Patente a crediti, ANA: esclusi gli archeologi. Chi è tenuto?

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Patente a crediti, ANA: esclusi gli archeologi. Chi è tenuto?

Gli archeologi che operano in regime di lavoro autonomo devono essere esclusi dall’obbligo di possesso della patente a crediti.

Il monito, a cui fa seguito la contestuale richiesta di un intervento correttivo sulle FAQ dell’INL, arriva dall’ANA, l’Associazione Nazionale Archeologi.

Ma andiamo con ordine e ricostruiamo l’accaduto.

Patente a crediti: FAQ dell’INL su lavoro dell’archeologo

Il 15 ottobre 2024, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha aggiornato la pagina istituzionale dedicata, pubblicando nuove FAQ in tema di patente a crediti.

Tra queste vi è anche la FAQ 11 nella quale si rappresenta all’INL il caso del lavoro dell’archeologo, lavoro  che i codici Ateco 74.90.99 e 72.20.00 configurano come prestazione di natura intellettuale.

L'esecuzione di scavi archeologici, si evidenzia nel quesito, è però regolamentata dall’Allegato II.18 del Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36).

A tale attività si applicano le nuove norme sul sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti (articolo 27 del T.U. sicurezza sul lavoro) o la stessa può definirsi esonerata dall’obbligo di possesso della patente a crediti come prestazione intellettuale?

Al quesito l’Ispettorato nazionale del lavoro aveva risposto che, in quanto fisicamente operanti nei cantieri temporanei o mobili (art. 89, comma 1 lett. a, T.U. sicurezza sul lavoro), gli archeologi devono essere in possesso della patente a crediti.

A chiarirlo peraltro, evidenzia lo stesso Ispettorato, è stata la circolare n. 4/2024.

L’archeologo dichiarerà, avverte l’INL, di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.

Patente a crediti: chiarimenti ANA su lavoro dell’archeologo

Con nota del 17 ottobre 2024, l’ANA ha reso noto di aver richiesto la revisione della risposta contenuta al punto 11 delle FAQ sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

La professione dell’archeologo è una professione intellettuale. Il fatto che, nota l’ANA, il professionista possa svolgere anche operazioni fisiche non rileva ai fini del suo inquadramento come prestazione intellettuale.

A supporto di tale affermazione, l’ANA richiama la sentenza n. 1234 del 21 febbraio 2022 nella quale il Consiglio di Stato ha statuito che le prestazioni intellettuali si caratterizzano per la discrezionalità con cui il professionista porta avanti le sue azioni, compiute sulla base della propria competenza e preparazione.

Inoltre, nella stessa circolare INL n. 4/2024 si escludono esplicitamente dall’applicazione dal campo di applicazione della patente a crediti i professionisti ingegneri e architetti che intervengono sui cantieri. E lo stesso  Codice dei Contratti Pubblici inserisce il lavoro dell’archeologo tra i servizi di ingegneria e architettura, equiparandolo.

La fattispecie dello “scavo archeologico”, rileva poi l’ANA, è un ambito speciale, nel quale intervengono ditte e imprese in possesso di certificazione OS/25, per le quali l’ambito di applicazione della norma in oggetto non è previsto.

Eventuali professionisti che dovessero intervenire all’interno dello scavo archeologico in regime di lavoro autonomo, si troverebbero ad operare all’interno di un cantiere archeologico che è fattispecie distinta dal cantiere edile.

L’ISTAT difatti propone, all’interno del Codice Ateco 43.12.00, il documento INAIL “Sicurezza & Archeologia - Cantieri archeologici: tutela dei lavoratori e del patrimonio culturale”, che opera le dovute distinzioni tra cantieri edili e cantiere di scavo archeologico.

Infine, l’ANA sottolinea un errore in merito all’iscrizione all’Albo.

L’attività dell’archeologo, sottolinea, non è attualmente normata attraverso un Ordine o un Albo professionale.  

La legge n. 110/2014 e decreti attuativi D.M. 244/2019 prevedono la non obbligatorietà dell’iscrizione agli Elenchi nazionali dei Professionisti dei Beni Culturali, con la conseguenza che queste professioni possono essere esercitate anche da coloro che non sono iscritti negli elenchi, purché documentino il possesso dei requisiti in relazione alle fasce indicate nei rispettivi bandi.

Alla luce di tutte queste considerazioni, l’ANA conclude affermando che gli archeologi che operano in regime di lavoro autonomo sono esclusi dall’applicazione della disciplina della patente a crediti in quanto a tutti gli effetti professione intellettuale e invitando l’INL a correggere la FAQ del 15 ottobre 2024.

Patente a crediti: casistica INL  

Imprese e lavoratori autonomi che sono tenuti o meno al possesso della patente a crediti secondo le FAQ dell’INL:

Tipo di impresa o attività

Obbligo di patente a crediti

Imprese di sistemazione agraria e forestale, imboschimento, creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi (non agricole), potature e piantumazioni, ecc

(se in cantieri temporanei o mobili)

Lavori di posa in opera di perimetri di contenimento in cemento, costruzione di muretti o recinzioni di confine

Cantieristica navale

No (salvo in cantieri edili o ingegneria civile)

Imprese di impiantistica telefonica e fibra ottica (costruzione, manutenzione e installazione linee)

No (salvo in cantieri edili o ingegneria civile)

Imprese che effettuano lavori su impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento, riscaldamento

No (se non includono edilizia o ingegneria civile)

Attività di carico/scarico materiali con attrezzature di lavoro

No

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