Commercialista, revoca della cancellazione dall'Albo
Pubblicato il 09 luglio 2025
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Revoca del provvedimento di cancellazione per il commercialista che, dopo essere stato cancellato dall'Albo per morosità, ha saldato i contributi arretrati. Se ne occupa il Cndcec con il Pronto Ordini n. 37 pubblicato il 7 luglio 2025.
Provvedimento di cancellazione e revoca
Si fa presente che il 23 dicembre 2024, il Consiglio di Disciplina ha deciso di cancellare il professionista dall'Albo per morosità, in base all'articolo 7, comma 3, del Regolamento per la riscossione dei contributi. Successivamente, il 21 gennaio 2025, dopo aver saldato il debito, il professionista ha inviato una richiesta di revoca del provvedimento di cancellazione al Consiglio di Disciplina. Il 25 febbraio 2025, il Consiglio di Disciplina ha accettato la richiesta, annullando la cancellazione e notificando il provvedimento agli enti competenti.
In questo contesto, si pongono le seguenti questioni:
- Se, dopo la cancellazione, il Consiglio dell’Ordine avrebbe dovuto rimuovere il nome del professionista dall’Albo a partire dalla data della cancellazione;
- Se il pagamento effettuato dal professionista dopo aver ricevuto la notifica di cancellazione possa essere considerato un motivo valido per revocare il provvedimento;
- Se la delibera di revoca, presa dal Consiglio di Disciplina dopo aver verificato il pagamento dei contributi arretrati, sia legittima, e se questa annulli retroattivamente gli effetti della cancellazione (ex tunc), permettendo al professionista di mantenere l'iscrizione, l’anzianità e il numero di matricola, oppure se abbia effetto solo dal momento della sua adozione (ex nunc), obbligando quindi il professionista a richiedere una nuova iscrizione all'Albo con un nuovo numero di matricola. In questo caso, si domanda anche se solo il Consiglio dell’Ordine sia legittimato a decidere sulla reiscrizione o se il provvedimento di revoca del Consiglio di Disciplina sia sufficiente per procedere alla reiscrizione.
Richiesta la reiscrizione all'Albo
Il Consiglio Nazionale, si legge nel PO 37/2025, ha stabilito che la revoca del provvedimento di cancellazione produce effetti solo a partire dalla sua adozione e non retroagisce. Di conseguenza, il provvedimento di cancellazione ha avuto validità, anche se per un periodo limitato, fino alla sua revoca da parte del Consiglio di Disciplina territoriale, che ha comportato l'esclusione del professionista dall'Albo.
Sarà il Consiglio dell'Ordine a valutare la domanda, e se saranno soddisfatti i requisiti stabiliti dall'articolo 36 del D.lgs. 139/2005, procederà con la reiscrizione, con decorrenza dalla data della decisione di reiscrizione.
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