Interrogatorio di garanzia: tempestivo l’avviso il giorno prima

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Interrogatorio di garanzia: tempestivo l’avviso il giorno prima

Deve ritenersi valido ed efficace - dunque tempestivo - l'avviso dell'interrogatorio di garanzia che abbia posto il difensore nelle condizioni di intervenire, eventualmente a mezzo di un sostituto, o di chiedere che l'atto sia ritardato per il tempo strettamente necessario ad assicurare la sua presenza.

Il contemperamento tra l'esigenza di assicurare un esercizio effettivo delle prerogative difensive e quella di garantire il tempestivo contatto tra la persona ristretta ed il giudice della cautela “deve passare attraverso la valorizzazione della facoltà del difensore di presentare una motivata istanza di differimento dell'interrogatorio”.

E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione, con sentenza n. 26343 del 21 settembre 2020, nel rigettate le doglianze promosse da un uomo, indagato in un procedimento penale, contro la decisione di conferma dell’applicazione, suoi confronti, della misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso tale decisione il ricorrente aveva dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull’assunto che l'avviso dell'interrogatorio di garanzia, notificato al difensore il giorno prima del compimento dell'atto, non gli avrebbe consentito l'esercizio del diritto di difesa.

Motivo, questo, rigettato dai giudici di Piazza Cavour che hanno, per contro, ritenuto tempestivo l'avviso dell'interrogatorio di garanzia notificato al difensore.

Tutte le circostanze del caso in esame, infatti, non erano affatto indicative della lesione del diritto di difesa, dato che la distanza tra il luogo dell'atto e quello dove il difensore aveva lo studio non risultava ostativa all'intervento dell'avvocato, il quale avrebbe comunque potuto ottenere un differimento dell'atto, ove avesse allegato concrete difficoltà.

Inoltre, il diritto di difesa non risultava leso neanche dalla dedotta esiguità del termine concesso per consultare gli atti: come rilevato dal Tribunale, l'ordinanza contestata era stata riemessa sulla base dello stesso compendio indiziario di una ordinanza precedentemente annullata nota al difensore da circa cinque mesi.

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