Incentivi all’assunzione: recupero dei benefici più facile con il decreto Pnrr
Pubblicato il 27 febbraio 2024
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Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 ha licenziato il quarto decreto Prrr.
Il corposo decreto legge reca nuove disposizioni urgenti finalizzate a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Tra le misure di lavoro previste, accanto a quelle (attese) in materia di sicurezza sul lavoro, se ne annoverano altre (inattese) in tema di incentivi all’assunzione
Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Benefici normativi e contributivi: condizioni
È principio consolidato che i datori di lavoro interessati a fruire, tra gli altri benefici, degli incentivi contributivi all’assunzione debbano ottemperare alle condizioni poste dall’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Tale disposizione prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati principalmente al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva (DURC), fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi (nazionali o regionali, territoriali o aziendali laddove sottoscritti), stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Condizioni attuali: − regolarità nell’assolvimento degli obblighi di contribuzione previdenziale; − assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro; − rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. |
Come chiarito dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la circolare n. 3 del 18 luglio 2017:
1) l’assenza del DURC determina il mancato godimento dei benefici di cui gode l’intera compagine aziendale per il relativo periodo (vedi anche Ministero del lavoro con risposta ad interpello n. 33/2013, secondo la quale “una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali”) e il periodo di preclusione dal godimento dei benefici non può essere in alcun modo sanato;
2) le violazioni di legge e/o di contratto che non hanno riflessi sulla posizione contributiva assumono invece rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione e non impediscono il godimento di benefici qualora regolarizzate prima dell’avvio di qualsiasi accertamento ispettivo, evidentemente se trattasi di violazioni regolarizzabili.
Cosa cambia con il decreto Pnrr
Lo schema di decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2024 modifica innanzitutto l’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 esplicitando (laddove ce ne fosse ulteriormente bisogno) che la concessione dei benefici normativi e contributivi è subordinata all’assenza anche di violazioni in materia di di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ma prevedendo una condizione: a rilevare a tali fini sono solo le violazioni individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Pertanto, a decorrere dall’entrata in vigore del decreto Pnrr, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati :
- al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva,
- all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Ma le novità non si fermano qui.
Il legislatore, con dichiarato intento incentivante, apre inoltre al riconoscimento del diritto ai benefici normativi e contributivi in tutti i casi di successiva regolarizzazione da parte del datore di lavoro sia degli obblighi contributivi ed assicurativi, sia delle violazioni accertate, se la regolarizzazione è avvenuta entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge.
Infine si prevede un limite per i recuperi dei benefici per le violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione: il recupero non può essere superiore al doppio dell’importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
Esonero contributivo nel settore domestico
Restando in tema di incentivi all’assunzione, il decreto Pnrr introduce, a decorrere dal 1° aprile 2024, un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico in possesso di un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
Obiettivo del legislatore è promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente.
L’esonero spetta, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche:
- in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno 80 anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento;
- per un periodo massimo di 24 mesi;
- nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua.
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