Patente a crediti: le Faq dell’Ispettorato nazionale del lavoro
Pubblicato il 07 ottobre 2024
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Dal 1° ottobre 2024 scatta l’obbligo della patente a crediti per operare nei cantieri temporanei o mobili per le imprese, anche quelle non edili, e per i lavoratori autonomi che operano fisicamente nei cantieri stessi.
Si tratta di una misura introdotta dal decreto legge n. 19 del 2 marzo 2024 (decreto Pnrr) per garantire che le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili soddisfino determinati requisiti di qualificazione e sicurezza.
L’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha dunque prontamente emanato il 4 ottobre 2024 le prime Faq utili per l’applicazione della normativa, che fanno seguito alla precedente circolare n. 4 del 23 settembre 2024.
Vediamo di che si tratta.
Scadenze e autocertificazioni
Secondo quanto già illustrato nella circolare n. 4/2024, tutte le imprese e i lavoratori autonomi che erano già operativi in cantieri al 1° ottobre 2024 hanno l'obbligo di inviare un’autocertificazione tramite PEC all'indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
L’autocertificazione serve a dichiarare il possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della patente a crediti; si tratta però di una misura introdotta come soluzione temporanea per consentire alle imprese di continuare a operare fino a che non completino la procedura di richiesta della patente attraverso il portale online dedicato.
Una volta inviata la dichiarazione tramite PEC, essa rimane valida fino al 31 ottobre 2024.
Entro tale data, infatti, le imprese e i lavoratori autonomi dovranno completare la richiesta della patente utilizzando il portale online messo a disposizione dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
Le imprese che non completano questo passaggio rischiano di non essere più autorizzate a lavorare a partire dal mese di novembre 2024.
Chi deve inviare l'autocertificazione?
Attenzione, non tutte le imprese e i lavoratori autonomi sono però obbligati a inviare l’autocertificazione via PEC.
L'obbligo si applica esclusivamente a coloro che erano operativi in cantieri temporanei o mobili alla data del 1° ottobre 2024; allo stesso modo non è necessario inviare la PEC se l’impresa o il lavoratore autonomo abbiano già presentato la richiesta della patente a crediti tramite il portale online il 1° ottobre.
In altre parole, l'autocertificazione via PEC è richiesta solo per coprire l'eventuale periodo di transizione fino alla presentazione della domanda ufficiale della patente tramite il portale.
Cosa succede il 1° novembre 2024
A partire dal 1° novembre 2024 sarà obbligatorio che tutte le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri abbiano presentato la richiesta della patente a crediti attraverso il portale dedicato, in quanto la sola autocertificazione non sarà più sufficiente per continuare a operare.
Questo significa che tutte le imprese che desiderano proseguire le loro attività dovranno aver completato il processo di registrazione e ottenimento della patente tramite il portale entro il 31 ottobre 2024.
Qualora non venga completata la procedura entro questa scadenza, le imprese e i lavoratori autonomi non saranno autorizzati a operare nei cantieri.
Esenzioni dall'obbligo della patente a crediti
Non tutte le imprese sono soggette all'obbligo di ottenere la patente a crediti: vediamo le eccezioni previste.
Imprese in possesso di SOA
Le imprese che possiedono un'attestazione di qualificazione SOA (Sistema di Qualificazione per Appalti Pubblici) di classifica pari o superiore alla III sono esentate dall’obbligo di ottenere la patente a crediti, a prescindere dalla categoria di appartenenza dell’impresa.
L’attestazione SOA infatti, rilasciata secondo quanto previsto dall’art. 100, comma 4 del decreto legislativo n. 36 del 2023 (codice degli appalti pubblici), rappresenta una certificazione di idoneità che dimostra che l’impresa soddisfa già i requisiti necessari per operare in sicurezza nei cantieri.
Requisiti per il rilascio
Per ottenere la patente, è necessario rispettare una serie di requisiti normativi, tra cui la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Uno dei principali requisiti per il rilascio della patente a crediti è infatti la predisposizione e la corretta redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), così come previsto dall’art. 27, comma 1 del decreto legislativo n. 81/2008, obbligatorio per tutte le aziende.
Oltre al DVR, ogni impresa deve nominare un Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), che assicura che le misure di prevenzione e protezione dai rischi siano effettivamente implementate e rispettate all'interno dell'azienda.
La nomina del RSPP può essere interna o esterna all'azienda, ma in ogni caso il responsabile deve avere le competenze richieste dalla normativa vigente per garantire la sicurezza e il rispetto delle regole di prevenzione.
Ebbene, chiariscono le Faq del 4 ottobre 2024, per le aziende che operano su più unità operative o che hanno sedi dislocate ciascun datore di lavoro deve assicurarsi che ogni unità operativa disponga del proprio DVR aggiornato e che sia stato nominato un RSPP per ogni sede.
Non è sufficiente avere un DVR e un RSPP per la sede principale dell’azienda: ogni unità operativa deve essere in regola con tali adempimenti.
Questo significa che, per esempio, se un’impresa ha diverse sedi operative in diverse località, dovrà nominare un RSPP per ciascuna sede e redigere un DVR specifico che prenda in considerazione i rischi unici associati a ciascuna unità. Il mancato rispetto di questa normativa potrebbe precludere il rilascio della patente a crediti e, di conseguenza, impedire all’impresa di operare nei cantieri mobili o temporanei.
Formazione obbligatoria per i datori di lavoro
Un punto di particolare interesse è l'aggiornamento della normativa riguardante la formazione obbligatoria per i datori di lavoro: questo aggiornamento, previsto nell’ambito del nuovo Accordo Stato-Regioni, è volto ad armonizzare e migliorare la formazione in materia di sicurezza sul lavoro.
Tuttavia, chiarisce l’Ispettorato, fino all'entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni i datori di lavoro sono comunque tenuti a rispettare le normative vigenti alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.
In breve
Termine di presentazione dell’autocertificazione |
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva può essere inviata tramite PEC fino al 31 ottobre 2024. |
Soggetti obbligati |
L’autocertificazione deve essere inviata da parte delle imprese e i lavoratori autonomi che operavano in cantieri temporanei o mobili al 1° ottobre 2024. |
Scadenza per operare nei cantieri |
Dal 1° novembre 2024 solo chi ha richiesto la patente tramite il portale potrà operare nei cantieri. |
Imprese in possesso di SOA |
Se l’impresa possiede un’attestazione SOA di classifica pari o superiore alla III, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, non è tenuta all’invio |
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