Il Bonus Giovani under 35 si sdoppia: bonus nazionale e bonus giovani ZES

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Il Bonus Giovani under 35 si sdoppia: bonus nazionale e bonus giovani ZES

Il Bonus Giovani under 35 del decreto Coesione contiene un bonus nazionale (max 500€/mese, valido in tutta Italia, senza autorizzazione UE) e con decorrenza dal 1° settembre 2024 e un Bonus giovani ZES (max 650€/mese, valido solo per sedi nella ZES Unica), con autorizzazione UE e decorrenza dal 31 gennaio 2025.

Sono infatti due gli esoneri contributivi concessi dall’articolo 22 del decreto Coesione ai datori di lavoro che assumono giovani under 35:

  • un Bonus Giovani nazionale nel limite massimo di 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore, valido su tutto il territorio nazionale e che non necessita di autorizzazione UE, per il quale il Governo sta lavorando per confermare una decorrenza dal 1° settembre 2024.
  • un Bonus Giovani ZES, con limite massimo elevato a 650 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, valido solo per le assunzioni con sede effettiva di lavoro ubicata nell’ambito territoriale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica). Tale aiuto, essendo selettivo, richiede autorizzazione della Commissione Europea, e la sua decorrenza è dalla data dell’autorizzazione (31 gennaio 2025).

Questa è in sintesi il contenuto della risposta all'interrogazione immediata fornita dal Sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in Commissione lavoro alla Camera nel corso del question time del 26 marzo 2025.

L’interrogazione è stata posta alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Ministri, Marina Elvira Calderone, dal deputato Davide Aiello che ha evidenziato come il decreto attuativo emanato il 27 febbraio 2025 (e poi subito ritirato) abbia diffuso grande preoccupazione e “stupore” nelle aziende laddove ha escluso dall'esonero contributivo le assunzioni effettuate prima del 31 gennaio 2025, data dell'autorizzazione da parte della Commissione europea. Una limitazione, aggiunge il deputato, che si pone in aperto contrasto con quanto previsto dal decreto Coesione, che, invece, individua quale periodo agevolato quello compreso tra il 1° settembre 2024 e il 31 dicembre 2025.

Bonus Giovani under 35: lo stato dell’arte

Il Bonus Giovani under 35 è un esonero contributivo totale (100%) previsto dall’art. 22 del Decreto Coesione (D.L. 60/2024) a favore dei datori di lavoro privati che assumono stabilmente giovani under 35 nel periodo dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025.

L’agevolazione si applica:

  • alle assunzioni a tempo indeterminato (esclusi i rapporti di lavoro domestico e apprendistato) di giovani non dirigenti al primo impiego stabile;
  • alle trasformazioni da tempo determinato a indeterminato;
  • anche in caso di ex apprendistato non proseguito o lavoratore già parzialmente agevolato da altro datore (portabilità)

La durata massima dell’incentivo è di 24 mesi..

Il beneficio massimo è pari  a 500 euro/mese, elevabili a 650 euro/mese per assunzioni in sedi/unità produttive situate in regioni ZES Unica (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna).

Il comma 11 dell’art. 22 del Decreto Coesione stabilisce che l’efficacia dell’esonero di cui all’articolo 22 del decreto Coesione è subordinata all’autorizzazione della Commissione Europea, ai sensi dell’articolo 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’UE (TFUE).

L’autorizzazione UE è stata rilasciata con decisione SA.114799 del 31 gennaio 2025.

Qui si fornisce un breve riepilogo degli eventi successivi.

Data

Evento

31 gennaio 2025

Arriva l’autorizzazione UE (SA.114799)

27 febbraio 2025

Pubblicato primo decreto attuativo, poi ritirato, che limitava la decorrenza al 31 gennaio 2025 e riconosceva l’esonero contributivo alle sole assunzioni effettuate successivamente all’autorizzazione (su domanda) da parte dell’INPS, a seguito dell’attivazione dell’apposita piattaforma telematica da parte dell’Istituto previdenziale.

7 marzo 2025

Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro invia missiva al Ministero, chiedendo di riconoscere la decorrenza dal 1° settembre 2024

20 marzo 2025

Il Ministro Marina Calderone, durante la webtv dei CDL, annuncia l’esito positivo dell’interlocuzione con la Commissione UE: decorrenza confermata dal 1° settembre 2024. Prossima la pubblicazione del nuovo decreto attuativo e della circolare INPS

 

Bonus giovani: la posizione della Commissione UE

La Commissione UE, nella decisione SA.114799 del 31 gennaio 2025, rileva che la misura costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107(1) TFUE, poiché:

  • è selettiva (riservata ad alcune imprese e territori),
  • è finanziata con risorse pubbliche,
  • può falsare la concorrenza e influire sugli scambi tra Stati membri.

Il valore più alto del bonus nelle regioni del Mezzogiorno (650 euro) rispetto al resto del Paese (500 euro) è tuttavia giustificato dai più alti tassi di disoccupazione, soprattutto tra giovani e donne.

L’obiettivo del legislatore è offrire un incentivo più forte all’assunzione stabile in aree più svantaggiate, senza superare i limiti di bilancio fissati dall’Italia.

Inoltre, sebbene il Regolamento GBER di esenzione - che regola gli aiuti di Stato che non necessitano di preventiva autorizzazione - fissi a 24 anni il limite di età dei giovani svantaggiati agevolabili e alla luce della comunicazione della Commissione sugli aiuti a favore dei lavoratori svantaggiati, la Commissione ritiene il limite a 35 anni del Bonus giovani del decreto Coesione pertinente e giustificato, viste le circostanze eccezionali del mercato del lavoro italiano e le gravi difficoltà occupazionali esistenti soprattutto nel Mezzogiorno.

Pertanto, avverte la Commissione UE, pur non rientrando formalmente nella Comunicazione UE sugli aiuti all’occupazione (ormai considerata obsoleta), il Bonus Giovani è compatibile con il mercato interno secondo l’art. 107(3)(c) TFUE

La Commissione dichiara che applicherà lo stesso approccio flessibile anche ad altri casi futuri, considerando l’evidente inadeguatezza dell’attuale definizione di “lavoratore svantaggiato”.

Bonus giovani con due diverse decorrenze

In questo quadro normativo si innesta la risposta a interrogazione immediata,  fornita dal sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, in Commissione lavoro alla Camera nel corso del question time del 26 marzo 2025.

Il Sottosegretario al Lavoro risponde al deputato Davide Aiello evidenziando che il bonus Giovani di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione “prevede che l’esonero sia riconosciuto ai datori di lavoro privati che – a prescindere dall’ubicazione delle sedi o unità produttive alle quali sarà destinato il lavoratore, che possono insistere indifferentemente su tutto il territorio nazionale - assumono a tempo indeterminato giovani che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato.

L’esonero, dunque, non avendo carattere selettivo, non costituisce aiuto di Stato e, pertanto, la sua applicazione non necessità della preventiva autorizzazione della Commissione, dal momento che si colloca al di fuori del perimetro di applicazione della disciplina europea. 

Voglio, pertanto, rassicurare gli Onorevoli Interroganti che, in riferimento ai benefici menzionati nell’interrogazione, la misura spetta in relazione alle assunzioni fatte con decorrenza dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in quanto non subordinata alla già menzionata disciplina europea.

Considerata l’importanza del tema e del forte impatto dell’agevolazione introdotta, preciso che si stanno adottando le opportune valutazioni per l’adeguamento del decreto attuativo dell’art. 22 del Decreto Coesione a quelle che sono le finalità dell’intervento legislativo in conformità alle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.”

Pertanto, alla luce della summenzionata risposta, che fa esclusivo riferimento al cd. bonus giovani nazionale, si può giungere alla conclusione che l’articolo 22 del decreto Coesione contenga due differenti strumenti di incentivo attualmente in fase di definizione:

1. Bonus Giovani ZES, di importo massimo pari a 650 euro mensile per ciascun lavoratore

Per quanto riguarda il bonus giovani di 650 euro, applicabile alle assunzioni effettuate nelle Zone Economiche Speciali (ZES), è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della Commissione Europea. Trattandosi di un regime di aiuti soggetto a notifica ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, l'efficacia della misura decorrerà esclusivamente dalla data del rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione UE.

Pertanto, la decorrenza operativa della misura non potrà essere anteriore al provvedimento autorizzativo europeo, e ogni assunzione effettuata prima di tale data non potrà beneficiare del relativo incentivo.

2. Bonus Giovani nazionale, di importo massimo pari a 500 euro mensile per ciascun lavoratore

Diversamente, il bonus giovani di 500 euro è rivolto alle assunzioni su tutto il territorio nazionale, indipendentemente dall’ubicazione della sede effettiva di lavoro nelle aree della Zona economica speciale per il Mezzogiorno (ZES Unica).

Per tale incentivo, non è necessaria una preventiva autorizzazione della Commissione Europea e il Governo sta lavorando affinché la decorrenza dell’agevolazione possa essere fissata al 1° settembre 2024.

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