Polizze vita collettive: detraibilità se entrano nel reddito del dipendente
Pubblicato il 07 novembre 2024
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In caso di polizze collettive sottoscritte dai datori di lavoro a favore dei dipendenti, quando si può procedere alla detrazione ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. f), del Tuir?
La questione è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate che ha fornito la risposta n. 218 del 6 novembre 2024.
Polizze vita collettive in favore dei dipendenti
Un'azienda, in qualità di sostituto d'imposta, ha sottoscritto polizze vita collettive per i propri dipendenti e desidera conferma che i premi versati possano godere di due benefici fiscali:
- la detrazione del 19% ai sensi dell'art. 15 del TUIR;
- la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile secondo l'art. 51 del TUIR.
Per quanto riguarda la non concorrenza alla formazione del reddito per le erogazioni in natura fatte ai lavoratori dipendenti, va segnalato che, per il periodo d'imposta del 2023, il limite di esenzione è stato elevato a 3.000 euro per i lavoratori dipendenti che hanno figli a carico. Questo aumento è stato introdotto dall'articolo 40 del decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, noto come Decreto Lavoro, che è stato successivamente convertito con modifiche nella legge 3 luglio 2023, n. 85.
Per l'anno 2024, la legge di bilancio del 30 dicembre 2023, n. 213, ha fissato nuovi limiti di esenzione: 2.000 euro per i lavoratori con figli a carico e 1.000 euro per tutti gli altri lavoratori. Questo significa che per l'anno 2024, i lavoratori possono ricevere erogazioni in natura fino a questi importi senza che tali erogazioni siano considerate parte del loro reddito imponibile.
Reddito del lavoratore e fringe benefit
È noto che, dal punto di vista fiscale, vige il principio di onnicomprensività del reddito che comporta la totale imponibilità di tutto ciò che il dipendente riceve, che sia in qualunque modo riconducibile all'esistenza di rapporto di lavoro subordinato, comprese le erogazioni liberali, tranne alcune esclusioni in base alle quali alcuni componenti non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte.
Tuttavia il Tuir, stabilendo che i beni e i servizi forniti gratuitamente ai dipendenti fino a un valore di 258,23 euro non influenzano il reddito, ha preso in considerazione il fatto che i datori di lavoro possano erogare tali benefici senza oneri aggiuntivi per i dipendenti, esentandoli dalla contribuzione al reddito imponibile fino a un limite prefissato.
Il valore delle prestazioni in natura non contribuisce alla determinazione del reddito da lavoro dipendente se, insieme al valore di altri beni e servizi in natura forniti ai dipendenti, rimane inferiore a 258,23 euro nell'arco del periodo fiscale.
Però, in modifica a quanto affermato, per gli anni 2023 e 2024 sono stati definiti nuovi massimali.
Specificamente, per il 2023, solo per i lavoratori dipendenti con figli a carico, l'articolo 40 del decreto legge del 4 maggio 2023, n. 48, ha introdotto una nuova soglia massima di esclusione dal reddito imponibile di 3.000 euro.
Per il periodo fiscale del 2024, l'articolo 1, comma 16, della legge del 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), ha stabilito che il valore dei beni forniti e dei servizi offerti ai dipendenti non influisce sulla formazione del reddito fino a un limite di 1.000 euro. Questo limite aumenta a 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico, a condizione che i dipendenti forniscano una dichiarazione al datore di lavoro attestante il diritto a tale esenzione e indicando il codice fiscale dei figli.
Polizze vita del datore di lavoro: condizioni per la detraibilità
L'Agenzia delle Entrate - nella risposta n. 218 del 6 novembre 2024 - ha specificato, ricordando la circolare n. 326 del 1997, che i premi assicurativi pagati dal datore di lavoro per coperture sanitarie, vita e infortuni non legati all'ambito professionale contribuiscono alla determinazione della base imponibile. Tuttavia, i premi per le assicurazioni che coprono infortuni professionali non sono soggetti a tassazione per il dipendente.
Con riferimento proprio ai fringe benefit, la circolare 326/1997 ha chiarito che la verifica che il valore totale non ecceda 258,23 euro nel periodo fiscale deve basarsi sugli importi imponibili del dipendente.
Ciò include la deduzione di qualsiasi somma pagata dal dipendente per beni o servizi ricevuti nel corso dello stesso periodo fiscale, considerando tutti i redditi ricevuti, anche quelli derivanti da altri rapporti di lavoro mantenuti durante tale periodo.
Per quanto riguarda le detrazioni per spese specifiche, l'articolo 15, comma 1, del Tuir prevede che dall'imposta lorda possa essere sottratto un importo corrispondente al 19% di certi oneri sostenuti dal contribuente, che non sono deducibili al momento della determinazione dei vari redditi che contribuiscono al reddito complessivo.
Tra questi oneri figurano i premi per assicurazioni che coprono il rischio di morte o di invalidità permanente almeno del 5% da qualsiasi causa, o di non autosufficienza nelle attività quotidiane, a condizione che l'assicuratore non possa recedere dal contratto.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la detrazione fiscale è applicabile anche ai premi pagati per le polizze vita collettive, un prodotto assicurativo comune nel settore lavorativo (circolare n. 7/E/2021). Tali polizze sono generalmente sottoscritte da imprese o entità sindacali per conto dei lavoratori dipendenti, che sono i sottoscrittori assicurati, e la detrazione è valida per la parte di premio che si riferisce specificamente alla copertura individuale del dipendente.
Tuttavia, si richiede, perché tale onere possa essere detratto, che sia sostenuto dal contribuente ed effettivamente rimasto a carico.
Pertanto, che nel caso in cui i premi siano stati versati dal datore di lavoro, gli stessi potranno essere detratti dal lavoratore solo qualora il loro ammontare sia stato assoggettato a tassazione, quindi abbiano concorso alla formazione del reddito di lavoro dipendente.
Si tratta di un principio di ordine generale: se le spese per cui è ammessa la detrazione non hanno concorso a formare il reddito del dipendente, non si considerano rimaste a carico e, dunque, non sono detraibili.
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