Pagamenti digitali: responsabilità dei prestatori di servizi
Pubblicato il 14 aprile 2025
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Nel panorama in continua evoluzione della fiscalità digitale, l’Unione europea ha compiuto un passo significativo verso una maggiore trasparenza e tracciabilità dei pagamenti transfrontalieri. Con l’adozione del pacchetto legislativo del 18 febbraio 2020, sono stati introdotti nuovi obblighi sia per gli Stati membri che per i prestatori di servizi di pagamento, con l’obiettivo di contrastare l’evasione IVA nel commercio elettronico.
Scopriamo cosa prevedono la Direttiva (UE) 2020/284 e il Regolamento (UE) 2020/283, e quali sono le principali novità per chi opera nel settore dei pagamenti digitali.
Obbligo di conservazione dei dati nei pagamenti transfrontalieri
Il 18 febbraio 2020, il Consiglio dell’Unione europea ha approvato un insieme di norme tra cui la Direttiva (UE) 2020/284, attraverso la quale è stata aggiunta una nuova Sezione 2 bis al Capitolo 4 del Titolo XI della Direttiva 2006/112/CE, intitolata "Obblighi generali per i fornitori di servizi di pagamento".
Con l’introduzione del nuovo articolo 243 ter nella Direttiva 2006/112/CE, viene stabilito che gli Stati membri dell’UE devono obbligare i fornitori di servizi di pagamento a conservare le informazioni relative ai servizi resi in merito ai pagamenti effettuati oltre i confini nazionali.
Contemporaneamente, il Regolamento (UE) 2020/283, che modifica il Regolamento (UE) n. 904/2010, ha introdotto un nuovo articolo 24 ter, il quale impone a ciascun Paese membro il compito di raccogliere i dati previsti dal citato articolo 243 ter della Direttiva 2006/112/CE e, in seguito, di trasmetterli alla Commissione europea.
Per raggiungere questo obiettivo, la Commissione europea ha creato un sistema elettronico centralizzato chiamato Cesop (Central Electronic System of Payment Information). Questo strumento è stato progettato per raccogliere, organizzare e analizzare i dati riguardanti i destinatari dei pagamenti tra cui le informazioni che i prestatori di servizi di pagamento sono obbligati a conservare e comunicare alle autorità competenti dei singoli Stati membri.
L’Italia ha dato attuazione alle direttive europee menzionate tramite il Decreto legislativo n. 153/2023. Con questo provvedimento è stato aggiunto un nuovo Titolo II-bis all'interno del Decreto IVA, introducendo importanti novità in materia di obblighi per i prestatori di servizi di pagamento. In particolare:
- vengono definiti gli obblighi di conservazione e trasmissione delle informazioni da parte degli operatori;
- sono specificati i criteri per determinare la localizzazione del soggetto che effettua il pagamento e del beneficiario;
- vengono elencati i dati che devono essere registrati e comunicati alle autorità competenti.
Questo nuovo sistema è entrato in vigore il 1° gennaio 2024.
Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 406675/2023, pubblicato il 20 novembre 2023, sono state stabilite le specifiche tecniche per l’invio dei dati relativi ai servizi di pagamento.
A chi spetta la valutazione della rilevanza delle informazioni
Alla luce di quanto detto, con riferimento agli obblighi di conservazione e trasmissione dei dati che ricadono sui prestatori di servizi di pagamento, l'Agenzia delle Entrate con principio di diritto n. 2 dell'11 aprile 2025 precisa che non rientra tra le loro responsabilità valutare se le informazioni da raccogliere e comunicare siano effettivamente funzionali agli scopi stabiliti dalla normativa dell’Unione europea.
Questa valutazione, infatti, spetta esclusivamente al legislatore europeo, che ha stabilito con chiarezza l’obbligo per gli Stati membri – Italia compresa – di adottare misure specifiche ritenute adeguate al raggiungimento degli obiettivi comunitari.
In questo contesto, il legislatore ha determinato che, nel momento in cui si verificano le condizioni previste per l’applicazione degli obblighi a carico dei prestatori di servizi di pagamento (per l’ordinamento italiano secondo quanto stabilito dagli articoli da 40-bis a 40-sexies del DPR n. 633/1972), le informazioni da raccogliere e trasmettere sono da considerarsi rilevanti per definizione.
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