Malati oncologici, legge in GU: congedo biennale, permessi e smart working

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È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 25 luglio 2025 la legge 18 luglio 2025, n. 106, recante disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche

Il provvedimento, che entra in vigore dal 9 agosto 2025, era stato approvato definitivamente dall'Assemblea del Senato nella seduta dell'8 luglio 2025 e precedentemente licenziato dalla Camera dei deputati il 25 marzo 2025.

Dopo un lungo e articolato iter avviato nel 2022, si è concluso il percorso istituzionale. 

La legge è composta da 5 articoli.

Tutele per i dipendenti pubblici o privati malati gravi

 La legge 18 luglio 2025, n. 106 riconosce ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74% le seguenti tutele, aggiuntive rispetto ai benefici, economici o giuridici, riconosciuti dalla normativa vigente.

Congedo biennale

Il dipendente, pubblico e privato, può richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a 24 mesi.

Il periodo di congedo non è retribuito e non è computabile né ai fini dell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, anche se il dipendente può riscattarlo versando i relativi contributi secondo i criteri della prosecuzione volontaria.

Durante periodo di congedo è riconosciuto al dipendente malato affetto da malattie oncologiche, invalidanti e croniche il diritto alla conservazione del posto di lavoro (con conseguente divieto di procedere a licenziamento da parte del datore di lavoro) ma vige il divieto di svolgere qualunque attività lavorativa.

ATTENZIONE: La fruizione del congedo decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, con o senza retribuzione, spettanti al dipendente Il congedo è compatibile con la concorrente fruizione di altri eventuali benefìci, economici o giuridici

La malattia è certificata dal medico di medicina generale o dal medico specialista, operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata, che ha in cura il lavoratore.

Smart working

Alla fine del periodo di congedo, il lavoratore dipendente affetto da malattie oncologiche, invalidanti e croniche per lo svolgimento della propria attività lavorativa ha diritto prioritariamente a svolgere l’attività lavorativa in modalità agile, se la prestazione lavorativa lo consente.

Questa nuova priorità all’accesso allo smart working va ad aggiungere alle altre previste dalla normativa vigente (art. 33, c. 6-bis, L. 104/1992 e art. 18, c. 3-bis, L. 81/2017) in base alle quali il datore è tenuto a dare priorità alle richieste di esecuzione del lavoro in modalità agile rivolte:

  • dai dipendenti che fruiscono delle due ore di permesso giornaliero fino al terzo anno di vita del figlio disabile o dei permessi previsti dalla normativa vigente per l'assistenza ad una persona con disabilità;
  • dai dipendenti con almeno un figlio fino a 12 anni di età o di qualsiasi età se in condizione di disabilità grave;
  • dai dipendenti con disabilità grave o che rientrano nella nozione di caregiver familiare.

Permessi di lavoro per visite, esami e cure mediche

L’articolo 2 della legge 18 luglio 2025, n. 106 prevede inoltre, per i dipendenti pubblici o privati, affetti da malattie oncologiche in fase attiva o in follow-up precoce, nonché da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, il diritto di fruire, in aggiunta ai benefìci previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, di ulteriori 10 ore annue di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche nonché cure mediche frequenti.

Il diritto è riconosciuto anche ai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati con figlio minorenne affetto da malattie oncologiche, in fase attiva o in follow-up precoce, ovvero da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportino un grado di invalidità pari o superiore al 74%.

Si richiede la previa prescrizione da parte del medico di medicina generale o di un medico specialista operante in una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata della malattia invalidante.

Per le ore di permesso aggiuntive  si applica la disciplina prevista per i casi di gravi patologie richiedenti terapie salvavita e ai lavoratori compete un'indennità economica determinata nelle misure e secondo le regole previste dalla normativa vigente in materia di malattia.

Nel settore privato, tale indennità è direttamente corrisposta dai datori di lavoro e successivamente dagli stessi recuperata tramite conguaglio con i contributi dovuti all'ente previdenziale.  

Nel settore pubblico, le amministrazioni provvedono alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche nonché del personale per il quale è prevista la sostituzione obbligatoria nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale.

Tali previsioni si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Lavoratori autonomi

Con riferimento al lavoro autonomo, l'articolo 2, comma 3, della legge 18 luglio 2025, n. 106 prevede che, al ricorrere di malattie invalidanti o croniche, anche rare, che comportano un grado di invalidità pari o superiore al 74%, la sospensione dell'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da parte del lavoratore autonomo si applichi per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare, in luogo dei 150 giorni previsti, nella generalità dei casi dall'articolo 14 della L. 81/2017.

Si ricorda che tale articolo prevede, in via generale, che la gravidanza, la malattia e l'infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non comportano l'estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a 150 giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell'interesse del committente.

Premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche

Infine, l'articolo 3 istituisce un Fondo per il conferimento di premi di laurea intitolati alla memoria di pazienti affetti da malattie oncologiche e introduce una clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

Tabella riepilogativa delle nuove tutele

Tipo di tutela Descrizione
Congedo biennale Periodo di congedo non retribuito fino a 24 mesi con conservazione del posto di lavoro. Il lavoratore non può svolgere altre attività lavorative.
Smart working Diritto prioritario allo smart working dopo il congedo, se la mansione lo consente.
Permessi di lavoro per visite, esami e cure Ulteriori 10 ore annue di permessi indennizzati per esami, cure e visite mediche. Esteso ai genitori di minori malati.
Lavoratori autonomi Sospensione dell'attività fino a 300 giorni per anno solare per i lavoratori autonomi con malattie invalidanti o croniche (anziché 150 giorni previsti dalla normativa vigente).

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