Prestatori servizi di pagamento, al via il nuovo obbligo di comunicazione

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Prestatori servizi di pagamento, al via il nuovo obbligo di comunicazione

A partire dal 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore nel nostro ordinamento alcune disposizioni contenute nel Dlgs n. 153 del 18 ottobre 2023, che impongono ai prestatori di servizi di pagamento (PSP) una serie di obblighi con riferimento alla conservazione e comunicazione dei c.d. “pagamenti transfrontalieri”.

Il provvedimento firmato il 20 novembre 2023 dal direttore Ruffini e le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate hanno individuato le modalità e le regole tecniche per la trasmissione dei dati inerenti al nuovo obbligo di comunicazione e conservazione dei pagamenti elettronici per contrastare le frodi Iva nell’e-commerce.

CESOP: sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti

Dall'1 gennaio 2024 sono entrate in vigore le nuove regole dell'UE per i prestatori di servizi di pagamento per rafforzare la lotta contro la frode IVA nel settore delle transazioni transfrontaliere di commercio elettronico.

I prestatori di servizi di pagamento (PSP) devono:

  • tenere registri dettagliati dei pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e relativi al beneficiario ("il beneficiario") di tali pagamenti;
  • comunicare alle autorità fiscali informazioni relative a taluni pagamenti transfrontalieri determinati come tali in ragione dell'ubicazione del pagatore e dell'ubicazione del beneficiario.

Le autorità fiscali degli Stati membri dell'UE raccoglieranno le informazioni per mezzo di un formato elettronico standard (XML) e le trasmetteranno alla banca dati europea "CESOP", sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

Il CESOP deve:

  • conservare, aggregare e analizzare le informazioni trasmesse dagli Stati membri;
  • rendere disponibile il risultato di queste analisi ai funzionari di collegamento di Eurofisc, specializzati nella lotta alle frodi IVA.

Prestatori di servizio di pagamento, obblighi i comunicazione

L’Agenzia delle Entrate, con li provvedimento n. 406675/2023, ha definito le regole con le quali i prestatori di servizi di pagamento (Psp) possono trasmettere, a decorrere dal 2024, i dati dei pagamenti transfrontalieri secondo quanto disposto dal nuovo Titolo II-bis del DPR 633/72, introdotto dal DLgs. 153/2023.

Nel dettaglio, i Psp devono tenere dei registri sui pagamenti transfrontalieri provenienti dagli Stati membri e sui relativi beneficiari e, inoltre, devono comunicare le operazioni alle autorità fiscali degli Stati membri. Queste ultime raccolgono le informazioni ricevute e le trasmettono con apposito file al “Cesop” (Central electronic system of paynebt information), la banca dati europea sui pagamenti elettronici.

NOTA BENE: Pertanto, anche l’Agenzia delle Entrate sarà tenuta a trasmettere i file al CESOP, il sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti.

Per un approfondimento dell’argomento si rinvia al post: “Prestatori di servizi di pagamento, regole per la comunicazione”.

Sistema elettronico centrale di informazioni sui pagamenti, FAQ

In data 14 dicembre 2023, l’Amministrazione finanziaria ha pubblicato 7 FAQ, con le quali vengono chiariti alcuni aspetti inerenti i nuovi obblighi di comunicazione anti-frode che decorrono dall’anno 2024.

Di seguito, le risposte rese pubbliche sul sito web, nella sezione CESOP sistema elettronico:

  • nel caso in cui la casa madre voglia effettuare l’invio della comunicazione per conto della branch italiana, la casa madre deve essere registrata nella sezione Indagini finanziarie del REI. Inoltre, nella comunicazione la casa madre deve essere indicata come SendingPSP, mentre la branch italiana deve essere indicata come ReportingPSP;
  • per inviare una comunicazione CESOP per mezzo del SID è necessario essere in possesso di un codice fiscale valido;
  • un’operazione di pagamento effettuata da un pagatore localizzato nella Repubblica di San Marino è sempre esclusa dall’ambito di applicazione, qualunque sia la localizzazione del beneficiario;
  • la comunicazione zero (nessuna operazione di pagamento da comunicare) è facoltativa, ma raccomandata in quanto permette un primo adempimento dell’obbligo comunicativo.
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