L’onorevole paga l’Irpef sul vitalizio

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Con la risoluzione 262 del 26 ottobre 2009 l’agenzia delle Entrate, intervenendo in tema di assegni vitalizi e trattamenti similari erogati agli onorevoli dagli organi parlamentari, spiega che dato il particolare regime impositivo previsto per tali assegni vitalizi, collegati ad una carica elettiva, essi non si configurano, ai fini fiscali, come trattamenti pensionistici (Corte Costituzionale sentenza n. 289/1994) ma sono da considerare una vera e propria indennità correlata alla cessazione della carica. Pertanto, si ritiene che ad essi non possa applicarsi il trattamento di esenzione dall’Irpef ex articolo 3, comma 2, della legge n. 206/2004, legge che reca la speciale normativa destinata ai trattamenti pensionistici percepiti dalle vittime di atti di terrorismo.
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