in quote annuali, e si esaurisce entro il sesto anno dalla data di ultimazione dell’investimento.


Le richieste di erogazione devono essere compilate esclusivamente in formato digitale nonché munite di firma digitale, pena irricevibilità, utilizzando la procedura informatica disponibile nel sito internet del Mise entro il 30 giugno 2014.


Le richieste di erogazione sono evase dal Ministero entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda risultata completa della documentazione richiesta e conforme ai requisiti richiesti.


Il termine suddetto può subire variazioni qualora si debba acquisire la documentazione antimafia: in ogni caso, il Ministero può, decorsi 45 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della Prefettura competente, procedere all’erogazione delle agevolazioni sotto condizione risolutiva.


Il diritto al contributo si acquisisce con il completamento dell’investimento
, entro il periodo di preammortamento o di prelocazione della durata massima di 12 mesi dalla data di stipula del finanziamento.


E' onere dell'impresa, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’investimento, presentare la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento, che deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza di quest'ultimo, da un revisore legale.


Con riferimento alle richieste di erogazione relative all’ultima quota di contributo, si specifica che devono essere accompagnate da un’attestazione della banca/intermediario finanziario relativa al completamento del rimborso del finanziamento.


E' causa di decadenza dall’agevolazione la mancata stipula del contratto di finanziamento entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione da parte di CDP della provvista prenotata.


Causa di sospensione dell’erogazione del contributo è la comunicazione della banca o dell'
intermediario finanziario relativa al mancato rispetto da parte dell’impresa delle condizioni contrattuali di rimborso del finanziamento o di corresponsione dei canoni di leasing; altresì nei casi in cui si attende la conclusione del provvedimento di revoca.


REVOCHE


Costituisce revoca dalla concessione del contributo:


∞ il fatto che l'impresa abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;


∞  la verifica circa l'assenza dei requisiti di ammissibilità;


∞ la vendita, la cessione o la distrazione dall’uso produttivo dei beni oggetto di contributo, nei tre anni successivi alla data di completamento dell’investimento;


∞ la realizzazione degli investimenti secondo criteri non conformi a quanto stabilito nel decreto del 27 novembre 2013;


∞ l’avvenuto fallimento del beneficiario prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell’investimento;


∞ l’opposizione del beneficiario all'effettuazione dei previsti controlli da parte del Ministero;


∞ superamento dei limiti previsti per la concessione di agevolazioni pubbliche per stessi beni e spese;

∞ l’avvenuta risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento (eccetto il rimborso anticipato o il riscatto anticipato);


∞ altri casi di revoca previsti dal decreto di concessione del contributo.

QUADRO DELLE NORME

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv. L. n. 98/2013

- Decreto Mise e Mef 27 novembre 2013

- Circolare Mise n. 4567 del 10 febbraio 2014

- Convenzione Mise-Abi-Cdp 14 febbraio 2014

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