Riduzione contributiva in edilizia: quanto si risparmia sul costo del lavoro

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Riduzione contributiva in edilizia: quanto si risparmia sul costo del lavoro

Con il decreto 16 maggio 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha confermato, anche per l’anno 2024, la riduzione contributiva dell’11,50% rivolta alle imprese edili che rispettano le previsioni dell’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel corso del quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.

Le consequenziali istruzioni INPS sono state rese note con la circolare 11 novembre 2024, n. 93, e consentono ai datori di lavoro interessati di fruire dello sgravio in argomento e di esporre, già dallo scorso mese di ottobre 2024, i previsti codici a conguaglio sui flussi Uniemens.

Le domande per l’applicazione della riduzione contributiva in argomento, per l’anno 2024, dovranno essere inoltrate tramite il cassetto previdenziale entro e non oltre il 15 febbraio 2025.

Riferimenti normativi e procedurali

La riduzione contributiva per il comparto edile è specificatamente prevista dall’art. 29, comma 2, decreto legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 241, secondo cui sull’ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle inerenti al fondo pensioni lavoratori dipendenti, per gli occupati con un orario di lavoro pari a 40 ore settimanali, è possibile applicare una riduzione pari al 9,50%.

Il comma 5 del medesimo articolo, poi, demanda a specifici decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dell’anno di riferimento, la conferma o la rideterminazione della riduzione contributiva.

Per l’anno 2024, il provvedimento ministeriale di cui sopra è stato emanato il 16 maggio 2024 e pubblicato sulla sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 15 luglio 2024.

Quest’ultimo ha, come anticipato, confermato per l’anno 2024, nella misura dell’11,50%, la riduzione contributiva a favore delle imprese edili prevista dalla sopracitata normativa di riferimento.

Le indicazioni operative inerenti alle modalità di fruizione sono state rese note dall’Istituto previdenziale con la circolare 11 novembre 2024, n. 93.

A chi spetta la riduzione contributiva edili?

Hanno diritto alla riduzione contributiva in trattazione i datori di lavoro classificati con i seguenti codici statistici contributivi:

  • da 11301 a 11305 per il settore industria;
  • da 41301 a 41305, per il settore artigianato.

NOTA BENE: Le imprese dovranno essere caratterizzate dai codici Ateco2007 da 41.20.00 a 43.99.09. A tal fine si rammenta che sono escluse dalla riduzione contributiva le lavorazioni inerenti all’installazione di impianti elettrici, idraulici, idrici ed altri lavori simili, contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 43.21.01 a 43.29.09 e dai codici statistici contributivi 11306, 11307, 11308 (industria) e 41306, 41307, 41308 (artigianato) accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.

Si evidenzia che il beneficio è applicabile ai soli lavoratori rientranti nella categoria legale di operaio per un numero di ore settimanali pari a 40. È conseguentemente esclusa l’applicazione della riduzione ai lavoratori assunti a tempo parziale.

Caratteristiche della riduzione contributiva

La riduzione è applicabile per i periodi di paga da gennaio 2024 a dicembre 2024 ed agisce esclusivamente sulle contribuzioni diverse da quella pensionistica.

Altresì, l’agevolazione deve essere ridotta in forza delle disposizioni di cui all’art. 120, commi 1 e 2, legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché di quanto previsto dall’art. 1, commi 361 e 362, legge 23 dicembre 2005, n. 266, e non trova applicazione sul contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile destinato o destinabile, a mente dell’art. 25, comma 4, legge 21 dicembre 1978, n. 845, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

ATTENZIONE: L’agevolazione non spetta in presenza di contratti di solidarietà ed esclusivamente per quei lavoratori per i quali viene applicata la relativa riduzione di orario.

La riduzione contributiva, inoltre, non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo che non ammettono il cumulo con altre riduzioni (ad esempio, l’esonero per l’occupazione giovani di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Accesso al beneficio

L’accesso alla riduzione contributiva per le imprese edili è subordinato alla sussistenza dei seguenti requisiti:

  • rispetto delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1175, legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone ai datori di lavoro, che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, il possesso della regolarità contributiva (DURC), nonché la conformità rispetto ad altri obblighi di legge o previsti dai contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • il rispetto della disciplina in materia di minimale contributivo (art. 1, comma 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338);
  • assenza, in capo al datore di lavoro, di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente la data di applicazione dell’agevolazione.

Modalità di richiesta e di fruizione del beneficio

Per fruire dell’agevolazione in argomento, i datori di lavoro dovranno procedere ad inviare telematicamente apposita istanza avvalendosi del modulo Red-Edil disponibile sulle Comunicazioni on-line, del Cassetto previdenziale del contribuente.

Le domande ricevute verranno esitate automaticamente dei sistemi informatici dell’INPS, per ciò che concerne la compatibilità con l’inquadramento aziendale, il quale attribuirà alla posizione contributiva il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025, fermo restando che il periodo di godimento si riferisce esclusivamente ai mesi di competenza da gennaio 2024 a dicembre 2024.

Il beneficio dovrà essere esposto, a decorrere dalla denuncia contributiva di ottobre 2024, con il codice causale:

  • L206” nell’elemento <AltreACredito> di <DenunciaAziendale>, per le mensilità correnti;
  • L207” nell’elemento <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> per il recupero degli arretrati.

NOTA BENE: In caso di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro potrà recuperare lo sgravio mediante inoltre di apposita istanza allegando la dichiarazione, tramite cassetto previdenziale, secondo il format reperibile all’Allegato n. 2 della circolare INPS 11 novembre 2024, n. 93. Successivamente, ottenuto il codice di autorizzazione “7N” all’ultimo mese in cui la matricola era attiva, sarà necessario procedere con le regolarizzazioni contributive (Uniemens/VIG).

La domanda per l’applicazione della riduzione contributiva in argomento dovrà essere presentata entro il 15 febbraio 2025.

QUADRO NORMATIVO

Decreto interministeriale 16 maggio 2024

INPS – Circolare 11 novembre 2024, n. 93

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