Ccnl Cinematografia produzione. Rinnovo

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Il 23 luglio 2025 Anica e Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno sottoscritto l'ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl per i dipendenti dell'industria cineaudiovisiva. Le Parti precisano che l'erogazione economica prevista dall'accordo, comprensiva dell'anticipo erogato dal mese di luglio 2025 a tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione è considerata in acconto dei futuri miglioramenti contrattuali e subordinata allo scioglimento della riserva. L'accordo decorre dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 (Vai al testo dell'accordo).

Classificazione del personale

Con il rinnovo viene introdotto il livello 6 Super nel quale sono inquadrati i lavoratori che, oltre alle prerogative previste al 6° livello, in ragione della maggiore esperienza maturata o delle prerogative professionali di alta specializzazione, sono chiamati in via continuativa a svolgere attività di direzione e coordinamento di altri lavoratori nell'ambito di un reparto tecnico o di un processo produttivo.

Per tali lavoratori il periodo di prova viene fissato a 5 mesi, l'indennità di maneggio denaro in € 135,00.
Il periodo di preavviso per tali lavoratori viene così definito:

  • 2 mesi fino a 5 anni di servizio;
  • 4 mesi fino da 5  a 10 anni di servizio;
  • 5 mesi oltre 10 anni di servizio.

Minimi retributivi

Definiti aumenti con decorrenza gennaio 2026, luglio 2026, luglio 2027 e gennaio 2028. Le tabelle retributive sono consultabili nella "Banca dati".

Arretrati periodo gennaio-giugno 2025

Livello Arretrati
1 195,65
2 232,83
3 273,91
4 315,00
4 Super 334,57
5 356,09
5 Super 367,83
6 414,78
6 Super 428,48
7 487,17
7 Super 508,70

Aumenti periodici di anzianità

Viene definito l'importo dello scatto di anzianità per il livello 4°S in € 15,22  e per il nuovo livello 6°S in € 18,34.

R.O.L.

Il lavoratore dovrà chiedere di fruire dei Rol con un preavviso di almeno 72 ore prima, il datore di lavoro dovrà darne autorizzazione o diniego motivato entro 48 ore dalla richiesta. Nei casi di imprevista necessità il lavoratore può fare richiesta in un tempo inferiore a 72 ore prima e il datore di lavoro dovrà darne autorizzazione o diniego entro 24 ore dalla richiesta.

Le 50 ore annue o pro-rata, per assunzioni in corso dell'anno o riproporzionamento per part time e periodi di assennza, vanno godute dal dipendente entro 12 mesi dalla fine del periodo di maturazione (31/12 dell'anno successivo); trascorso tale termine (12 mesi) le ore maturate e non ancora godute andranno retribuite con il successivo cedolino di gennaio.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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