Prestatori di servizi di pagamento, nuovi obblighi in arrivo

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Prestatori di servizi di pagamento, nuovi obblighi in arrivo

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 257 del 3 novembre 2023, il Decreto legislativo n. 153 del 18 ottobre 2023, volto all'attuazione della direttiva (UE) 2020/284 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi obblighi per i prestatori di servizi di pagamento (PSP).

Il provvedimento ha come scopo quello di impedire comportamenti fraudolenti nell’assolvimento dell’IVA nelle vendite di beni o servizi a consumatori finali localizzati in Paesi membri diversi da quello del venditore.

Le misure, in altri termini, sono volte a contrastare le frodi transfrontaliere in materia di IVA derivanti dal comportamento fraudolento di alcune imprese, soprattutto del settore del commercio elettronico transfrontaliero.

L'intervento è stato definitivamente approvato nella seduta del Consiglio dei ministri del 16 ottobre 2023.

NOTA BENE: Le nuove disposizioni, per espressa previsione, si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2024.

Commercio elettronico, obblighi di conservazione e comunicazione informazioni

Il Decreto, in particolare, interviene a modifica del DPR n. 633/1972, nel cui testo è introdotto il nuovo Titolo II sugli "Obblighi generali dei prestatori di servizi di pagamento".

Dopo alcune definizioni utili ai fini dell'applicazione delle nuove incombenze, viene espressamente introdotto l’obbligo, a carico dei PSP, di conservare la documentazione contenente determinate informazioni sui beneficiari e sui pagamenti relativi ai servizi di pagamento transfrontalieri da essi forniti in ogni trimestre civile.

Dati dei pagamenti nel sistema elettronico centrale

Tali dati vengono trasmessi all'Amministrazione finanziaria che, a sua volta, li inserisce nel sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti (Central electronic system of payment information - CESOP) al fine di consentire i necessari incroci in ambito UE per contrastare le frodi IVA negli acquisti transfrontalieri.

NOTA BENE: Un pagamento si considera transfrontaliero quando il pagatore è localizzato in uno Stato membro dell'Unione europea e il beneficiario è localizzato in un altro Stato membro, in un territorio terzo o in un paese terzo.

L'obbligo di conservazione delle informazioni si applica soltanto se, nel corso di un trimestre, il PSP abbia fornito servizi di pagamento corrispondenti a più di 25 pagamenti transfrontalieri allo stesso beneficiario.  

La documentazione va conservata per un periodo di 3 anni, a decorrere dalla fine dell'anno civile corrispondente alla data del pagamento.

Documentazione da conservare, dati contenuti

Il provvedimento dettaglia, di seguito, quali siano le informazioni che devono essere contenute nella documentazione da conservare, ed ossia:

  • il BIC o altro codice identificativo d'azienda che individui il prestatore di servizi di pagamento;
  • il nome o la denominazione commerciale del beneficiario del pagamento;
  • se disponibile, il numero di identificazione IVA o altro numero di codice fiscale nazionale del beneficiario;
  • l'IBAN o altro identificativo che individui il beneficiario e ne fornisca la localizzazione;
  • in caso di ricevimento fondi senza disporre di un conto di pagamento, il BIC o altro codice identificativo d'azienda;
  • se disponibile, l'indirizzo del beneficiario che figura in documentazione;
  • i dettagli dei pagamenti transfrontalieri e dei rimborsi di pagamenti (quali data e ora, importo e valuta etc.).

Sanzioni applicabili 

Infine, il Decreto si occupa delle sanzioni da irrogare al PSP in caso di violazione degli obblighi indicati, prevedendo che:

  • per la violazione dell'obbligo di conservazione, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 9, comma 1, del D. Lgs. n. 471/1997 (ovvero la sanzione amministrativa da 1.000 a 8.000 euro);  
  • per la violazione degli obblighi di comunicazione, si applica la sanzione di cui all'articolo 10, comma 1, del medesimo Decreto legislativo (ovvero la sanzione amministrativa da 2.000 a 21.000 euro).
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