Imprese energetiche salve dalla Robin tax. Chiarimenti dal Fisco

Pubblicato il



Con la sentenza n. 10 dell’11 febbraio 2015 della Corte Costituzionale è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’addizionale Ires per le imprese che operano nel settore petrolifero ed energetico (cosiddetta Robin Hood tax).

Addizionale Ires

L’addizionale Ires trovava applicazione nel caso in cui, nel periodo d’imposta precedente, l’impresa avesse realizzato un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro ed un reddito imponibile superiore a 300mila euro.

L’applicazione di una addizionale sul reddito delle società era finalizzato a colpire il perseguimento di sovra-profitti da parte delle imprese energetiche e petrolifere, causati dalla crescita speculativa del prezzo delle materie prime.

Decorrenza

A seguito della dichiarazione di incostituzionalità, l’addizionale Ires non è più dovuta relativamente all’anno 2015, in quanto gli effetti della sentenza decorrono dal giorno successivo alla sua pubblicazione in “GU” (12 febbraio 2015).

Pertanto, quest’anno le società petrolifere ed energetiche dovranno pagare l’addizionale Ires per l’ultima volta con riferimento ai periodi chiusi anteriormente al 12 febbraio 2015. Entro il 16 giugno 2015, resta dovuto il versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2014.

Chiarimenti

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 18 del 28 aprile 2015, ha fornito precisazioni in merito agli effetti fiscali conseguenti alla suddetta declaratoria e ha risposto anche ad alcuni dubbi interpretativi posti dagli operatori specializzati in relazione all’applicazione della suddetta addizionale. Nel documento di prassi si legge quanto segue.

Le eventuali eccedenze di Robin tax versate negli anni precedenti alla sentenza n. 10/2015, che non trovano utilizzo nel saldo d’imposta relativo all’anno 2014, potranno essere compensate solo orizzontalmente. Dato che la Robin tax costituisce una maggiorazione dell’aliquota Ires ordinaria, che colpisce la medesima base imponibile del tributo, la compensazione tra le due imposte non si qualifica come verticale, ossia senza limiti quantitativi.

Sempre per lo stesso presupposto, l’utilizzo delle perdite pregresse a disposizione dell’impresa riduce sia la base imponibile dell’Ires sia quella dell’addizionale. Si ritiene, pertanto, che il regime ordinario di riporto delle perdite pregresse deve trovare applicazione indistintamente tanto per l’Ires ordinaria quanto per la Robin tax, a prescindere dal periodo in cui esse sono maturate.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 42 - Robin tax solo fino al 12 febbraio - Carucci, Zanardi

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito