INPGI, i minimali di retribuzione per il 2022

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INPGI, i minimali di retribuzione per il 2022

Il minimale di retribuzione giornaliera di legge per i lavoratori appartenenti all’INPGI, per l’anno 2022, è pari a 49,91 euro (1.298,00 euro mensili). Mentre la fascia retributiva annua oltre la quale deve essere corrisposta l’aliquota aggiuntiva dell’1% (posta a carico del dipendente), è determinata in 46.184,00 euro. L’importo indicato, rapportato a dodici mesi, è pari a 3.849,00 euro.

Tali valori retributivi avranno effetto fino al 30 giugno 2022, in quanto la competenza assicurativa in capo alla gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI cesserà alla predetta data.

I valori retributivi sono stati forniti dall’INPGI, con la circolare n. 1 del 2 febbraio 2022.

Congedo per l’assistenza ai familiari portatori di handicap grave, l’indennità economica

A decorrere dal 1° maggio 2011, l’autorizzazione al congedo straordinario ed il pagamento dell’indennità economica rientra nelle competenze dell’INPS, anche per i giornalisti dipendenti da datori di lavoro privati assicurati presso l’INPGI.

Per l’anno 2022:

  • l’importo massimo giornaliero della retribuzione figurativa (su 365 gg) è pari a 102,30 euro;
  • l’importo massimo annuo della retribuzione figurativa è pari a 37.341,27 euro;
  • l’importo complessivo annuo dell’indennità + IVS è pari a 49.663,89 euro.

INPGI, massimale imponibile IVS

Il massimale annuo per l’anno 2022 risulta pari a 105.014,00 euro. Il predetto massimale trova applicazione per la sola aliquota pensionistica IVS, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'art. 3-ter della L. n. 438/1992.

Con l’occasione, si ricorda che:

  • il massimale annuo non è frazionabile a livello mensile e deve essere considerato nella sua interezza, anche nel caso in cui risultino retribuiti solo alcuni periodi nell’anno;
  • in presenza di più rapporti di lavoro, successivi l’uno all’altro o contestuali, le retribuzioni riferite ai vari rapporti di lavoro si cumulano ai fini dell’applicazione del massimale. A tal fine, il giornalista è, quindi, tenuto a comunicare al datore di lavoro gli elementi retributivi relativi a ciascun rapporto intrattenuto nell’anno;
  • nel caso in cui il giornalista nel corso dell’anno abbia rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che comportano l’iscrizione alla Gestione Separata INPGI (o INPS), ai fini dell’applicazione del massimale, le retribuzioni connesse ai rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi connessi alla collaborazione coordinata e continuativa.

INPGI, rateazione dei debiti contributivi

Per l’anno 2022, si prescinde dalla garanzia fideiussoria nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore a 47.371,00 euro, purché la durata del rateizzo sia limitata a massimo 12 mesi.

INPGI, prosecuzione volontaria della contribuzione

Il Regolamento delle prestazioni previdenziali dell’INPGI prevede, all’art. 17, che la contribuzione volontaria sia adeguata ad inizio anno in base all’indice di variazione del minimo retributivo contrattuale del Redattore con più di 30 mesi di anzianità (CNLG Fieg/Fnsi), intervenuto nei due anni immediatamente precedenti.

Poiché tra il 2020 ed il 2021 il predetto minimo contrattuale non ha subito variazioni, per i giornalisti già ammessi alla prosecuzione volontaria, il contributo dovuto alla Gestione INPGI sostitutiva dell’AGO nell’anno 2022 non viene adeguato e resta, quindi, confermato nella misura in essere per l’anno 2021.

Per i giornalisti ammessi alla prosecuzione volontaria della contribuzione, per l’anno 2022, gli importi minimi dovuti sono, quindi, pari a 900,00 euro mensili.

INPGI, agevolazioni contributive

Ai fini dell’applicazione delle agevolazioni contributive, si ricorda che la Commissione europea aveva autorizzato:

  • la decontribuzione di cui all’articolo 1, commi da 161 a 168, della legge n. 178/2020, con la decisione C(2021) 1220 final del 18 febbraio 2021, fino al 31 dicembre 2021;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 10 a 15, della medesima legge, per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021;
  • l’esonero di cui all’articolo 1, commi da 16 a 19, della medesima legge, con decisione C(2021) 7863 final del 27 ottobre 2021, per le assunzioni/trasformazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021.

Con la decisione C(2022) 171 final del 11 gennaio 2022, la Commissione europea ha prorogato l’applicabilità delle suddette agevolazioni fino al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework.

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