Patente a crediti: aggiornate le Faq dell’Ispettorato

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Patente a crediti: aggiornate le Faq dell’Ispettorato

In prossimità del 31 ottobre 2024, termine ultimo per autocertificare la sussistenza dei requisiti per il rilascio della patente a crediti mediante invio di un’autocertificazione sostitutiva e, per i cantieri già attivi, per richiedere la patente stessa, l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha pubblicato nuovi chiarimenti su questo importante adempimento volto a migliorare la sicurezza dei luoghi di lavoro, che fanno seguito a quanto già pubblicato il 7 ottobre 2024.

Vediamo dunque cosa riportato nelle Faq del 15 ottobre 2024.

Autocertificazione

L’Ispettorato chiarisce che l’invio dell’autocertificazione tramite PEC esenta dalla richiesta della patente tramite portale sino al 31 ottobre 2024, e che tale invio non prevede il rilascio di una ricevuta se non quella di consegna e accettazione genericamente collegata all’invio di un messaggio di posta elettronica certificata, che costituisce prova dell’avvenuto invio della richiesta.

Dal 1° novembre 2024 sarà dunque possibile operare in cantiere solo qualora sia stata effettuata la richiesta della patente tramite il portale dell’INL, quindi se l’impresa o il lavoratore autonomo è operante in un cantiere temporaneo o mobile entro il 31 ottobre dovrà rinnovare la richiesta tramite il medesimo portale per continuare ad operare senza soluzione di continuità.

Difatti, ricorda l’Ispettorato, dal 1° novembre 2024 l’autocertificazione non avrà più efficacia, per cui si raccomanda di non attendere il 31 ottobre 2024 ma di effettuare la richiesta di rilascio della patente il prima possibile.

Soggetti delegati

Come chiarito dalla circolare n. 4 del 23 settembre 2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche tramite un soggetto appositamente delegato per iscritto: in tal caso, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.

Richiesta della patente a crediti

Dal 1° ottobre 2024 è operativo il portale INL per richiedere la patente e l’autocertificazione sostitutiva si configura come un adempimento sostitutivo valido sino al 31 ottobre 2024.

Ciò vuol dire che, a partire dal 1° novembre 2024, ogni impresa che opera in un cantiere temporaneo o mobile dovrà aver effettuato la richiesta della patente tramite portale INL.

Se una impresa in questo periodo non svolge alcun lavoro in cantiere non è tenuta ad avere la patente né ad inviare alcuna PEC, ma è fondamentale che prima di iniziare i lavori abbia effettuato la richiesta della patente.

Ambito di applicazione

Sono soggette all’ambito di applicazione della normativa sulla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del decreto legislativo n. 81/2008, secondo cui è cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’Allegato X”.

Ne deriva che, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri in tale elenco, saranno tenute al possesso della patente.

Scavi archeologici

Particolare rilievo appare l’applicazione della normativa agli archeologi, per la cui attività si dubita se possa essere considerata come prestazione di natura intellettuale ai sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008 e, in quanto tale, esonerata dal possesso della patente a crediti.

L’Ispettorato, nelle Faq pubblicate il 15 ottobre 2024 (punto 11), chiarisce che gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili e che quindi, come anche riportato dalla circolare n. 4/2024, devono essere in possesso della patente a crediti.

Peraltro, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato deve dichiarare di essere in possesso dell’iscrizione alla Camera di Commercio da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.

Sul tema è però intervenuta l'ANA, l’Associazione Nazionale Archeologi, che con la Nota del 17 ottobre 2024 ha richiesto la revisione della risposta contenuta al punto 11 delle FAQ, poiché il fatto che il professionista possa svolgere anche operazioni fisiche non rileva ai fini del suo inquadramento come prestazione intellettuale.

Gli archeologi che operano in regime di lavoro autonomo, afferma l'ANA, devono dunque essere esclusi dall’applicazione della disciplina della patente a crediti in quanto trattasi a tutti gli effetti di professione intellettuale.

Appalti e subappalti

Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lettera b-bis), del decreto legislativo n. 81/2008, il committente o responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, deve verificare il possesso della patente o del documento equivalente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo articolo 27, dell’attestazione di qualificazione SOA.

Pertanto, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.

Cantieri navali

La disciplina in tema di sicurezza sul lavoro dei cantieri navali è dettata dal decreto legislativo n. 272/1999: pertanto, in via generale, i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008.

Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso decreto legislativo, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti

Impiantistica telefonica

In generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del decreto legislativo n. 81/2008.

Tuttavia, anche in questo caso, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X del decreto legislativo n. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.

Aziende di forniture

Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è strumentale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati.

Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.

Consorzi stabili

I consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica distinta dalle imprese consorziate, devono dotarsi della patente a crediti ovvero ne sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III.

Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.

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