Le novità di legge su congedo straordinario e permessi per assistere i disabili

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Il riconoscimento della disabilità

Condizione essenziale per poter fruire dei permessi mensili ex art. 33, comma 3, Legge n. 104/1992 e del congedo straordinario retribuito biennale ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, è che il soggetto da assistere sia riconosciuto portatore di handicap in condizione di gravità dalla Commissione medica istituita presso le ASL, integrata da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare.

Ai sensi dell’art. 2 del D.L. n. 324 del 27 agosto 1993, convertito dalla Legge n. 423 del 27 ottobre 1993, come recentemente modificato dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014, la Commissione medica deve pronunciarsi entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, in luogo dei precedenti 180 giorni.

La certificazione provvisoria

Tuttavia, qualora la Commissione medica non si pronunci entro 45 giorni – e non già 90, come in passato - dalla presentazione della domanda, gli accertamenti possono essere effettuati in via provvisoria, ai fini delle fruizione dei permessi mensili e del congedo straordinario retribuito biennale, da un medico specialista nella patologia denunciata o da medici specialisti nelle patologie denunciate, in servizio presso l’ASL da cui il disabile è assistito.

Stante quanto sopra, gli istituti in questione possono adesso essere concessi ai lavoratori già con una certificazione “c.d. provvisoria”, che può appunto essere rilasciata dopo quarantacinque giorni dalla domanda per il riconoscimento della disabilità grave.

La certificazione provvisoria può – sempre in forza delle ultime modifiche legislative - essere rilasciata anche direttamente dalla Commissione medica competente, al termine della visita, previa richiesta motivata dell’interessato.

Da notare che il certificato provvisorio produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo.

L’accertamento provvisorio

Altra novità di sicuro impatto nella gestione del personale, introdotta dal D.L. n. 90/2014, è la possibilità per i portatori di handicap in possesso di verbali in cui sia prevista la rivedibilità, di continuare a fruire di diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura – e quindi anche dei permessi ex lege n. 104/92 e del congedo straordinario retribuito ex D.Lgs. n. 151/2001 – nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica.

I permessi mensili

Una volta ottenuta la certificazione che attesti la disabilità grave (è sufficiente anche la certificazione provvisoria), e sempreché il soggetto non sia ricoverato a tempo pieno, i lavoratori dipendenti possono fruire di tre giorni al mese, retribuiti e coperti da contribuzione figurativa, per assistere il portatore di handicap grave coniuge, parente o affine entro il secondo grado.

Come chiarito dall’Inps con circolare n. 155/2010, e ribadito dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 19 del 26 giugno 2014, qualora il coniuge o il genitore di colui che necessita di assistenza abbia compiuto 65 anni di età o sia assente o deceduto o, ancora, affetto da patologie invalidanti, l’assistenza può essere garantita da parenti o affini entro il terzo grado.

Il soggetto che può fruire dei permessi deve essere uno ed uno solo (si parla, infatti, di referente unico) anche se è stato chiarito che il referente deve essere “unico” in relazione al disabile da assistere ed al periodo di assistenza, per cui è possibile che diversi soggetti aventi diritto (ad esempio due figli) si alternino nell’assistenza dello stesso disabile (il genitore) in periodi diversi.

Eccezione alla regola del referente unico è l’assistenza al figlio portatore di handicap grave che può essere assicurata da entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Il congedo straordinario biennale

Il congedo straordinario retribuito per assistere i disabili in condizioni di gravità, regolamentato dall’art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n. 151/2001, può essere fruito entro 60 giorni dalla richiesta, ed anche solo con un certificato provvisorio che attesti l’handicap grave del soggetto da assistere, da:

- coniuge convivente;

- padre o madre anche adottivi;

- uno dei figli conviventi;

- uno dei fratelli o sorelle conviventi;

- parente o affine entro il terzo grado convivente (Corte Costituzionale sent. n. 203/2013).

Anche in questo caso, è necessario che il disabile grave non sia ricoverato a tempo pieno, salva l’ipotesi in cui, nonostante il ricovero, la presenza di chi assiste non sia richiesta dai sanitari.

La nuova norma ha stabilito un ordine di priorità dei soggetti aventi diritto alla fruizione del congedo straordinario che degrada solo in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei primi (INPS, circolare n. 21 del 6 marzo 2012) e, inoltre, occorre sottolineare che al congedo di questione è stato esteso il concetto di “referente unico” già introdotto a proposito dei permessi mensili ex lege n. 104/1992.

La durata

Il congedo straordinario di cui si parla non può superare la durata complessiva di due anni per ciascun disabile grave e nell’arco della vita lavorativa di chi assiste.

Entrando più nel particolare:

- ciascun disabile in condizioni di gravità ha diritto a due anni di assistenza a titolo di congedo straordinario da parte dei familiari individuati dalla legge;

- ogni lavoratore ha diritto a due anni di congedo ex art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000 (non retribuito), per gravi e documentati motivi familiari di cui il congedo ex art. 42, D.Lgs. n. 15/2001 (retribuito) rappresenta una species.

In pratica, il contatore complessivo a disposizione di ciascun dipendente è comunque quello di due anni nell’arco della vita lavorativa, a prescindere dalla causa specifica per cui il congedo sia fruito.

Quindi, a titolo di esempio:

- qualora un lavoratore abbia già utilizzato i due anni per assistere il figlio portatore di handicap grave, fruendo del congedo straordinario retribuito ex art. 42,D.Lgs. n. 151/2001, avrà esaurito il limite individuale che gli spetta a titolo di congedo straordinario non retribuito per “gravi e documentati motivi familiari” ex art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000;

- qualora un lavoratore abbia già fruito di un anno e 2 mesi di congedo straordinario non retribuito per gravi e documentati motivi familiari, ex art. 4, comma 2, Legge n. 53/2000, potrà al massimo fruire, di dieci mesi di congedo straordinario retribuito, ex art. 42,D.Lgs. n. 151/2001, per assistere il figlio portatore di handicap grave.

L’espressione “mancanti” e le patologie invalidanti

Sia per i permessi ex lege n. 104/92 che per il congedo ex art. 42, D.Lgs. n. 151/2001, il legislatore ha utilizzato l’espressione “mancanti” e, a tal proposito, è opportuno ricordare che la stessa ricomprende:

- l’assenza naturale e giuridica, come nel caso di celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto;

- ogni altra condizione assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra autorità, quale divorzio, separazione legale o abbandono.

Per quanto concerne, le patologie invalidanti, ai fini dell’individuazione delle stesse occorre fare riferimento soltanto a quelle a carattere permanente, indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3 del D.I. n. 278 del 21 luglio 2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, Legge n. 53 dell’8 marzo 2000.

Le eccezioni all’assenza di ricovero

In entrambi gli istituti analizzati, per la fruizione del relativo diritto è richiesto che il disabile grave non sia ricoverato a tempo pieno, ovvero per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurino assistenza sanitaria continuativa (INPS, circolare n. 155 del 3 dicembre 2010).

In merito si sottolinea, altresì, che per entrambi gli istituti sono ammesse le seguenti eccezioni:

- interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate;

- ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine;

 - ricovero a tempo pieno di un minore con disabilità in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi già prevista per i bambini fino a tre anni di età.

Norme e prassi 

Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 33, comma 3

D.L. n. 324 del 27 agosto 1993, art. 2, convertito dalla Legge n. 423 del 27 ottobre 1993

Legge n. 53 dell’8 marzo 2000, art. 4, comma 2

D.I. n. 278 del 21 luglio 2000, art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3

D.Lgs. n. 151/2001, art. 42, commi 5 e segg.

Corte Costituzionale, sent. n. 203/2013

D.L. n. 90 del 24 giugno 2014,art. 25, convertito dalla Legge n. 114 dell’11 agosto 2014

INPS, circolare n. 155 del 3 dicembre 2010

INPS, circolare n. 21 del 6 marzo 2012

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, interpello n 19 del 26 giugno 2014
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