Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

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Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

Non si può affrontare esaurientemente il tema della patente a crediti senza approfondire un aspetto dirimente come quello delle sanzioni.

Obbligo di possedere la patente a crediti e adempimenti

Dal 1° ottobre 2024 è in vigore l’obbligo di dotarsi della patente a crediti in edilizia, che può essere richiesta tramite il Portale dei servizi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, disponibile al seguente indirizzo: https://servizi.ispettorato.gov.it/.

Transitoriamente, fino al 31 ottobre 2024, si potrà operare in cantiere previa trasmissione, a mezzo PEC, all’INL, di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti essenziali per il rilascio della patente (articolo 1, decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 18 settembre 2024, n. 132), salvo poi completare la procedura con la richiesta della patente entro la medesima data.

Dal 1° novembre 2024, tutti i soggetti rientranti nel campo applicativo della patente a crediti, vale a dire le imprese (anche quelle non edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri (INL, circolare n. 4 del 23 settembre 2024), dovranno aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

Sono esclusi dall’ambito applicativo della patente a crediti

  • i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri, ecc.);
  • le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.

Fin qui le indicazioni utili a chi è obbligato a chiedere il rilascio della patente. Ma cosa rischia chi ne risulti sprovvisto ai controlli? Chi è tenuto a verificare il possesso della patente a crediti in cantiere? Quali sanzioni si applicano?

Mancanza della patente o patente con meno di 15 crediti

Come stabilito dal legislatore, dopo la presentazione della domanda e nelle more del rilascio della patente (o, fino al 31 ottobre 2024, esibendo l’autocertificazione/autodichiarazione dei requisiti inviata all’INL)  è comunque consentito lo svolgimento delle attività, a meno che non venga notificata dall’Ispettorato una comunicazione di assenza di uno o più requisiti.

Oltre a dotarsi della patente, l’impresa o il lavoratore autonomo dovrà monitorare il punteggio della stessa, tenendo presente che la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente lo svolgimento dell'attività.  Il legislatore, in questo caso, ammette esclusivamente la possibilità di completare le attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione laddove i lavori eseguiti, in un determinato cantiere, secondo quanto riportato nel relativo capitolato, siano superiori al 30% del valore del contratto.

NOTA BENE: Si ricorda che la patente a crediti è rilasciata con un punteggio iniziale di 30 crediti.

Sanzioni applicate in caso di irregolarità

All’impresa o al lavoratore autonomo che operano in cantiere

  • senza la patente a crediti,
  • o senza documento equivalente se stranieri,
  • o con una patente con meno di 15 crediti,

si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

La sanzione non è diffidabile (articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008).

In aggiunta, è prevista l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Inoltre. al committente o al responsabile dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione SOA, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro (art. 157 del D.lgs. n. 81/2008).

Non è invece espressamente sanzionata la violazione dell’obbligo di informare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale entro il termine di 5 giorni (articolo 1, comma 6, del decreto ministeriale 18 settembre 2024, n. 132).

Provvedimenti sulla patente o sul suo punteggio

Vanno da ultimo ricordati i provvedimenti che possono essere emessi sulla patente per sospenderne l’efficacia o revocarla o finalizzati a decurtarne il punteggio.

Tali provvedimenti dovranno ovviamente essere ben attenzionati da imprese e lavoratori autonomi per evitare di incorrere nelle sanzioni prima illustrate.

Ecco una tabella sui principi generali alla base della decurtazione dei crediti e della sospensione e revoca della patente:

Concetto

Descrizione

Note

Decurtazione

Il punteggio della patente subisce decurtazioni in base alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis del D.lgs. n. 81/2008 e per condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024 a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Il recupero dei crediti è possibile se il punteggio scende sotto 15 crediti.

Sospensione

La patente può essere sospesa per infortuni con morte o inabilità permanente, assoluta o parziale, in via cautelare, fino a 12 mesi

La sospensione della patente legata ad un evento infortunistico con esiti mortali è obbligatoria, fatta salva la diversa valutazione dell’Ispettorato adeguatamente motivata.

La sospensione derivante da un evento infortunistico che dà luogo a una inabilità permanente è discrezionale e non può prescindere da un provvedimento di riconoscimento della stessa inabilità da parte dell’INAIL.

Revoca

La patente è revocata in caso di dichiarazioni non veritiere sui requisiti per il rilascio, accertate in sede di controllo successivo.

Il controllo deve riguardare requisiti dichiarati inizialmente.

Il venir meno di uno o più requisiti in un momento successivo non incide sulla utilizzabilità del patente.

 Dopo 12 mesi si può richiedere una nuova patente

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