Il debito da accertamento tributario si “regolarizza” con un credito certificato
Pubblicato il 30 gennaio 2014
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Dal 23 gennaio 2014 chi ha un credito certificato nei confronti delle amministrazioni statali lo può utilizzare per cancellare le somme dovute al fisco a seguito di accertamento o di definizione o di conciliazione giudiziale o mediazione. Nel decreto 14 gennaio 2014 del Mineconomia, tutti i requisiti e le modalità operative per eseguire la compensazione. Condizione necessaria: la certificazione da parte della piattaforma elettronica del Mef.
IL
PERCHÈ DELLA COMPENSAZIONE
Con
l'obiettivo di ridurre il peso economico gravante su imprese e
professionisti
derivante dal mancato pagamento da parte
delle amministrazioni pubbliche delle somme per
somministrazioni, forniture
e appalti e prestazioni professionali, il legislatore ha riconosciuto
la
possibilità di effettuare la
compensazioni di tali crediti con quanto dovuto a seguito di accordi
con il
Fisco diretti ad evitare costosi contenziosi.
Il decreto del ministero Economia e Finanze del 14 gennaio 2014 – in vigore dal 23 gennaio –
reca la procedura da seguire per arrivare a
definire la compensazione
di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della
pretesa
tributaria e deflativi del contenzioso tributario.
E' necessario
che si tratti di crediti certificati non prescritti,
certi, liquidi ed
esigibili, maturati al 31 dicembre 2012 nei
confronti dello Stato, degli
enti pubblici nazionali, delle regioni e delle province autonome di
Trento e
Bolzano, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale.
Ruolo
fondamentale riveste la
certificazione
prodotta attraverso il procedimento della piattaforma
elettronica predisposta
dal Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale
dello
Stato (dd.mm. 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012).
La compensazione può effettuarsi solo con modello F24 telematico |
ELEMENTI
ESSENZIALI
Stringenti
sono le condizioni richieste perchè possa darsi luogo alla
compensazione. Si
intende che tutte le condizioni devono sussistere,
altrimenti tutti i
pagamenti contenuti nello stesso modello F24 telematico sono da
considerarsi
come non avvenuti.
-> 1.
I crediti devono risultare da
certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica
di
certificazione del Mef e non devono essere stati già saldati dalla
pubblica
amministrazione oppure impiegati per le altre finalità.
-> 2.
La certificazione deve contenere la data
di pagamento del credito certificato.
->
3. Titolare dei debiti da
accertamento tributario e titolare dei
crediti risultante dalle relative certificazioni devono collimare (l'individuazione
avviene attraverso il codice
fiscale).
->
4. Il modello F24 telematico, utilizzato per la compensazione, non deve
contenere altri tipi di pagamenti che non siano quelli identificati
dagli appositi codici richiesti e allegati al
dm
14 gennaio 2014.
-> 5.
L'utilizzo nello stesso modello F24 di eventuali altri crediti, diversi
da
quelli certificati, deve risultare conforme alle disposizioni vigenti
in tema
di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello
F24.
-> 6.
L'addebito dell'eventuale saldo positivo del modello F24 telematico,
deve
essere andato a buon fine.
Relativamente
al punto 3, se è variata la titolarità
del credito, l'interessato deve immediatamente informare la
pubblica
amministrazione inviando la documentazione utile per aggiornare
i dati presenti sulla certificazione del credito,
attraverso l'apposita funzione presente nella piattaforma elettronica
di
certificazione.
Il mancato rispetto anche di una sola condizione viene comunicato dall'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso l'F24, tramite apposita ricevuta inviata nella sezione dei servizi telematici del sito dell'Agenzia. |
§§§ Si
reputa necessario aggiungere due parole sull'elemento “data di
pagamento”, che
appare basilare ai fini della compensazione.
La
normativa prevede che regioni ed enti locali siano abilitati a
rilasciare la
certificazione dei crediti mancante di data di pagamento, ciò per il
rispetto
del patto di stabilità interno. E' evidente che senza la data la
procedura in
discorso appare inutilizzabile.
Per sanare
la questione, è intervenuta la legge n. 64/2013 che obbliga
l'apposizione di
tale data, nei limiti delle risorse rese disponibili attraverso la
concessione
delle deroghe al patto e delle anticipazioni rilasciate per permettere
il
pagamento dei debiti verso le imprese. §§§
N.B. Il possesso di
una certificazione
“ordinaria” del credito può essere, su richiesta dell'interessato, convertita in formato telematico,
operando attraverso la funzione disponibile nella piattaforma
elettronica.
IDENTIFICAZIONE
DEI DEBITI DA ACCERTAMENTO
TRIBUTARIO
Uno dei
presupposti fondamentali della compensazione in parola è essere debitore dell'amministrazione finanziaria
per aver stipulato, a seguito di accertamento tributario, accordi atti
a
definire possibili liti tributarie.
In
particolare, si tratta di somme dovute per:
-
accertamento con adesione
(art. 8, D.Lgs. 218/1997)
-
definizione (art.
5, comma 1-bis, art. 5-bis,
art. 11, comma 1-bis, D.Lgs. 218/1997)
-
acquiescenza (art. 15, D.Lgs. 218/1997)
- definizione
agevolata delle sanzioni (articoli 16 e
17, D.Lgs. n. 472/1997)
-
conciliazione giudiziale (art. 48,
D.Lgs. n. 546/1992)
-
mediazione (art. 17-bis, D.Lgs. n.
546/1992).
I
DATI DELL'F24
Il primo
passo della procedura è individuare il
debito da accertamento; tale operazione viene svolta
identificando l'apposito codice tra quelli
indicati nella
tabella allegata al decreto del 14 gennaio e reperibile anche
sul sito
dell'Agenzia delle entrate.
Ad
esempio, occorre inserire nell'F24 telematico – in corrispondenza delle
somme
per debiti da accertamento tributario, nella colonna “importi a debito
versati”
- il codice 9413 se vi è stato un accertamento con adesione riguardante
l'Irap
e relativi interessi.
Anche i crediti certificati utilizzati in
compensazione devono essere individuati mediante appositi codici
tributo che
l'agenzia delle Entrate renderà noti a mezzo di risoluzione.
Tali dati
andranno evidenziati, sempre nell'F24 telematico, in corrispondenza
dell'importo dei predetti crediti, nella colonna “importi a credito
compensati”.
Un campo
del modello è poi dedicato agli estremi
identificativi della certificazione – altro dato sostanziale
- attribuiti
dalla piattaforma elettronica di certificazione.
Può aversi
il caso in cui il debito da accertamento si presenti di entità più
elevata
rispetto all'ammontare dei crediti certificati indicati in
compensazione
nell'F24 telematico.
La somma
aggiuntiva, specifica il decreto, può essere versata sempre con lo
stesso F24
oppure effettuando una distinta operazione.
L'eventuale
saldo positivo del modello F24 telematico, derivante dalla differenza
tra
l'ammontare dei debiti da accertamento tributario e l'importo dei
crediti,
anche diversi da quelli certificati, utilizzati in compensazione nello
stesso
modello, è corrisposto mediante addebito su conto corrente bancario o
postale.
INTERAZIONE
TRA ENTRATE E PIATTAFORMA ELETTRONICA
Dalla
ricezione, da parte dell'agenzia delle Entrate, degli F24 contenenti la
compensazione tra debiti fiscali e crediti verso la p.a., inizia uno scambio di comunicazioni telematiche tra
Entrate e piattaforma elettronica di certificazione, per
verificare la
presenza e la veridicità dei requisiti richiesti.
Infatti
l'Agenzia trasmette
→ il codice fiscale del soggetto titolare del
debito da accertamento tributario;
→ gli importi dei crediti utilizzati in
compensazione, con gli estremi identificativi delle relative
certificazioni;
→ la data
di presentazione del modello F24 telematico.
Dopo aver
eseguito i dovuti controlli, la piattaforma elettronica di
certificazione
comunica all'Agenzia delle entrate:
> in caso di esito positivo, la data prevista per il pagamento del credito certificato
> in
caso di esito negativo, i motivi
per i quali non è stato possibile procedere. L'interessato,
ossia il
soggetto che ha inviato il modello F24, sarà informato dell'esito
negativo
dall'Agenzia delle entrate sempre per via telematica.
PAGAMENTI
DELLA P.A.
Le pubbliche
amministrazioni, diverse
dallo Stato, entro 60 giorni dalla
data fissata per il pagamento del credito, versano nel capitolo del
bilancio
statale l'importo del credito utilizzato in compensazione.
Qualora gli
enti pubblici non
effettuino il versamento, gli organi appositi procedono a recuperare le
somme
attraverso la riduzione delle somme destinate agli enti interessati. Se
il
recupero di tali somme non viene reso possibile, si deve procedere
mediante iscrizione
a ruolo; in questo modo la riscossione viene effettuata dagli agenti
della riscossione
competenti per territorio, in ragione della sede della pubblica
amministrazione
inadempiente.
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